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PMI SRL 2018: LE NOVITÀ NORMATIVE NEL DIRITTO SOCIETARIO

PMI srl 2018: le novità normative nel diritto societario

Deroghe al diritto societario previste per le start up innovative estese a tutte le PMI. Ecco cosa cambia

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Grazie all’estensione delle deroghe al diritto societario previste per le startup innovative anche alle piccole e medie imprese in forma di SRL, e alla previsione di un sistema di circolazione delle quote delle PMI in forma di srl attraverso i portali per la raccolta di capitali, il diritto societario di tali imprese è profondamente mutato.

Ora infatti alcune opportunità riservate solo al modello azionario sono state estese anche alle piccole e medie imprese a responsabilità limitata.
In questo approfondimento, dopo aver dato la definizione di PMI , passiamo in rassegna le novità principali, grazie anche ai chiarimenti forniti nello studio 101-2018/i del Consiglio Nazionale del Notariato.

1) Definizione PMI SRL 2018

I due principali interventi normativi che hanno avuto come conseguenza la modifica profonda del diritto societario delle PMI sono:

  • Il DL 50/2017 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria,iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo)
  • Il D. Lgs 129/2017 (Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari)

Se il primo decreto non si preoccupa di definire l’ambito applicativo delle PMI, lo fa il secondo decreto che modificando il TUF rimanda alla nozione contenuta nella raccomandazione europea 2003/361/CE.
Infatti rientrano in tale definizione le piccole medie imprese a responsabilità limitata che in base al più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno 2 dei 3 criteri seguenti:

  1.  numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiori a 250 (come indicato nella nota integrativa o da dichiarazione del consulente del lavoro)
  2. totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro (come si ricava dallo Stato patrimoniale sulla base del numero finale complessivo dopo ratei e risconti)
  3. fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro (come riportato alla lettera A1 del conto economico).

Pertanto, la prima considerazione da fare è che in tale perimetro rientrano praticamente tutte le PMI srl presenti nel nostro Paese.

2) Deroghe diritto societario 2018 per le PMI srl

Come anticipato, con il DL 50/2017 il legislatore ha esteso alle piccole e medie imprese in forma di SRL alcune deroghe al diritto societario, inizialmente previste solo per le start-up innovative. In particolare l'art. 57 modifica i commi 2, 5 e 6 dell'articolo 26 del Dlgs 179/2012 sostituendo l'espressione "start up innovative" con "PMI". Di seguito le tre deroghe al diritto societario.

Una delle deroghe consiste nell’estensione alle PMI SRL della possibilità di emettere categorie di quote e diritti particolari di voto. In particolare, viene estesa alle SRL PMI la possibilità di creare

  • categorie di quote
    • prive del diritto di voto,
    • con voto non proporzionale,
  • diritti particolari
    • con voto non proporzionale alla partecipazione,
    • con voto limitato a particolari argomenti o subordinate al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Come chiarito nello studio del notariato, entrambe le previsioni si connotano per una notevole analogia con la disciplina del modello azionario.

La seconda deroga consiste nel fatto che le quote di partecipazione in piccole medie imprese, costituite in forma di srl possano costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 DL 179/2012.

Infine, una terza deroga consiste nella possibilità di effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni. In particolare le PMI srl sono esentate dal divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall’articolo 2472 del codice civile, a condizione che l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a:

  • dipendenti
  • collaboratori
  • componenti dell’organo amministrativo
  • prestatori di opera e servizi anche professionali.

3) Circolazione quote delle PMI srl tramite i portali di raccolta di capitali

In generale il decreto legislativo 129/2017 estende a tutte le società in forma si S.R.L rientranti nella definizione di PMI di cui sopra, il regime di dematerializzazione in deroga al regime di circolazione delle partecipazioni previste dal codice civile (art. 2470).
Tornando nel merito dell’emissione degli strumenti, la deroga cambia proprio l’ambito soggettivo di riferimento che ora diventa:

  • PMI
  • Imprese sociali
  • Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
  • Società di capitali che investono prevalentemente nelle PMI.

In questo modo è così possibile utilizzare lo strumento dell’offerta al pubblico per collocare presso terzi le quote di partecipazione in PMI costituite in forma di s.r.l
Le norme prevedono che il regime alternativo di trasferimento delle quote deve essere chiaramente indicato nel portale della società.
Inoltre, in linea generale l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime non necessita della stipulazione di un contratto scritto.

Il procedimento alternativo di sottoscrizione e trasferimento delle quote emesse PMI in forma di s.r.l. coinvolge gli intermediari abilitati all'esercizio dell'attività di negoziazione e consente che siano gli intermediari stessi a procedere alla sottoscrizione e all'acquisto delle quote in nome proprio ma per conto dei sottoscrittori, rinviando al termine della campagna di crowdfunding l'iscrizione nel registro delle imprese.
Così le partecipazioni possono circolare ed essere oggetto di sottoscrizione e successivi trasferimenti sulla base di annotazioni presso i registri tenuti dall'intermediario, che rilascia al socio, al sottoscrittore o all'acquirente un documento di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali. Tale certificazione:

  • è nominativamente riferita al sottoscrittore
  • non è trasferibile
  • non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote.
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