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DECRETO IRPEF E IRES: APPROVATO IL DEFINITIVO, LE NOVITÀ ATTESE

Decreto Irpef e Ires: approvato il definitivo, le novità attese

Il Governo ha approvato in data 3 dicembre il testo definitivo del Dlgs su Irpef e Ires: attese novità su lavoro autonomo, imprese e reddito agrario

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Il CdM del 3 dicembre ha approvato in via definitiva il Decreto legislativo con Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES), il testo è atteso quindi in GU.

Come evidenzia una nota del Viceministro Leo pubblicata dopo l'approvazione: "Oggi è stato approvato in via definitiva un ulteriore decreto legislativo della riforma fiscale. Il provvedimento interviene sulla determinazione del reddito, sia delle persone fisiche che di quelle giuridiche, con modifiche che interessano le diverse categorie reddituali"

Il testo del Decreto consta di 3 Titoli e 21 articoli totali cosi suddivisi:

  • TITOLO I Diposizioni in materia di redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi,
  • TITOLO II Disposizioni in materia di redditi d’impresa,
  • TITOLO III Disposizioni finali.

1) Decreto Irpef e Ires: approvato il definitivo

Il Viceministro Leo ha specificato che per i redditi da lavoro autonomo "Viene razionalizzata tale categoria reddituale con una sostanziale semplificazione del sistema, avvicinandola a quella del reddito d'impresa. Inoltre, viene introdotta la possibilità per gli studi professionali di aggregarsi in regime di neutralità fiscale. Questa misura favorisce la crescita e la competitività dei professionisti"

In dettaglio, viene riscritto l’art. 54 del TUIR, prevedendo che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti e l’ammontare delle spese sostenute nel medesimo periodo d’imposta. 

Le somme e i valori percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.

Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di: contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde; rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente; riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi. Leggi anche Riaddebito spese al cliente: novità per i professionisti

Grande interesse anche per la riforma dei redditi agrari.

Il Viceministro Leo in proposito ha evidenziato che: "vengono introdotte regole che valorizzano le colture innovative, come le vertical farm e le colture idroponicheL'obiettivo è sostenere un'agricoltura tecnologica e moderna, che renda il nostro Paese, anche dal punto di vista fiscale, al passo con i tempi". Leggi anche Redditi agrari: approvata una riforma che valorizza il settore.

Per cià che riguarda le imprese viene specificato che "anche il reddito d'impresa viene rivisto. Si riduce il doppio binario civile-fiscale e si rivoluziona il sistema di riporto delle perdite infragruppo, allineandolo agli standard europei. Viene inoltre disciplinata la scissione per scorporo e riviste le operazioni di conferimento e liquidazione". 

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Fonte immagine: Foto di kinkates da Pixabay
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