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subappalto

M

manuela

Ospite
Scusate ma qualcuno può spiegarmi come funziona questo discorso dei subappalti? Ci deve essere un contratto di subappalto oppure non serve? Se io sono subappaltatore devo emettere la fattura senza iva ma con che articolo di esenzione? Se invece sono appaltatore come devo fare con l'iva del mio subappaltatore, devo indicarla a parte in fattura?Sono veramente molto confusa!!!
Scusate, grazie a tutti e buona giornata.
Manuela
 
A

andy

Ospite
"Introduzione
Il boom edilizio degli ultimi anni ha attirato l'attenzione di investitori e addetti del settore, ed infine anche del sistema tributario. È storia recente 1 , infatti, l'intervento del Governo al fine di combattere l'evasione fiscale e contributiva nel settore, attraverso nuove forme di controlli e sistemi impositivi più stringenti. Tra tutte le nuove norme intervenute nel settore immobiliare, si vuole qui richiamare l'attenzione su quanto stabilito in tema di appalti e subappalti con riferimento alla normativa IVA e la lotta all'evasione ed al lavoro sommerso.
Il trattamento ai fini I.V.A.
La modifica al trattamento IVA di settore è relativa all'introduzione del meccanismo del reverse charge 2 . In questo modo il soggetto responsabile dell'imposta non è il prestatore del servizio o il cedente del bene, ma l'acquirente. Quest'ultimo infatti riceve dal suo fornitore una fattura che non espone l'IVA ma la dicitura “Operazione senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 17 c. 6 DPR 633/1972”.
Al ricevimento della fattura il cliente dovrà integrarla con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse. Lo stesso documento dovrà essere annotato anche nel registro delle fatture ricevute, allo scopo di detrarre l'imposta.
In sostanza, la nuova disposizione estende alle prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori il meccanismo dell'inversione contabile, rendendo l'appaltatore (committente) debitore dell'imposta e obbligandolo al relativo versamento, se soggetto passivo nel territorio dello Stato. Il meccanismo è applicato da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
In pratica nei contratti di appalto, l'appaltatore ed il subappaltatore emetteranno fattura senza indicare l'imposta. Il soggetto responsabile dell'imposta sarà il committente o l'appaltatore principale.
La scelta di applicare questo meccanismo è dovuta al fatto che nel vecchio sistema esisteva una falla che consentiva di frodare il fisco: il subappaltatore emetteva fattura con IVA che poi non provvedeva a versare, mentre il suo cliente la detraeva, realizzando un doppio danno nei confronti dell'erario. Naturalmente nei casi di frode conclamata il subappaltatore era soggetto irreperibile.
Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17 c. 6 DPR 633/1972, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale, e qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite alle compensazioni é elevato a € 1.000.000,00. È altresì consentita loro la richiesta di rimborso in sede di dichiarazione IVA annuale.
L'efficacia delle disposizioni fin qui esplicate, è subordinata all'autorizzazione in deroga alla Direttiva 77/388/CEE da parte degli organismi comunitari preposti; essa si applicherà, quindi, alle prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione.
L'aspetto positivo per il committente (o per l'appaltatore principale), è da riscontrare nei movimenti finanziari: l'esborso per l'appalto risulta infatti inferiore non essendo applicata l'IVA.
Responsabilità solidale per gli adempimenti fiscali e contributivi
Per quanto riguarda la lotta all'evasione ed al lavoro sommerso, la normativa introduce un meccanismo di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, per i versamenti di imposte, contributi e assicurazione contro gli infortuni relativi ai lavoratori dipendenti impiegati nei cantieri. In questo modo gli enti previdenziali e l'erario sono maggiormente tutelati per quanto riguarda l'incasso dei versamenti. La norma è infatti volta a incrementare il livello di adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.
La nuova disciplina 3 prevede infatti che l 'appaltatore (committente) risponde in solido con il subappaltatore (appaltatore) della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui é tenuto il subappaltatore (appaltatore). La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore (committente) verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore (appaltatore). L'appaltatore (committente) può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.
Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto per l'opera eseguita.
Gli atti relativi a verifiche fiscali, previdenziali ed assicurative, che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore (appaltatore) sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali é comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore (appaltatore).
L'inosservanza delle modalità di pagamento è punita con la sanzione amministrativa da € 5.000,00 ad € 200.000,00, qualora i predetti adempimenti non siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore (committente). La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.
L'applicazione, di tutte le disposizioni di cui si è detto, è differita in attesa dell'approvazione di un decreto di attuazione 4 che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti fiscali, contributivi ed assicurativi, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con esclusione solamente dei committenti non esercenti attività commerciale.
In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è altresì obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti 5 , e ad effettuare e versare le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
Per fare un esempio poniamo che la Alfa Srl commissiona all'impresa edile Beta Snc la costruzione di una villetta a schiera trifamiliare. Alfa Srl sarà responsabile in solido con Beta Snc di tutti i versamenti fiscali, contributivi e assicurativi relativi all'impiego di personale presso il proprio cantiere e nei limiti di importo pari al corrispettivo del contratto di appalto. Per far decadere tale responsabilità Alfa Srl deve verificare il corretto adempimento dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi da parte di Beta Snc. Nel caso Beta Snc non fornisca la documentazione richiesta da Alfa Srl, quest'ultima deve sospendere il pagamento dei relativi SAL. Alfa Srl sarà comunque responsabile per un anno dalla chiusura del cantiere dei versamenti degli stipendi ai dipendenti di Beta Snc e delle relative trattenute fiscali, contributive ed assicurative.

