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OMESSE RITENUTE: INGIUNZIONI DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Omesse ritenute: ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative

Depenalizzazione omesse ritenute previdenziali: le istruzioni INPS su ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative in caso di mancata regolarizzazione, o archiviazione

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Inps chiarisce le modalità in merito alle  ordinanze di archiviazione  oppure di pagamento  delle sanzioni amministrative per omesse ritenute previdenziali , a seguito della depenalizzazione parziale operata dal d.lgs 8 2016. In merito è stata pubblicata la circolare 32 del 25 febbraio 2022.

Si ricorda che il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, ha disposto la depenalizzazione di numerosi reati in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.

Il nuovo  quadro normativo in materia di omessi versamenti  delle ritenute previdenziali  prevede in particolare che :

  •  la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui,
  • per importi inferiori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. 

In merito INPS aveva emanato la circolare n. 121 del 5 luglio 2016.

La nuova circolare specifica invece le disposizioni operative  relative a 

  • l'emissione dell’ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa  nei casi in cui non venga effettuato il pagamento delle ritenute omesse  e  della sanzione in misura ridotta
  • l’emissione dell’ordinanza motivata di archiviazione  per i casi in cui  l'accertamento  della violazione risulti infondato.

1) Omesse ritenute: quando sono previste le sanzioni ridotte


L’articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983,  relativo all’obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali  sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, come modificato dal decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che:

  1.  l’omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro
  2. la sanzione amministrativa per le violazioni sotto soglia non si applica  se il versamento delle ritenute omesse viene effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.

 La circolare ministeriale  n. 6/2016 del 5 febbraio 2016 ha chiarito che “per le violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l’ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell’articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatori (…)”.

Per l ' illecito amministrativo, l’articolo 16 della legge n. 689/1981  prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, qualora più favorevole  e se sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo. 

Tale pagamento deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La misura ridotta  è pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro, cui vanno aggiunte  le spese del procedimento.

Se il pagamento viene effettuato nei termini indicati, dunque, il procedimento si estingue.

Inoltre entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente,invece,  se ritiene fondato l'accertamento e in mancanza di versamento delle ritenute dovute , emette l'ordinanza ingiunzione di pagamento .

2) Omesse ritenute: i motivi per l'archiviazione

Se l'istruttoria  si conclude con l'assenza di illecito amministrativo oppure in presenza di vizi formali, l’autorità competente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:

- insussistenza del fatto o della violazione legislativa;

- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l’articolo 4 della legge n. 689/1981);

- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;

- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l’articolo 28 della legge n. 689/1981)

- incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l’articolo 2 della legge n. 689/1981);

- violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr. l’articolo 3 della legge n. 689/1981);

- morte di uno o più soggetti responsabili.

ATTENZIONE:   Il provvedimento di archiviazione non è definitivo, può essere  revocato in base al potere di autotutela  fino al momento in cui interverrà la prescrizione quinquennale  all’articolo 28 della legge n. 689/1981 o un’altra causa che faccia venire meno la responsabilità dei soggetti interessati.


3) Ingiunzione e termine di pagamento delle sanzioni

L’ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro  viene emessa in caso di :

verificata  fondatezza dell’accertamento e

 in assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero della sanzione in misura ridotta  

L'importo specifico  della sanzione si basa:

  •  sulla  gravità della violazione, 
  • sull'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione sulle condizioni economicee del soggetto ma
  •  soprattutto, dato che deriva da "espressa volontà del trasgressore di non effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, che avrebbe consentito  l ’estinzione del procedimento sanzionatorio, " sarà di importo superiore a quello determinato in misura ridotta di 16.666 euro.

 La notifica  dell'ingiunzione viene eseguita ai sensi dell'articolo 137, quarto comma, del codice di procedura civile   all’autore della violazione (obbligato principale)  e anche all’obbligato in solido, se presente.

4) Versamento delle sanzioni, codice tributo rateizzazione, esecuzione forzata

Il pagamento della sanzione amministrativa  deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione  Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

Il pagamento, come indicato nell’ordinanza-ingiunzione, dovrà avvenire a mezzo F24 Elide, utilizzando il codice tributo “SAMM”.

RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI

L'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta. 

A tal fine è stato predisposto il modello SC97 “Richiesta di pagamento rateale dell’Ordinanza-Ingiunzione (ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 della legge n. 689/1981)”, da presentare alla Struttura Inps territorialmente competente con PEC, raccomandata o presso gli uffici) entro  trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo, contro il quale gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 689/1981. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Nella circolare sono specifica te le modalità dettagliate di opposizione.

ESECUZIONE FORZATA

La circolare segnala infine che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute, avviando l'esecuzione forzata ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 689/1981 in combinato disposto con l’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

Qualora l’interessato ritenga che le somme affidate all’agente della riscossione non siano dovute o siano dovute solo in parte perché è stato effettuato il regolare pagamento dell’ordinanza-ingiunzione indicata nell’avviso di addebito, può presentare istanza, accompagnata dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento  di annullamento dell’avviso di addebito.

Fonte immagine: Foto di Dmitry Abramov da Pixabay
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