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COMUNICAZIONI CREDITI 4.0: IL VIA DAL 29 APRILE

Comunicazioni crediti 4.0: il via dal 29 aprile

Comunicazione crediti 4.0 il GSE pubblica i modelli e il MIMIT il decreto attuativo: tutte le regole per adempiere

Il DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo prevede con l'art 6 misure di monitoraggio sui crediti transizione 4.0.

Nel dettaglio, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta 4.0 si introduce una nuova comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy, MIMIT.

A tal proposito il MIMIT e il GSE hanno pubblicato due distinti avvisi al fine di informare che il giorno 29 aprile sono stati pubblicati:

In sintesi, ai sensi dell’art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024:

  • per gli investimenti dal 30 marzo 2024, va inviata la comunicazione preventiva aggiornandola poi al completamento degli investimenti;
  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.

1) Crediti 4.0: nuova comunicazione al MIMIT

L’articolo 6 del decreto Agevolazioni introduce specifiche misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti in tema di Transizione 4.0.

In particolare, l’articolo 6, comma 1, del decreto Agevolazioni stabilisce che, per usufruire:

  • dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi,
  • dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione, estetica, incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento, di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica,

le imprese sono tenute a comunicare preventivamente in via telematica:

  • l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Agevolazioni;
  • la presunta ripartizione negli anni del credito;
  • la relativa fruizione.

Tutte le predette comunicazioni, che dovranno essere aggiornate al completamento degli investimenti, saranno effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico.

La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto Agevolazioni.

La norma affida a un apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy il compito di apportare le necessarie modificazioni al predetto decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Il decreto direttoriale è stato pubblicato il 29 aprile e reca le regole operative del nuovo adempimento.

Come specificato dal GSE dalle ore 12 del 29 aprile 2024, è possibile compilare i modelli di comunicazione per compensare i crediti d'imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0, come da Decreto direttoriale MIMIT del 24 aprile.
Nello specifico, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire.
I crediti di imposta a cui questi si applicano sono:

  • gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Modulo 1);
  • gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Modulo 2).

Una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript. 

Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr sito AGID https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica qualificata/certificati).
Attenzione ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all''indirizzo di posta: [email protected]

Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

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