Note:
1) D.L. n. 223 del 04 luglio 2006 conv. L. n. 248 del 04 agosto 2006
2) Art. 35 cc. 5, 6, 6bis, 6ter D.L. 223/2006
3) Art. 35 cc. 28 – 34 D.L. 223/2006
4) Da emanare a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro entro il 02.11.2006
5) Art. 29 c. 2 D. Lgs. 276/2003"
 
A

andy

Ospite
http://www.fiscoetasse.com/speciali/speciali.php?&speciali=395&p=1
..
questo è un po piu sintetico...
 
C

catia

Ospite
mi sapete dire se tutti i subappalti? perché nei vari articoli si legge di subappalti nel "settore immobiliare" e in altri punti di subappalti nel settore edile?
I subappalti negli appalti pubblici sono inclusi nel provvedimento? anche se non riguardano immobili?
 
K

Karl8.

Ospite
In merito al reverse charge in edilizia più leggo più mi incasino.
In particolare leggo nel post precedente (documento di Simone Baldan):"In pratica nei contratti di appalto, l'appaltatore ed il subappaltatore emetteranno fattura senza indicare l'imposta. Il soggetto responsabile dell'imposta sarà il committente o l'appaltatore principale."

Mi vengono le seguanti considerazioni/domande in qualche modo collegate:

1) le prestazioni di un artigiano per conto di una impresa edilizia possono essere:
a) se l'impresa costruisce per proprio conto il rapporto con l'artigiano è un appalto (impresa/artigiano)per cui per l'iva dell'artigiano nessuna novità essendo appaltatore e non subappaltatore(dall'articolo sembra invece che anche qui ci sia il reverse charge)
b) se l'impresa costruisce per conto di terzi il rapporto con l'artigiano è un subappalto (committente appalta all’impresa che subappalta all’artigiano) per cui occorre fare il reverse charge.
Se esiste tale distinzione l'artigiano deve conoscere a monte il tipo di rapporto che intrattiene lavorando per l'impresa che glielo deve preventivamente comunicare per sapere come fattuare.

2) le prestazioni degli artigiani per conto di imprese edilizie hanno sempre natura di subappalto o possono considerarsi anche prestazioni d'opera? Se sono prestazioni d'opera ricadono comunque nella norma sul reverse?

3) Per piccoli artigiani che lavorano in edilizia senza sottoscrivere contratti d'appalto scritti avendo semplici incarichi verbali, si applica il reverse charge? In sostanza serve contratto scritto per verificare il rapporto di subappalto?

Non dò la mia interpretazione per non condizionare, ma se qualcuno raccoglie mi piacerebbe confrontarmi.

Ci voleva anche questa per incasinare le cose!
 
A

alberto.

Ospite
"Ci voleva anche questa per incasinare le cose! "

già..

.............

ciao
 
K

Karl8.

Ospite
Ciao Alberto, che roba!
Se hai tempo mi interessa il tuo commento...
L'unione fa la forza e da come si sta mettendo qua di forza ne occorre tanta!
Ciao
 
C

Catia

Ospite
Ma! per subappalto secondo me è il rapporto che si instaura tra impresa che ha acquisito un appalto e un altro soggetto che svolge parte di quell'appalto (non superiore al 30%, tutte le prestazioni inferiori al 2% non essendo qualificate come subappalti dovrebbero sfuggire alla regola del reverse charge..sbaglio?

Poi, secondo me, parlando di committente e appaltatore indicando l'impresa che subappalta, il legislatore fa una confusione terribile.
 
