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RIFORMA FISCALE: NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO

Riforma fiscale: novità in tema di accertamento

L'accertamento nella legge Delega per la Riforma fiscale

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Riforma fiscale: l'articolo 17 della L. 9.8.2023, n. 111, indica i principi e i criteri direttivi in materia di procedure di accertamento, di adesione e di adempimento spontaneo, anche relativamente ai tributi degli enti locali

1) Riforma fiscale: la procedura di accertamento

La procedura di accertamento (comma 1) è finalizzata a:

  1. essere  semplificata anche mediante l’utilizzazione delle tecnologie digitali “con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti“ (lett. a);
  2. applicare “in via generalizzata il contraddittorio, a pena di nullità” con la sola eccezione dei controlli automatizzati (d.lgs. 18.12.1997, n. 462) e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato (lett. b); viene stabilita una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario considerando:
    • la previsione di una disciplina omogenea indipendentemente dalle modalità con le quali si svolge il controllo;
    • l’assegnazione di un termine non inferiore a 60 giorni a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento; sostanzialmente si va verso il superamento della previsione relativa ai soli accessi, ispezioni e verifiche fiscali presso i locali in cui è esercitata l’attività poiché il contraddittorio è seguito dalla proposta di accertamento;
    • l’obbligo dell’ente impositore a formulare un’espressa motivazione sulle osservazioni fatte dal contribuente;
    • l’estensione di maggiore tutela previsto dall’art. 12, comma 7, della l. 27.7.2000, n. 212, cioè lo Statuto del contribuente;
  1. potenziare l’utilizzo di tecnologie digitali, anche con l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”, anche al fine di ottenere la piena interoperabilità tra le banche dati”, la disponibilità delle informazioni rilevanti al fine di (lett.f):
    • realizzare interventi volti a prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;
    • operare azioni mirate, idonee a circoscrivere l’attività di controllo nei confronti di contribuenti ad alto rischio fiscale, con minore impatto in termini di oneri amministrativi dei contribuenti;
    • ad incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.
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2) Riforma fiscale: gli incentivi per l’adempimento spontaneo

Il comma 1, lett. g), ha la finalità di introdurre misure volte ad incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti con la previsione:

  1. del potenziamento del regime di adempimento collaborativo di cui al titolo III del d.lgs. 5.8.2015, n. 128, volto:
    • ad accelerare il processo di progressiva riduzione della soglia di accesso dell’istituto, dotando l’Agenzia delle entrate di adeguate risorse;
    • consentire l’adempimento collaborativo anche a società che sono prive dei requisiti di ammissibilità, che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto possiede i requisiti di ammissibilità a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;
    • la possibilità di certificazione da parte di “professionisti qualificati dei sistemi integrati  di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili”; tuttavia restano fermi i poteri di controllo dell’amministrazione finanziarie;
    • la possibilità , sempre nell’ambito dell’adempimento collaborativo, di gestire anche questioni riferibili a periodi di imposta precedenti all’ammissione a tale regime;
    • la possibilità di introdurre nuove e più penetranti forme di contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, con particolare riguardo alle istanze di interpello o agli altri pareri, comunque denominati, richiesti dai contribuenti aderenti al regime collaborativo, anche prevedendo la possibilità di un’interlocuzione preventiva rispetto alla notificazione di un parere negativo;
    • la possibilità di prevedere procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione del contribuente nel caso di adesione alle indicazioni dell’Agenzia delle entrate che comportino la necessità di effettuare il ravvedimento operoso;
    • l’esclusione dell’adempimento collaborativo nel caso di violazioni fiscali non gravi, tali da non pregiudicare la collaborazione fisco-contribuente, preceduta da un periodo transitorio di osservazione, al termine del quale viene valutata la permanenza o la fuoriuscita dal regime;
  1. il potenziamento degli aspetti premiali connessi all’adesione dell’adempimento collaborativo con la previsione:
    • dell’ulteriore riduzione, fino alla loro esclusione, delle sanzioni tributarie per tutti i rischi che sono comunicati preventivamente, nei confronti di contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla conformità ai principi contabili; sono fatti salvi i casi di violazioni tributarie che sono caratterizzate da condotte simulatorie e fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento fisco-contribuente;
    • l’esclusione delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti di contribuenti che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato in via preventiva e in maniera esauriente l’esistenza dei relativi rischi fiscali; restano ferme le norme indicate all’art. 20, comma 1, lett. b) relative alla sopravvenuta impossibilità di fare fronte al pagamento del tributo e alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della rilevanza penale del fatto;
    • la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti per le imposte sui redditi ai sensi dell’art. 43 del d.p.r. 29.9.1973, n. 660, e dell’IVA (art. 57, comma 1, del d.p.r. 26.10.1972, n. 633)  nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla conformità ai principi contabili; sono fatti salvi i casi di violazioni tributarie che sono caratterizzate da condotte simulatorie e fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento fisco-contribuente;
    • la previsione di istituti speciali di definizione, in un preciso lasso di tempo, del rapporto tributario che è circoscritto, “in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti.  
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3) Riforma fiscale: il concordato biennale

Le imprese e i professionisti di minori dimensione potranno accedere al “concordato preventivo biennale” (comma 1, n. 2).

Sulla base dell’esito di un contraddittorio con modalità semplificate, il contribuente si assume l’impegno di accettare e rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile che l’Agenzia delle entrate formula ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali, dell’IRAP e dei contributi previdenziali. La proposta è formulata utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie messe a disposizione dell’Agenzia delle entrate ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità che sono applicabili.

I valori definiti con il concordato rendono irrilevanti i maggiori  o i minori redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei contributi previdenziali. 

Tuttavia, permangono gli obblighi:

  • di tenere le scritture contabili;
  • di presentare le dichiarazioni;
  • di applicare l’IVA secondo le regole ordinarie, di trasmettere telematicamente i corrispettivi e di emettere le fatture elettroniche.

Il concordato decade se, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non ha documentato correttamente, negli anni interessati da tale speciale regime o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo “superiore in misura significativa rispetto a quello dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità”. 

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4) Riforma fiscale: trasferimento della residenza in Italia

Il comma 1, n. 3), prevede introduzione di un regime di adempimento collaborativo riservato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia. La disciplina si applica anche per le persone fisiche che mantengono la propria residenza all’estero ma possiedono, anche tramite interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato, un reddito complessivo, che comprende anche i redditi soggetti ad imposte sostitutive o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro.

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5) Riforma fiscale: la certezza del diritto tributario

Il perseguimento della certezza del diritto tributario (comma 1, lett. h) ha i seguenti cardini direttivi:

  1. la previsione della decorrenza del termine per l’accertamento a partire del periodo di imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di esercizio per evitare un’eccessiva dilatazione di tale termine nonché quello di conservazione delle scritture contabili e dei supporti documentali: restano fermi i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti e la revisione dei termini di accertamento dell’imposta sui premi di assicurazione;
  2. la limitazione della possibilità di fondare la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e di minori componenti reddituali negativi imponibili considerando il valore di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle transazioni soltanto se sono presenti altri elementi che legittimano la presunzione;
  3. la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito che è stato accertato nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa soltanto in presenza di elementi certi e precisi sull’esistenza di componenti reddituali positivi che non sono stati contabilizzati o di componenti negativi inesistenti. Il reddito attribuito ai soci ha la natura di reddito finanziario, cioè di capitale.

6)Riforma fiscale: deroga per gli altri tributi

Il comma 2, esclude l’applicazione dei principi e dei criteri direttivi in materia doganale, di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al d.lgs. 26.10.1995, n.504.  

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Fonte immagine: Pixabay
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