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I CONTRATTI DI RETE DI SOLIDARIETÀ

I contratti di rete di solidarietà

La rete con causale di solidarietà in risposta alla crisi economica

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Il quadro dei possibili ambiti applicativi della rete, ampliati e supportati anche da un disegno di politica industriale spinto dalle sollecitazioni europee, raggiunge un punto di massimo interesse con l’introduzione di altri tre commi (da 4-sexies a 4 octies) alla L 33/2009. L’art 43 bis 2 del DL 19 maggio 2020 n.ro 34 (Decreto rilancio) convertito nella Legge 17 luglio 2020 n.ro 77, introduce, infatti, questi 3 commi alla legge istitutiva delle reti di impresa, creando una tipologia di rete di impresa “con causale di solidarietà”. Questa particolare figura di contratto di rete, il cui limite per la sottoscrizione era stato fissato al 31 dicembre 2020, con il cosiddetto decreto milleproroghe DL n.ro 183 del 31 dicembre 2020 art 12 comma 1, è stato prorogato al 31 dicembre 2021.

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1) Il contratto di rete di solidarietà

Il contratto di rete con causale di solidarietà mantiene la struttura del contratto di rete ordinario, ma la caratteristica è che lo scopo comune viene predeterminato dalla legge, ha carattere solidaristico in quanto si occupa di tutelare: ‘il livello di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti “. Si intende, quindi, favorire la costituzione di reti di imprese di filiere, al fine di mantenere il livello di occupazione, ricorrendo agli istituti del distacco e della codatorialità. In particolare: “l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa nonché l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi “.

Lo strumento offerto alle imprese è molto significativo e pare che la scelta del legislatore, che al momento della nascita del contratto di rete si è “adeguato” alle richieste del mercato e quindi degli operatori, stia anticipando o meglio, spingendo le imprese, a valorizzare uno strumento che ha impiegato tempo a decollare dalla sua nascita e che oggi, più che mai, dovrebbe diventare uno strumento operativo delle PMI grazie alla sua grande “malleabilità”, o meglio, adeguatezza per una molteplicità di scopi. Purtroppo, come spesso accade, il linguaggio normativo non aiuta l’interprete e l’operatore e ciò è tanto più grave quanto lo strumento, come in questo caso, deve essere tempestivamente compreso ed applicato alla realtà economica.

Si è resa necessaria una circolare interpretativa da parte del MISE n.ro 2/V del 9 ottobre 2020, per chiarire alcuni aspetti della norma.  

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2) I chiarimenti del MiSE sul contratto di rete di solidarietà

Il primo aspetto, riguarda la necessità di chiarire se tutte le imprese facenti parte della rete debbano o meno fare parte di una unica filiera in crisi. L’interpretazione che viene data, anche dalla lettura integrata del comma 4-octies che recita che le associazioni territoriali datoriali che assistono le imprese nella redazione e firma del contratto di rete con causale di solidarietà “siano espressione generale di una pluralità di categorie e di territori “è che le imprese in crisi debbano fare parte della rete ma che parte della rete possono essere imprese che non sono in crisi. Peraltro, questa interpretazione è anche di natura logica. La norma stabilisce che si possa dare vita ad una rete con causale di solidarietà, costituita da imprese di filiere diverse oppure da imprese di una stessa filiera, dove il presupposto è che vi siano alcune imprese in crisi e che le altre imprese della rete possano farsi carico dei dipendenti attraverso l’istituto del distacco e della codatorialità. 

Per facilitare il ricorso a questo strumento, il comma 4-octies introduce una semplificazione anche sul piano formale. Si stabilisce, infatti, che la rete con causale di solidarietà, in forma di rete contratto, potrà costituirsi mediante un atto firmato digitalmente ai sensi dell’art 24 del CAD (quindi con firma digitale non autenticata) e non sarà necessario, ma si potrà farlo, ricorrere al modello standard previsto in caso di costituzione attraverso firma digitale a norma dell’art 25 del DLGS 7 marzo 2005 n.ro 82 (come previsto all’ultimo capoverso del comma 4-quater legge 33/09). Il “controllo” sulla correttezza e la legittimità del contenuto della rete che si va a costituire è lasciata alle associazioni sindacali datoriali, che dovranno assistere le imprese nella redazione della stessa. Qualora la rete con causale di solidarietà si voglia costituire nella forma “rete soggetto”, non sarà possibile ricorrere alla forma semplificata per la redazione della stessa ma occorrerà, ai sensi del comma 4 quater ultimo capoverso dell’art 3 della L 33/09, redigere l’atto in forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto formato digitalmente a norma dell’art 25 del DLGS 7 marzo 2005 n.ro 82. Riassumendo; imprese, che si trovino in una situazione di crisi dichiarata con provvedimento amministrativo, potranno costituire una rete di imprese con causale di solidarietà. La rete dovrà essere costituita entro il 31 dicembre 2021 (ad oggi si è in attesa della conversione del decreto milleproroghe pubblicato il 31 dicembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale), ma la durata della stessa, e quindi del programma e degli obiettivi, ben potrà essere superiore. Fondamentale è che lo scopo dichiarato nel contratto di rete sia quello di favorire il livello occupazionale delle imprese retiste facenti parte della filiera e che detto scopo, sia posto all’interno di un programma di rete condiviso tra tutti i retisti.

La pandemia sta mettendo in evidenza come vi siano settori produttivi che sono in espansione a fronte di altri che sono, al contrario, in crisi. Abbiamo visto come la rete si alimenti della collaborazione e della cooperazione tra imprese a cui si aggiunge un altro elemento fondamentale rappresentato dalla fiducia. La rete consente una aggregazione sulla base di interessi confluenti e può essere una alternativa anche alla cessazione di attività che non sono in grado di competere se restano in forma singola, dando luogo a chiusure o a dismissioni. La rete di imprese può veramente essere uno strumento di prevenzione della crisi ed anzi, di stimolo e di espansione, occorre però creare un clima culturale che faccia comprendere le potenzialità che racchiude e che abitui allo scambio ed alla condivisione le micro, piccole e medie imprese del nostro paese.

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