A

alberto.

Ospite
da italia oggi di oggi:
L'inversione contabile può essere applicata a ogni prestazione

Reverse charge in edilizia a tutto campo. Il meccanismo dell'inversione contabile, che prenderà avvio il 12 ottobre prossimo, potrebbe trovare applicazione per tutte le prestazioni di servizi nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni d'immobili e non solo per quelle dipendenti da subappalti. Questa, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, l'interpretazione che si sta facendo strada, in sede periferica, in merito al raggio d'azione delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 35 del dl 223/2006. Un'interpretazione, invero, che non trova conforto nella norma, ma che parrebbe avallata dalla direttiva comunitaria n. 69 del 2006. A soli due giorni dal via, crescono quindi le incertezze dei contribuenti interessati, chiamati a scelte immediate e importanti, come quella di esercitare o meno la rivalsa d'imposta nei confronti dei destinatari delle fatture. Com'è noto, il comma 5 dell'art. 35 citato ha esteso il meccanismo del reverse charge ´alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore'. Il meccanismo, in sé, è chiaro e collaudato: debitore dell'Iva diventa il committente, il quale integra con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta la fattura emessa dal prestatore senza l'addebito del tributo, registrandola poi nel registro delle vendite entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese (per esempio, la fattura ricevuta il 31 ottobre dovrà essere integrata e registrata entro il 15 novembre, contabilizzando l'Iva a debito con riferimento al mese di ottobre). Il committente, naturalmente, provvederà inoltre a registrare la fattura anche ai sensi dell'art. 25, per esercitare il diritto alla detrazione. Come già segnalato più volte, sono molte le incertezze circa l'ambito oggettivo, ossia l'esatta identificazione delle operazioni considerate dalla nuova disposizione. Un primo perimetro va tracciato in relazione al settore interessato, che è quello delle ´costruzioni e ristrutturazioni di immobili'. Al riguardo, la formulazione letterale induce a riferire la previsione non solo ai fabbricati, ma anche ad altri immobili, per esempio la costruzione di una strada, di un ponte ecc. Di contro, essendo menzionate le costruzioni e ristrutturazioni, dovrebbero ritenersi escluse le operazioni riconducibili alla mera manutenzione, ordinaria e straordinaria, immobiliare. Quanto ai profili soggettivi, la norma è chiara laddove prende in considerazione le prestazioni rese da subappaltatori nei confronti di altri subappaltatori o dell'appaltatore principale. Non lo è affatto, invece, quando parla di prestazioni di subappalto rese nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione: l'impresa che costruisce in proprio un fabbricato, quando affida a un elettricista l'esecuzione dei relativi impianti, conferisce un appalto (e non certo un subappalto); questa operazione, pertanto, è letteralmente al di fuori dell'ambito del reverse charge. Tuttavia, se le cose stanno in questi termini, non si comprende in quale ipotesi l'impresa che costruisce in proprio possa stipulare contratti di subappalto (i quali presumono un committente titolare di un appalto principale o di un altro subappalto). Per ´salvare' il senso della disposizione, in conformità alla sua ratio, si potrebbe forse riferire la previsione in questione (prestazioni rese al costruttore) alle prestazioni di mera manodopera, pur non essendo, in tale ipotesi, giuridicamente qualificabili come subappalti. Decisamente dirompente, invece, la tesi che si sta affacciando, diretta ad attrarre nel reverse charge anche le prestazioni rese dall'appaltatore nei confronti dell'impresa costruttrice titolare dell'iniziativa edilizia. Al riguardo, è da osservare che questa tesi, come si diceva, parrebbe in linea con l'art. 1, punto 7), della direttiva 2006/69 del 24 luglio 2006, che consente il reverse charge, genericamente, per le ´prestazioni di servizi di costruzioneÉ di immobili', ma non con la legge nazionale, che indica i subappaltatori (e non gli appaltatori) quali destinatari del meccanismo. Sembra pertanto difficile che una simile tesi, i cui effetti sugli appaltatori sarebbero di notevole importanza, possa imporsi senza un'adeguata modifica normativa. In ogni caso, poiché le nuove disposizioni, come precisato dal ministero dell'economia e dall'Agenzia delle entrate nel comunicato di venerdì scorso (si veda ItaliaOggi del 7/10), dovranno applicarsi a partire dalle operazioni effettuate da dopodomani, 12 ottobre, sarebbe estremamente utile conoscere il pensiero dell'amministrazione finanziaria.


già, sarebbe estremamente utile..

ciao

[%sig%]
 
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