Speciale Pubblicato il 28/07/2017

Tempo di lettura: 4 minuti

Voluntary bis si avvicina la scadenza del 31 luglio 2017

di Zamberlan Dott. Ernesto

Si avvicina la scadenza per la presentazione telematica entro il 31 luglio 2017 del modello dell’istanza per accedere alla Voluntary bis



La seconda edizione della Voluntary bis presenta diverse novità: dalla possibilità di autoliquidare le imposte alla regolarizzazione del contante.

L'adesione di fatto è stata possibile dal 24 ottobre 2016 e termina il 31 luglio 2017. Fino al 31 dicembre la presentazione è stata ammessa sui vecchi modelli, e chi ha usufruito di tale possibilità deve ripresentare l'istanza entro il 30 settembre 2017 sui nuovi modelli.

L’istanza da presentarsi telematicamente entro il 31 luglio 2017 può essere integrata fino al 30 settembre 2017.

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La prima Voluntary

Con la prima edizione della voluntary  introdotta dalla L. 186 del 2014 è stato consentito di sanare le violazioni dichiarative compiute sino al 30 settembre 2014.
La voluntary c.d.  internazionale,  ha consentito ai contribuenti che avevano violato gli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, ovvero che non avevano indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi il valore degli investimenti e/o delle attività di natura finanziaria detenute all’estero, di regolarizzare la propria posizione fiscale.
La cosiddetta voluntary nazionale, ha consentito invece ai contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi abbiano adempiuto correttamente, di definire le eventuali violazioni connesse agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
Il perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria ha permesso agli aderenti di beneficiare di sconti delle sanzioni di natura amministrativa ed esimenti penali per alcuni reati tributari , nonchè per i reati di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita , e di autoriciclaggio .
La disciplina inizialmente prevista dal legislatore per la collaborazione volontaria è stata oggetto di varie modifiche normative succedutesi nel corso del 2015 e del 2016.

La Voluntary bis

La riapertura dei termini della collaborazione volontaria  prevista dal D.L. 193/2016 consente di accedere alla procedura di collaborazione volontaria dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017.
L’istanza da presentarsi telematicamente entro il 31 luglio 2017 può essere integrata fino al 30 settembre 2017 con trasmissione dei documenti e informazioni richiesti dall’articolo 5-quater, comma 1, lettera a), del decreto legge.
La pubblicazione del modello è avvenuta il 30 dicembre 2016 ma già prima era stato consentito di accedere alla procedura con l’utilizzo del vecchio modello; tuttavia chi si è avvalso di questa possibilità deve confermare l’istanza entro il 30 settembre 2017.
La scadenza ordinaria per la presentazione dell’istanza è il 31 luglio 2017 con facoltà tuttavia di  rettificare o integrare l’istanza entro il 30 settembre 2017.
La voluntary bis si applica sia per l’emersione di attività estere (c.d. collaborazione volontaria internazionale), sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali (imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA) e dei sostituti d’imposta, nonché dei contributi, previdenziali (c.d. collaborazione volontaria nazionale).

Chi puo’ accedere alla voluntary bis

Possono accedere, alla riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria : 

fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che hanno violato, direttamente o anche per interposta persona, gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.

Alla riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria nella sua versione nazionale, analogamente a quanto previsto per la precedente edizione, possono accedere oltre ai contribuenti che si avvalgono della procedura di collaborazione volontaria internazionale, anche contribuenti diversi da quelli tenuti agli obblighi dichiarativi previsti in materia di monitoraggio fiscale, nonché i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.
I contribuenti che hanno già aderito alla prima voluntary hanno delle sostanziali limitazioni per l’adesione alla nuova voluntary bis e non possono in generale presentare l’stanza con alcune poche eccezioni.
Per approfondire si rimanda alla circolare n. 19/E del 12 giugno 2017.

Le violazioni regolarizzabili

Possono essere sanate le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.

Per le sole attività oggetto della riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria, i termini per  l’accertamento che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono fissati al 31 dicembre 2018.


Rientrano nella procedura di collaborazione volontaria

Documenti di prassi di riferimento

Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015

Circolare n. 27/E del 16 luglio 2015

Circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015

Circolare n. 31/E del 28 agosto 2015

Circolare n. 19/E del 12 giugno 2017



TAG: Voluntary Disclosure