:": che non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo."
E secondo te, l’omessa dichiarazione dei costi tra le variazioni in aumento, non deducibili per espressa previsione normativa (comma 10 art.110 del tuir) ed ove deducibili, sussistenti le esimenti di cui al comma 11, tra le variazioni in diminuzione, non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e
non incidono sulla determinazione della base imponibile… ?
I dati doganali costituiscono un mezzo di accertamento incrociato con i dati (non) forniti dal contribuente e non credo possano essere addotti quali informazioni fornite dal contribuente.
Inoltre, il contribuente, su specifica richiesta dell’a.f., ha l’onere di provare la sussistenza, alternativa, delle due esimenti (1. l’impresa estera svolga in via prevalente un’attività commerciale effettiva; 2. l’operazione sia ispirata da un effettivo interesse economico e sia concretamente eseguita). Quand’anche facilmente dimostrabile (ed io non credo lo sia per la prima), l’onere della prova è un adempimento previsto dall’avanti citato comma 11). Pertanto, la mancata indicazione dei costi dedotti, costituendo la stessa omessa comunicazione di informazioni che impedisce all’a.f. di richiedere la prova della sussistenza delle esimenti, ne determina l’indeducibilità, che ripeto, è la regola generale del dato normativo.
Io definirei per adesione l’aspetto sanzionatorio (ci credo poco sulle possibilità di accoglimento dei ricorso) e presenterei ricorso avverso l’accertamento…
Questo è il mio personalissimo parere… tu fa’ come ti pare!
T.