HOME

/

FISCO

/

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

/

APPELLO TRIBUTARIO CON DIFESA PIÙ DIFFICILE

Appello tributario con difesa più difficile

Appello tributario con difesa più difficile: cosa prevede il Dlgs n 220/2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Piccole ma significative modifiche per l’appello contro la sentenza emessa dalla corte di giustizia di primo grado, rendono più difficile la difesa del contribuente.

1) Le regole del ricorso in appello

Il ricorso in appello deve contenere l’indicazione della corte di giustizia tributaria cui è diretto, dell’appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, degli estremi della sentenza impugnata, l’esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda ed i motivi specifici dell’impugnazione.

Il ricorso è riammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto dal difensore, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

Le questioni e le eccezioni che non sono state accolte nella sentenza oggetto dell’appello e che non sono specificamente riproposte in secondo grado si intendono rinunciate.

Nel giudizio in appello non possono essere proposte domande nuove e, se presentate sono inammissibili, fatta eccezione per gli interessi. 

Va ricordato che in primo grado già il ricorso deve indicare i motivi dell’impugnazione per cui con la memoria illustrativa non ne è consentita l’integrazione.

Le mere argomentazioni di carattere difensivo, proponibili in appello, sono l’eccezione per dichiarare l’inesistenza del diritto azionato dall’ente impositore, il difetto di legittimazione passiva, l’interpretazione delle norme e la contestazione dei mezzi istruttori in primo grado.

2) Le prove in appello

Secondo il testo dell’art. 58 in vigore fino al 3.1.2024, il giudice di appello “non può disporre nuove prove” e le parti “possono produrre nuovi documenti”. 

Pertanto era possibile depositare documenti anche soltanto nel giudizio di appello con dubbi operativi sul fatto che non di rado sono anche nuove prove.

Del tutto nuovo è il testo riscritto con il d.lgs. 30.12.2023, n. 220, in vigore dal 4.2.2024, secondo cui:

  • a) “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli   nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”;
  • b) “possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti da altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergono vizi degli atti o provvedimenti impugnati”;
  • c) “non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’art. 14, comma 6-bis”.

I documenti e le prove possono essere prodotti soltanto nel corso del giudizio di primo grado, a differenza della precedente norma secondo cui era possibile depositare solo nuovi documenti entro il termine di 20 giorni liberi prima dell’udienza, ma non anche nuove prove.

Secondo la Corte di cassazione (ordinanza 22.3.3019) la parte che in primo grado “si sia limitata ad una contestazione generica del ricorso può rendere specifica la stessa in sede di gravame poiché il divieto di proporre nuove eccezioni in appello … riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non le mere difese che non introducono temi nuovi di indagine”. Inoltre la preclusione  “ex art. 57 non comporta l’improponibilità dell’illustrazione con nuovi argomenti di eccezioni già formulate, laddove non venga violato il divieto di ampliamento in appello del thema decidendum, al rispetto del quale è funzionale il limite imposto dalla legge”.

Se il giudice di primo grado non si è pronunciato sulle domande proposte nel ricorso, è possibile riproporle in appello poiché non si è in presenza di un ampliamento del contendere né di una modifica degli elementi che sono stati oggetto dell’impugnazione né un ampliamento della richiesta.

Ti potrebbero interessare i seguenti eBook e libri di carta:

Nel Focus "Difendersi dal Fisco" e-book, libri, formulari per aiutarti a gestire il contenzioso.

3) I motivi del ricorso

La normativa non prevede l’osservanza di regole specifiche per impugnare la sentenza di primo grado. 

Tuttavia non possono essere proposte domande nuove e nuove eccezioni che non siano rilevabili d’ufficio.

La Corte di cassazione (sentenza 15.2.2022, n. 21489) ha affermato che va consentito ricorrere in secondo grado “ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado”, a prescindere dalla corretta esposizione dei motivi.

Inoltre, “non è esclusa la riproposizione delle ragioni e delle argomentazioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero delle controdeduzioni, quando queste ex se esprimano le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto” e la specificità “va correlata al tenore complessivo dell’atto di gravame ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni”.

4) La sospensione dell’esecuzione provvisoria

L’appellante può chiedere alla corte di giustizia tributaria di secondo grado di sospendere, in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Dal 4.1.2024 è stata soppressa la richiesta del contribuente di “sospensione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile”.

La procedura è diventata più veloce poiché il presidente fissa con decreto la trattazione dell’istanza per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il 30° giorno dalla presentazione della richiesta “disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima” (e non più entro almeno 10 giorni liberi prima).

L’udienza di trattazione non può in ogni caso coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia, regola non prevista fino al 3.1.2024.

Dopo avere sentito le parti in camera di consiglio il collegio decide con ordinanza motivata che non è impugnabile.

La sospensione dell’esecutività della sentenza ha effetto fino alla pronuncia del collegio.

Fonte immagine: Foto di Arek Socha da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 · 12/04/2024 Autotutela strumento deflattivo per contribuente e Fisco: come funziona

Autotutela - strumento stragiudiziale deflattivo e di tutela dell’ufficio e del contribuente per evitare il contenzioso

Autotutela strumento deflattivo per contribuente e Fisco: come funziona

Autotutela - strumento stragiudiziale deflattivo e di tutela dell’ufficio e del contribuente per evitare il contenzioso

Nuovo Processo Telematico: implementate le funzionalità sul sito della Giustizia

Implementate le funzionalità del sito della Giustizia per gli istituti entrati in vigore dal 2024 nel Nuovo Processo Telematico

I mezzi di prova ammessi e quelli esclusi dopo la riforma della giustizia tributaria

La prova nel processo tributario dopo la legge n. 130/2022. Prova documentale, relazione e consulenze tecniche d'ufficio. Quali sono i mezzi di prova ammessi ed esclusi

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.