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ricorso x accertamento Costi indeducibili da Paesi Black List

K

kindofblue

Ospite
Re: ricorso x accertamento Costi indeducibili da Paesi Black List x turi

la definizione delle sanzioni è ammessa a prescindere dalla presentazione del ricorso e comunque sempre entro i canonici 60 gg (art. 17, DLgs 472/97). Vero è che pochi ci pensano: ma si tratta di un'ottima possibilità quanto la questione è controversa! Intanto definisco le sanzioni, poi mi discuto il merito ... Naturalmente la giurisprudenza (rammento almeno una CAS recente) dice che se poi vinci il ricorso, le somme pagate non sono ripetibili ... (peraltro, su questo punto io ho idee un po' differenti, ma questa è tutta un'altra storia). In conclusione, le sanzioni si pososno definire con il pagamento del quarto (se hai occasione dai un'occhiata ad una avviso di accertamento e nella parte finale vedrai che anche l'AdE ti segnala questa possibilità).
 
A

alberto.

Ospite
Re: ricorso x accertamento Costi indeducibili da Paesi Black List x turi

concordo, ed ho già espresso le scuse in merito all'errore fatto..
 
K

kindofblue

Ospite
l'art. 15, Dlgs 218/97 disciplina l'istituto dell'acquiscienza che nulla c'entra con la definizione delle sanzioni! (a parte il fatto che in entrambi i casi definisci con il pagamento di 1/4).
 
A

alberto.

Ospite
kind.. mi par di aver già riconosciuto l'errore.. che tte devo di di più? purchè tu mi dica che in presenza di accertamento non puoi più presentare dichiarazione integrativa... scherzo..
buon lavoro
 
A

andrea69

Ospite
Re: ricorso x accertamento Costi indeducibili da Paesi Black List x turi

Mi sto rendendo sempre più conto che questo ricorso se voglio vincerelo deve essere più improntato sulla ricerca di norme similari a questa e soprattutto rifarmi a sentenze di Commissioni che riconoscono la deducibilità dei costi quando , in sede di ricorso, veniva provata l'inerenza e la certezza di essi. Mi ricordo all'epoca dell'ILOR che quando si dimenticava di indicare la crocetta su lavoro abituale ed applicavo le varie deduzioni per lavoratore abituale l'Ufficio non riconosceva tali deduzioni in quanto non avendo messo la crocetta non poteva controllare se era o meno un lavoratore abituale per quella società. Incvece in sede di ricorso venivano accettate sempre perchè con la semplice dimostrazione della cartella dell'INps, nella quale risultava "lavoratore abituale", la Commisiione accoglieva il ricorso e non c'era alcun esborso.
Per me questa è era di quando studiavo ma può essere che qualcosa trovo.
 
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