La bozza della riforma dell’attività dell’agente della riscossione attribuisce all’Agenzia delle entrate-riscossione le funzioni di:
- tempestiva notificazione delle cartelle di pagamento;
- notificazione degli atti interruttivi della prescrizione del credito;
- attività di recupero coattivo del credito;
- rendicontazione dell’attività svolta.
A queste funzioni va aggiunto il discarico dei crediti.
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1) Riforma attività Agenzia entrate-riscossione: discarico automatico crediti dopo 5 anni
A decorrere dall’ 1.1.2025, le quote affidate all’Agenzia delle entrate riscossione che non sono riscosse entro il 31.12. del quinto anno successivo all’operazione di affidamento sono oggetto di discarico.
La procedura è anticipata per le quote relative alla chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale o in assenza di beni aggredibili del debitore.
Il discarico automatico è escluso temporaneamente per le quote che sono state affidate per le quali:
- al 31.12 del quinto anno successivo a quello di affidamento sono presenti le seguenti situazioni:
- la riscossione è sospesa;
- sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali;
- tra la data di affidamento e il 31.12 del quinto anno successivo sono presenti le seguenti situazioni:
- sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. 12.1.2019, n. 14;
- sono intervenute dilazioni ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, o conseguenti all’applicazione di istituti agevolativi previsti per legge ancora in essere al predetto termine del 31.12 ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno 18 mesi anche non continuativi.
Tali quote sono oggetto di discarico automatico al 31.12 del quinto anno successivo:
- a quello di cessazione della sospensione o della conclusione della procedura, per le quote di cui alla lett. a);
- a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lett. b).
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2) Riforma attività Agenzia entrate-riscossione: riaffidamento carichi
Il termine di decorrenza della prescrizione del credito è computato dalla data in cui è stato notificato l’ultimo atto anteriore alla data del discarico automatico.
Fino alla prescrizione del credito, la riscossione coattiva delle somme può:
- essere gestita direttamente dall’ente creditore;
- essere affidata dall’ente creditore in concessione a soggetti privati individuati mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;
- essere riaffidata per due anni dall’ente creditore all’Agenzia delle entrate-riscossione alle condizioni di servizio pubblicate sul suo sito istituzionale.
In tale ultima ipotesi, le azioni di recupero sono suffragate dalla presenza di nuovi e significativi elementi reddituali e patrimoniali ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, ovvero dell’affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.
Previamente all’azione di recupero, ove previsto, va notificato l’avviso di intimazione di cui al successivo art. 50 e, se al termine del biennio pendono ancora procedure esecutive o concorsuali o sono in corso pagamenti che derivano dalla conclusione degli accordi previsti dal d.lgs. 12.1.2019, n. 14, oppure dilazioni di pagamento di cui al citato art. 19 o dall’adesione a istituti agevolativi previsti per legge, l’Agenzia delle entrate-riscossione è legittimata a svolgere le attività e i compiti di competenza fino all’estinzione di tali procedure e all’incasso delle somme pagate dal debitore in forma dilazionata. Le somme che sono state riaffidate e che non sono state riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore.
Nel caso di discarico anticipato e comunque fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, sempre che il credito non si sia prescritto, l’ente creditore può riaffidare le somme discaricate all’Agenzia delle entrate-riscossione segnalando i nuovi elementi reddituali o patrimoniali del debitore di cui ha avuto conoscenza.
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3) Riforma attività Agenzia entrate-riscossione: magazzino dei crediti in carico
L’art. 17 della bozza di d.lgs. prevede l’istituzione di una commissione che, con il supporto dell’Agenzia delle entrate e sentiti gli enti previdenziali, ha il compito di proporre le possibili soluzioni, da attuare mediante decreti legislativi, per operare il discarico, in tutto o in parte, del magazzino dei crediti entro:
- il 31.12.2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;
- il 31.12.2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;
- il 31.12.2025, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.
Inoltre:
trattamento delle quote non riscosse per le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, paragrafo 1, lett. a) della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14.12.2020 e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art16 del regolamento UE 2015/1589 | Per tale ambito non si applicano le disposizioni contenute nell’art. 3, comma 1 (discarico automatico), nell’art. 4 (differimento del discarico automatico) e nell’art. 5 (riaffidamento dei carichi) e nell’art. 7 (discarico del magazzino per i carichi affidati dal 2010 al 2024). |
somme affidate dall' 1.1.2025 | Le somme affidate all’agente della riscossione a decorrere dal 1°.1.2025, possono essere sottoposte a verifica dall’ente a partire dal 31.12 del quinto anno successivo a quello dell’affidamento. La verifica può dare luogo al discarico anticipato nei casi chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale e di assenza di beni aggredibili del debitore. Le quote non riscosse che non sono state sottoposte alla verifica entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello di affidamento sono oggetto di discarico a tale ultima data. |
somme affidate dall'1.1.2000 al 31.12.2024 | Le somme affidate all’agente della riscossione a decorrere dal 1°.1.2000 al 31.12.2024, possono essere sottoposte a verifica dall’ente entro il 31.12.2031. La verifica può dare luogo al discarico anticipato nei casi chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale e di assenza di beni aggredibili del debitore. Le quote che non sono state verificate entro il 31.12.2033 sono discaricate a tale data. |
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4) Riforma attività Agenzia entrate-riscossione: le nuove dilazioni di pagamento
Il contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà può chiedere all’Agenzia delle entrate-riscossione di effettuare il pagamento delle somme iscritte a ruolo in forma rateale.
Su semplice richiesta, se il debito è di importo pari o inferiore a € 120.000,compreso in ciascuna richiesta di dilazione, la ripartizione del pagamento è concessa fino ad un massimo:
- di 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- di 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- di 108 rate mensili, per le richieste presentate dall'1.1. 2029.
Se è documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è concessa la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
- per le somme di importo superiore a € 120.000, fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
- per le somme di importo fino a € 120.000:
- da 85 ad un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 ad un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 ad un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall'1.1.2029.
La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata dal contribuente:
- se persona fisica o titolare di ditta individuale in regime fiscale semplificato, mediante l’ISEE del nucleo familiare e l’entità sia del debito da rateizzare sia di quello eventualmente già in corso di rateazione;
- se soggetto diverso, considerando l’indice di liquidità e il rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in corso di rateizzazione e il valore della produzione.
Sono invariate le modalità previste per le richieste di rateazione presentate entro il 31.12.2024.
5) Riforma attività Agenzia entrate-riscossione: prescrizione diritto di credito sospesa per i coobbligati solidali
Secondo il nuovo art. 25-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, se il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria. Il beneficio è riconosciuto dalla data di versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione che è stato ottenuto dal debitore principale.
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