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ATTIVITÀ DIVERSE DEGLI ENTI TERZO SETTORE IN GAZZETTA IL REGOLAMENTO

Attività diverse degli Enti Terzo Settore in Gazzetta il regolamento

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse degli enti di Terzo settore

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio 2021, il Decreto del Ministero del Lavoro, recante Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse degli enti di Terzo settore.

Il Decreto era stato anticipato con comunicato stampa datato 30 aprile 2021, in cui venivano appunto delineati i contenuti generali del testo normativo.

Si ricorda che il D.M. si pone in attuazione dell’art. 6, D.lgs. n. 117/2017 (Codice di Terzo settore - CTS) il quale dispone che «gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’articolo 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo  consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze […] tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale».

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1) Secondarietà e strumentalità delle attività diverse. I criteri definiti nel D.M.

Il Decreto, molto breve, si compone di quattro articoli e si concentra soprattutto nella definizione di secondarietà e strumentalità delle attività diverse esercitabili dagli ETS.

In particolare, le attività diverse si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente medesimo (art. 2).

Si considerano invece secondarie (art. 3) qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore; 

b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore. 

Si sottolinea che sono criteri alternativi ed è quindi sufficiente il rispetto di uno dei due, affinchè lo svolgimento delle predette attività diverse, che sostanzialmente è finalizzato all’auto-finanziamento dell’ente, sia considerato legittimo.

Il carattere secondario e strumentale dell’attività deve essere espressamente documentato dall’organo di amministrazione nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio (art. 13 comma 3 Codice).

Nella medesima documentazione va dunque evidenziato il criterio scelto dall’ente e utilizzato tra quelli indicati nella lett. a) o b) dell’art. 3, per lo svolgimento dell’attività commerciale/diversa esercitata in concreto.

2) Rapporto tra ricavi e costi. I parametri per la corretta valutazione

Ai fini del computo della percentuale di cui all’art. 3, comma 1, lettera b (ossia, ricavi non superiori al 66% dei costi complessivi), rientrano tra i costi complessivi dell’ente del Terzo settore anche: 

- i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’articolo 17, comma 1, CTS, calcolati attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 

- le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale; 

 - la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto. 

Di contro in relazione al computo delle citate percentuali non sono considerati, nè al numeratore nè al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti del Terzo settore presso enti terzi

3) Le sanzioni previste in caso di violazione dei parametri

In ipotesi di violazione dei richiamati criteri, il decreto prevede uno specifico impianto sanzionatorio. 

In particolare, nel caso di mancato rispetto di entrambi i limiti percentuali dettati nel citato art. 3, l’ente del Terzo settore ha l’obbligo di effettuare, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo competente, apposita segnalazione all’ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente nonchè, eventualmente, agli altri enti autorizzati (si fa riferimento alle reti associative iscritte nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e agli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come previsto dall’art. 93, quinto comma del CTS). Inoltre, oltre all’obbligo di segnalazione, l’ETS deve poi adottare, nell’esercizio successivo, un rapporto tra attivita’ secondarie ed attivita’ principali di interesse generale in bae al quale, applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all’art. 3, comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente. Nel caso di mancato rispetto di tali obblighi, la sanzione risulta gravosa in quanto l’ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente dispone la cancellazione dell’ente del Terzo settore dal Registro medesimo

Allegato

DM Lavoro 107 2021 Attività diverse terzo settore
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