Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Traduzione documenti

Praticamente.

Questo amico ha lavorato in Svezia negli anni passati. Poi avendo perso in lavoro è tornato in Italia.
Ha trasferito i suoi risparmi su un conto corrente in Italia ed è scattato l'avviso di accertamento. Basandosi sulla presunzione legale relativa di evasione fiscale per i quattro anni precedenti.
Adesso questo deve dimostrare di essere stato fiscalmente residente all'estero e quindi che quei soldi arrivati sul conto non sono frutto di evasione.
Praticamente hanno fatto un accertamento finanziario.

Art. 32 Dpr. 600/73
Art. 51 DPR 633/72

Praticamente hanno fatto questo ragionamento. Ti sono arrivati questi soldi sul tuo conto corrente. Basta questo per emettere avviso di accertamento ai sensi del art.32 dpr 600/73. E' onere del contribuente provare con documenti che su quei soldi sono state pagate le tasse o che non erano dovute imposte.
Inoltre, non risultando che il contribuente ha svolto attività di lavoro dipendente in Italia. Ai sensi dell'art. 41 dpr 600/73 noi amministrazione siamo legittimati a ritenere che hai svolto attività di lavoro in nero (sempre con onere della prova contraria a carico del contribuente). Ergo ti contesto anche l'evasione IVA e IRAP ai sensi dell'art. 52 dpr 633/72. Sempre con onere della prova contraria a carico tuo (contribuente).
 
Ultima modifica:

Rocco

Utente
Ho capito.
E' stato avviato un contraddittorio con l'ufficio oppure no?
Bisognerebbe far capire ai funzionari che trattasi di somme rivenienti da redditi percepiti in Svezia a seguito di rapporto di lavoro qui intercorrente e non dichiarate in Italia (ma in Svezia) poiché il contribuente era da considerarsi fiscalmente residente in Svezia (ad es. perché iscritto all'AIRE)
Credo che sostanzialmente la vicenda sia questa.
Saluti.
 
Hanno mandato direttamente l'avviso di accertamento. Purtroppo il contraddittorio è solo facoltativo per l'agenzia delle entrate.

E per la cassazione, secondo gli ultimi orientamenti, il contribuente ha sufficiente spazio per difendersi in sede di contenzioso.
 
Ultima modifica:

Rocco

Utente
Tramite l'accertamento con adesione si apre un dialogo con l'ufficio e dunque nella sostanza si effettua il contraddittorio.
A mio avviso se il contribuente dimostra che è fiscalmente residente in Svezia (ad es. attraverso iscrizione AIRE, contratto di fitto, utenze, ecc.) nessun obbligo dichiarativo ricorre in Italia per cui non potrebbe essere esperito un accertamento sulla base di indagini finanziarie. Tutt'al più il trasferimento di denaro potrebbe essere oggetto di una qualche segnalazione al fisco svedese, ma non potrebbe essere oggetto di accertamento da parte del fisco italiano, in questo caso.
Insomma la questione verterebbe (soprattutto) sulla dimostrazione della residenza fiscale all'estero piuttosto che sulla provenienza del flusso di denaro...non so se condividi questa mia linea di pensiero o meno.
Saluti.
 

Rocco

Utente
Hanno mandato direttamente l'avviso di accertamento. Purtroppo il contraddittorio è solo facoltativo per l'agenzia delle entrate.

E per la cassazione, secondo gli ultimi orientamenti, il contribuente ha sufficiente spazio per difendersi in sede di contenzioso.
Ti stai riferendo alla fase del contraddittorio preventivo, anche se l'Ade nella circolare 16/E/2016 raccomanda vivamente agli uffici di coltivarlo al fine di giungere ad una maggiore sostenibilità della pretesa.
Se intraprendi l'accertamento con adesione l'ufficio deve garantire il contraddittorio, ma qui siamo già in presenza di un atto notificato.
Saluti.
 
Il punto che facendo l'accertamento con adesione, si ha certamente il vantaggio di prendere 90 giorni in più per produrre i documenti.

Ma il limite è che si aderisce alla pretesa del fisco e la discussione non può più avere ad oggetto la fondatezza della pretesa, ma solo il quantum della stessa. A meno che l'AdE non agisca in autotutela.
 

Rocco

Utente
Il contraddittorio da accertamento con adesione può anche non approdare a nulla, nel qual caso entro i 150/180 gg. dalla notifica dell'atto (60+90+eventuali 30 per sospensione feriale) presenterai ricorso il quale, in caso di pretesa inferiore a 20.000 euro, dev'essere sottoposto alla fase di reclamo/mediazione ex art. 17-bis Dlgs 546/92, dove ti prendi altri 90 gg. per cercare di chiudere la partita prima di adire la CTP, e in tal caso è previsto che l'atto possa essere annullato totalmente/parzialmente in autotutela.
Saluti.
 

Rocco

Utente
Tieni presente che il valore della controversia ai fini dell'applicabilità o meno dell'art. 17-bis Dlgs 546/92 è dato dalla sola imposta, al netto di sanzioni e interessi...
Comunque se l'art. 17-bis non è applicabile e se il contraddittorio da accertamento con adesione non approda a nulla, non ti rimane che adire il giudice tributario, tenendo presente che anche durante il giudizio di merito è possibile trovare un accordo (cd. conciliazione giudiziale).
Saluti.
 
L'accordo lo potremmo anche fare, se loro riconoscessero le imposte già pagate all'estero. Ma loro questo non lo vogliono fare. Il comma 8 dell'art. 165 del TUIR, esclude questa possibilità.
Le somme diventano troppo ingenti. In pratica l'amico dovrebbe versare tra imposte, sanzioni e interessi, più di quanto ha effettivamente guadagnato in tutto il periodo considerato.
Ti risulta che sia proponibile in commissione tributaria l'eccezione di oggettiva complessità del caso e quindi la richiesta di esenzione dalla sanzione?
 
Alto