Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Traduzione documenti

Rocco

Utente
La legge non prevede l'inapplicabilità della sanzione dovuta alla "oggettiva complessità del caso", che a me risulti...
Tutt'al più la complessità del caso potrebbe essere valutata dal giudice ai fini della statuizione sulle spese di giudizio, per una eventuale compensazione delle stesse.
Saluti.
 
Comunque la contestazione si basa sul fatto che il mio amico possiede "numerosi" immobili in Italia.
In pratica una quota di proprietà su un terreno e sullo stradone di accesso a questo terreno. Il tutto ereditato dal padre.
Il fatto è che a seguito di numerosi frazionamenti intercorsi negli anni, quell'unico terreno e lo stradone risultano composti da diverse particelle.
Secondo te una perizia giurata da parte di un tecnico, con tanto di rilievi fotografici, che attestino la realtà di fatta, possono avere qualche valore in sede di contenzioso?
 

Rocco

Utente
Mi riferivo alla difficoltà interpretativa delle norme in materia di residenza fiscale.
La norma di riferimento è l'art. 2 cc. 2 e 2-bis) del TUIR, la quale non mi sembra sia di difficile interpretazione. Se l'iscritto all'AIRE si trasferisce in un paese non black list è il fisco a dover fornire prova di come il contribuente risieda fittizziamente all'estero. Se l'iscritto all'AIRE si trasferisce in un paese black list si presume che sia residente comunque in Italia, salvo prova contraria. Trattasi di una presunzione legale, che inverte l'onere dellaprova sul contribuente.
Circa l'invocazione della disapplicazione della sanzione da te indicata, la giurisprudenza ha elaborato nel corso del tempo dei principi con riferimento ai quali il giudice tributario, previa apposita richiesta da parte del ricorrente, può disapplicare la sanzione. Te ne cito qualcuno: 1) difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative; 2) mancanza di informazioni amministrative o loro contraddittorietà; 3) mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti; 4) orientamenti giurisrudenziali contrastanti; 5) contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;6) contrasto tra opinioni dottrinali.
Pertanto dovresti verificare se alla luce di tali principi è possibile formulare un motivo di ricorso inerente la disapplicazione della sanzione in base a quanto disposto dall'art. 6 c. 2 Dlgs 472/97 e quindi effettuare la richiesta al giudice, però in subordine, nel caso in cui decida (in via principale) di non annullare l'avviso di accertamento.
Saluti.
 

Rocco

Utente
Come già detto in precedenza, il contribuente deve fornire la prova contraria circa il fatto di non essere residente in Italia nell'anno d'imposta oggetto di accertamento da parte dell'ufficio. Una perizia sugli immobili di cui il contribuente è proprietario in Italia a mio avviso avrebbe uno scarso impatto ai fini della difesa in giudizio. Le prove da fornire devono invece dimostrare che il contribuente era effettivamente all'estero nel periodo d'imposta oggetto di accertamento. Deve produrre, pertanto, ad es. contratti di locazione dell'immobile all'estero, documentazione inerente il rapporto di lavoro, contratti relativi alle utenze, eventuale possesso di sito internet estero, casella mail estera, viaggi in Italia sporadici, conto corrente estero con operazioni effettuate all'estero, con tanto di chiusura e trasferimento dell'importo (convertito in euro) sul c/c italiano, insomma ogni documentazione utile a dimostrare l'effettiva residenza all'estero.
Se, sulla base delle prove fornite, il giudice accerta che effettivamente il contribuente era da considerarsi residente all'estero e che pertanto il flusso di denaro sul c/c italiano è riconducibile a redditi prodotti (e regolarmente tassati) in Svezia, l'atto verrà annullato.
Saluti.
 
Allora il mio amico deve pagare. A parte il contratto di lavoro. La casa all'estero era intestata alla moglie e a lei le utenze.
Oltre ai documenti fiscali, certificato di residenza fiscale svedese, permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare, certificato di matrimonio, biglietti aerei. Non credo che in giudizio vengano accettati documenti intestati alla moglie del contribuente.
A meno che il giudici non accetti che avere famiglia e lavoro all'estero sia sufficiente per spostare il centro degli interessi in Svezia. Cosa di cui dubito.
 
Comunque lo scopo della perizia è quello di smontare la prova regina dell'ade. Cioè quella dei numerosi immobili. Dimostrando che in realtà è un solo terreno peraltro in comune con coeredi e di modico valore.
 

Rocco

Utente
Ma certo che va anche dimostrato che il centro degli interessi familiari (oltre a quelli economici) era all'estero!!!
Il certificato di matrimonio può andare bene, può andare bene anche un certificato di residenza, un certificato analogo al nostro certificato di stato di famiglia, se ci sono figli eventuali iscrizioni scolastiche, pagamento di rette, iscrizioni ad attività sportive, ecc.
Saluti.
 

Rocco

Utente
Comunque lo scopo della perizia è quello di smontare la prova regina dell'ade. Cioè quella dei numerosi immobili. Dimostrando che in realtà è un solo terreno peraltro in comune con coeredi e di modico valore.
A mio avviso sei fuori strada, devi dimostrare che i soldi affluiti sul c/c sono riferibili a redditi regolarmente tassati in Svezia, poiché il contribuente era da considerarsi lì residente. Poi non ho capito che attinenza abbia la dimostrazione del modico valore...boh...tu conosci la questione meglio di me, ovviamente.
Saluti.
 
L'unica speranza per il mio amico potrebbe essere il certificato di residenza fiscale in Svezia e la prova di aver pagato le tasse in Svezia.
Questo dimostrerebbe che il mio amico era residente ANCHE nell'altro stato sottraendo la questione alla normativa nazionale. Alla luce della normativa convenzionale entrerebbe in gioco l'abitazione permanente. Vero è che il mio amico possedeva una quota su un appartamento. Ma questo appartamento era privo di allacci, forniture e non arredato. Tant'è che era esentato anche dal pagamento della TARSU. A mio giudizio questo non lo caratterizza come Abitazione permanente. Almeno secondo le linee guida del OSCE.
 
Alto