turi, guarda che nn voglio mica uccidere nessuno, ci mancherebbe, cosa c'entra.. era solo per capirsi..
l'art. 15 dlgs 19/06/97 n.218 "sanzioni applicabili in caso di omessa impugnazione"
le sanzioni son ridotte ad 1/4 se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento..... ..... provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute tenuto conto della predetta riduzione.
per quanto riguarda la tematica "indicazione si o no.." l'art. 110 (ex 76 ) dpr 917/86 è chiaro, è obbligatorio indicarlo, e così viene indicato dal fisco in ogni sua risoluzione in merito, indipendentemente dall'aver provato gli altri requisiti del costo..
l'art. 109 (ex 75) subordina la detrazione dei costi alla loro iscrizione in conto economico e questo è stato fatto..
ora se trova qualche sentenza a lui favorevole (avevo indicato il modo di ricerca nella banca dati agenzia entrate...) la cita se si sente di far ricorso..
tener presente che i giudici, sopratutto in primo grado, a volte manco li leggono i ricorsi e decidon secondo le loro conoscenze (me ne ricordo bene uno io per mia diretta esperienza, con l'ufficio disposto a ritirarsi per manifesto torto e ovvia piena ragione nostra e il giudice che se ne frega altamente di carte, sentenze, legge e quant'altro e fa come ponzio pilato..,)
saluti..