da italia oggi di oggi:
L'inversione contabile può essere applicata a ogni prestazione
Reverse charge in edilizia a tutto campo. Il meccanismo dell'inversione contabile, che prenderà avvio il 12 ottobre prossimo, potrebbe trovare applicazione per tutte le prestazioni di servizi nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni d'immobili e non solo per quelle dipendenti da subappalti. Questa, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, l'interpretazione che si sta facendo strada, in sede periferica, in merito al raggio d'azione delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 35 del dl 223/2006. Un'interpretazione, invero, che non trova conforto nella norma, ma che parrebbe avallata dalla direttiva comunitaria n. 69 del 2006. A soli due giorni dal via, crescono quindi le incertezze dei contribuenti interessati, chiamati a scelte immediate e importanti, come quella di esercitare o meno la rivalsa d'imposta nei confronti dei destinatari delle fatture. Com'è noto, il comma 5 dell'art. 35 citato ha esteso il meccanismo del reverse charge ´alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore'. Il meccanismo, in sé, è chiaro e collaudato: debitore dell'Iva diventa il committente, il quale integra con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta la fattura emessa dal prestatore senza l'addebito del tributo, registrandola poi nel registro delle vendite entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese (per esempio, la fattura ricevuta il 31 ottobre dovrà essere integrata e registrata entro il 15 novembre, contabilizzando l'Iva a debito con riferimento al mese di ottobre). Il committente, naturalmente, provvederà inoltre a registrare la fattura anche ai sensi dell'art. 25, per esercitare il diritto alla detrazione. Come già segnalato più volte, sono molte le incertezze circa l'ambito oggettivo, ossia l'esatta identificazione delle operazioni considerate dalla nuova disposizione. Un primo perimetro va tracciato in relazione al settore interessato, che è quello delle ´costruzioni e ristrutturazioni di immobili'. Al riguardo, la formulazione letterale induce a riferire la previsione non solo ai fabbricati, ma anche ad altri immobili, per esempio la costruzione di una strada, di un ponte ecc. Di contro, essendo menzionate le costruzioni e ristrutturazioni, dovrebbero ritenersi escluse le operazioni riconducibili alla mera manutenzione, ordinaria e straordinaria, immobiliare. Quanto ai profili soggettivi, la norma è chiara laddove prende in considerazione le prestazioni rese da subappaltatori nei confronti di altri subappaltatori o dell'appaltatore principale. Non lo è affatto, invece, quando parla di prestazioni di subappalto rese nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione: l'impresa che costruisce in proprio un fabbricato, quando affida a un elettricista l'esecuzione dei relativi impianti, conferisce un appalto (e non certo un subappalto); questa operazione, pertanto, è letteralmente al di fuori dell'ambito del reverse charge. Tuttavia, se le cose stanno in questi termini, non si comprende in quale ipotesi l'impresa che costruisce in proprio possa stipulare contratti di subappalto (i quali presumono un committente titolare di un appalto principale o di un altro subappalto). Per ´salvare' il senso della disposizione, in conformità alla sua ratio, si potrebbe forse riferire la previsione in questione (prestazioni rese al costruttore) alle prestazioni di mera manodopera, pur non essendo, in tale ipotesi, giuridicamente qualificabili come subappalti. Decisamente dirompente, invece, la tesi che si sta affacciando, diretta ad attrarre nel reverse charge anche le prestazioni rese dall'appaltatore nei confronti dell'impresa costruttrice titolare dell'iniziativa edilizia. Al riguardo, è da osservare che questa tesi, come si diceva, parrebbe in linea con l'art. 1, punto 7), della direttiva 2006/69 del 24 luglio 2006, che consente il reverse charge, genericamente, per le ´prestazioni di servizi di costruzioneÉ di immobili', ma non con la legge nazionale, che indica i subappaltatori (e non gli appaltatori) quali destinatari del meccanismo. Sembra pertanto difficile che una simile tesi, i cui effetti sugli appaltatori sarebbero di notevole importanza, possa imporsi senza un'adeguata modifica normativa. In ogni caso, poiché le nuove disposizioni, come precisato dal ministero dell'economia e dall'Agenzia delle entrate nel comunicato di venerdì scorso (si veda ItaliaOggi del 7/10), dovranno applicarsi a partire dalle operazioni effettuate da dopodomani, 12 ottobre, sarebbe estremamente utile conoscere il pensiero dell'amministrazione finanziaria.
già, sarebbe estremamente utile..
ciao
[%sig%]