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COSA SUCCEDE SE IL CONTRIBUENTE CHE HA SCELTO IL REGIME PREMIALE NON ADEMPIE AGLI OBBLIGHI PREVISTI?

Cosa succede se il contribuente che ha scelto il regime premiale non adempie agli obblighi previsti?

Nel caso di inadempienza degli obblighi per il regime premiale per la trasparenza: decadenza dai benefici e sanzione pecuniaria

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 Il comma 2 dell’art. 10 del D.L. n. 201/2011 prevede che i benefici del regime premiale per la trasparenza fiscale si applicano a condizione che il contribuente interessato:

 
• provveda all’invio telematico (direttamente o tramite intermediario abilitato) all’Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
• istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata.


Il successivo comma 8 stabilisce che, nel caso in cui non si adempia agli obblighi di cui sopra (e anche a quelli previsti dalla normativa antiriciclaggio con particolare riferimento al nuovo limite di € 1.000 per i trasferimenti di denaro contante) :

  • o si perde il diritto di avvalersi dei benefici previsti dal regime premiale;
  • o si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 1.500 a € 4.000.

Se il contribuente provvede all’obbligo di invio telematico all’Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura con un ritardo non superiore a 90 giorni:

  • non decade dai benefici previsti dal regime premiale;
  • si applica comunque la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 4.000, per la quale è tuttavia possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13, D. Lgs. n. 472/1997.

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19

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