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SICUREZZA E SEMPLIFICAZIONE NELLA RIFORMA DELLO SPORT

Sicurezza e semplificazione nella Riforma dello sport

Analisi delle principali novità previste dalla Riforma dello sport in materia di sicurezza

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La normativa che delega il Governo ad attuare la Riforma dello sport, contenuta nella Legge 8 agosto 2019 n. 86, termina con una necessità di semplificazione e sicurezza disciplinata negli articoli dal 7 al 9 del titolo III.

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1) Costruzione o ristrutturazione di impianti sportivi e norme di sicurezza

L' articolo 7 della Legge 8 agosto 2019 n. 86 , contiene la delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

 

Il tema degli impianti sportivi è un tema che ha sempre suscitato particolari problematiche in un paese dove la maggior parte del patrimonio immobiliare sportivo risale ormai a molti anni fa. 

Gli impianti vanno ammodernati o costruiti ex novo, ma come? 

Spetterà al Governo disciplinare con un apposito decreto come e in che modalità sia nella fase di nuove costruzioni che nella fase del miglioramento o messa in sicurezza di quelli già esistenti ed è una previsione di fondamentale importanza se si considera l’effettiva necessità di impianti sportivi in cui fare esercitare le pratiche sportive. 

Resta anche qui il problema, in questo particolare momento storico, di definire come e in che modo verranno destinate le palestre e gli impianti scolastici nella ripartizione di competenze in capo dai dirigenti scolastici che dirigono i plessi.

2) Criteri e principi da adottare nella realizzazione degli impianti sportivi

Il tutto verrà individuato mediante la realizzazione dei principi e dei criteri riassumibili in:

a) ricognizione, coordinamento e armonizzazione  delle  norme in materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilità e l'esercizio  degli impianti  sportivi, comprese quelle   di natura sanzionatoria, apportando le opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare  e semplificare il  linguaggio normativo; 

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività; 

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta  salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; 

d) semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative  e riduzione dei termini procedurali previsti dall'articolo  1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  e   dall'articolo  62  del   decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con   modificazioni,  dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  in   accordo  con  la   disciplina  vigente in materia di prevenzione della corruzione,  ai  sensi   della  legge 6 novembre 2012,  n.   190,  finalizzate  prioritariamente  agli   interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti,  di cui all'articolo 1, comma 305, della citata legge n. 147 del 2013,  o  di strutture pubbliche inutilizzate; 

e) individuazione di criteri progettuali e  gestionali orientati  alla   sicurezza,  anche  strutturale,  alla  fruibilità, all'accessibilità e  alla redditività degli  interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali  gli  operatori pubblici e  privati  devono attenersi,  in  modo che  sia garantita, nell'interesse della   collettività, la sicurezza  degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di   violenza  all'interno e all'esterno dei medesimi e  di  migliorare, a  livello internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della  normativa  vigente; 

f) individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo  con  la   federazione  sportiva  nazionale, la  disciplina  sportiva associata, l'ente di promozione sportiva o la società o associazione  utilizzatori e  la possibilità di affidamento diretto dell'impianto già esistente  alla  federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione sportiva o alla società o associazione utilizzatori, in presenza di determinati requisiti,  oggettivi   e  coerenti  con   l'oggetto  e  la    finalità dell'affidamento,  che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e i livelli  di qualità  del servizio eventualmente offerto   a  terzi  diversi   dalla  federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva o dalla  società o  associazione   utilizzatori, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo  80  del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50;  

g) individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo; 

h) definizione della disciplina della somministrazione di cibi  e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga  praticato  lo sport,  nel  rispetto di   quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.128.

3) Controllo e vigilanza delle norme sullo sport

L' articolo 8 contiene la delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi perché gli organismi sportivi dovranno rendicontare e provvedere ad effettuare adempimenti al fine di un loro controllo e vigilanza.

Come verranno gestite le rendicontazioni contabili e amministrative a carico degli organismi sportivi facenti capo al Coni?  

Sul punto si attendono chiarimenti in merito agli adempimenti minimi, agli adempimenti necessari o agli eventuali adempimenti obbligatori che comporteranno maggiori oneri in termini di trasparenza per gli organismi sportivi il tutto sotto la direzione e la guida di alcuni principi e criteri direttivi elencati dalla lettera a) e seguenti dell’articolo 8: 

a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unita' istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalità istituzionali dagli stessi perseguite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 5;  

b) riordino, anche al fine  di   semplificarla,  della  disciplina relativa alla certificazione dell'attività  sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche; 

c) indicazione esplicita delle norme  da   abrogare, fatta  salva comunque l'applicazione dell'articolo 15  delle disposizioni  sulla legge in generale premesse al codice civile; 

d) previsione di misure  semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica

e) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, come previsto dalla Carta olimpica.

4) Gli sport invernali

L'articolo 9 contiene la delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali con una attenzione da parte del Governo agli sport considerati “invernali” con una previsione di adeguamento ai principi e ai criteri direttivi elencati dalla lettera a) e seguenti dell’articolo 9: 

  • revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti; 
  • revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo: 
  • l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, in tutte le  aree sciabili compresi i percorsi fuori pista; 
  • l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo; 
  • l'individuazione dei criteri generali di sicurezza  per  la pratica   dello  sci-alpinismo  e   delle  altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto  degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori; 
  • il rafforzamento, nell'ambito  delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell’attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico,   con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo; 
  • revisione delle norme in modo da favorire la più ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilita'.
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