-il subappaltatore deve fatturare i lavori denza addebito di Iva, in sostanza la fattura evidenziera' solo Imponibile e in luogo dell'iva dovra' essere riportata l'indicazione art.17 comma 6 D.P.R.N.633/72
-l'appaltatore deve integrare la fattura ricevuta , con l'indicazione dell'aliquota iva e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti.-
In pratica la fattura andra' numerata e registrata nel registro delle fatture emesse (per la numnerazione si potra' utilizzare quella progressiva delle fatture emesse) e numerata e registrata nelle fatture axcquisti.-
In pratica la stessa fattura avra' quindi due numerazioni una come fattura ricevuta ed una come fattura emessa.
Solamente l'Iva viene contabilizzata nella registrazione delle vendite e non il ricavo.-
Ciao