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Naspi in caso di dimissioni nel primo anno di maternità

AnnaCell

Utente
Salve a tutti/e e grazie Domenico!

purtroppo devo ancora tediarla con l'argomento perchè il mio dilemma al pari delle altre è: mi dimetto entro fine aprile (ricado nella ASPI) oppure aspetto maggio (ma con Renzino...non so).
Il problema sono i soliti 30 gg effettivi.....in quanto io sono stata anche in matenrità anticipata (6 mesi) per cui dando le dimissioni a maggio non avrei (ipotizzando la non equivalenza della maternità al lavoro effettivo) i requisiti dei 30 gg fatidici. All inps non ne sanno nulla...dicono di non avere alcuna info in merito,attendono circolare. inoltre volevo chiederle, è vero che posso dimettermi senza nessun preavviso e potrei richiedere il pagamento da parte dell'azienda dell'indennità di preavviso? è previsto e dovuto oppure a discrezione dell'azienda? grazie mille anticipatamente se vorrà illuminarmi. Saluti,

Anna
 

domenico

Utente
Salve Anna, riguardo gli “ormai famosi” 30 gg ho già scritto, ribadito anche in altri precedenti interventi, nel caso di dimissioni presentate entro il compimento di un anno del bambino, sono assolutamente innfluenti, questo finchè una qualche norma non modifica l'art.1. c-1 dell'art.55 ( D.lgs 151-2001) del T.U in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternità.

Riguardo la domanda relativa al preavviso sempre nel caso di dimissioni presentate entro l'anno del bambino, non deve garantire il periodo di preavviso e il datore di lavoro è tenuto ad corrispondere l'indennità di mancato preavviso, non avendo quest'ultimo prerogativa alcuna di disporre diversamente.

Voglia riferirsi anche in questo caso al decreto di cui sopra sempre all'art. 55, al comma 5.

Se mai avesse ancora dei dubbi,riguardo l'ultima parte ( preavviso) vorrà osservare il link sotto riportato.

Saluti domenico

http://www.almacentroservizi.it/images/documenti/2014_4919_Corte Cassazione.pdf
 

AnnaCell

Utente
Salve Anna, riguardo gli “ormai famosi” 30 gg ho già scritto, ribadito anche in altri precedenti interventi, nel caso di dimissioni presentate entro il compimento di un anno del bambino, sono assolutamente innfluenti, questo finchè una qualche norma non modifica l'art.1. c-1 dell'art.55 ( D.lgs 151-2001) del T.U in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternità.

Riguardo la domanda relativa al preavviso sempre nel caso di dimissioni presentate entro l'anno del bambino, non deve garantire il periodo di preavviso e il datore di lavoro è tenuto ad corrispondere l'indennità di mancato preavviso, non avendo quest'ultimo prerogativa alcuna di disporre diversamente.

Voglia riferirsi anche in questo caso al decreto di cui sopra sempre all'art. 55, al comma 5.

Se mai avesse ancora dei dubbi,riguardo l'ultima parte ( preavviso) vorrà osservare il link sotto riportato.

Saluti domenico

http://www.almacentroservizi.it/images/documenti/2014_4919_Corte Cassazione.pdf

Buonasera e grazie Domenico. E" stato gentilissimo,esaustivo e chiaro. Per cui a suo personale parere e consiglio, nella mia situazione viste le conclusioni sarebbe meglio usufruire della Naspi che di Aspi in quanto la prima da diritto ad una durata più lunga. Mi corregga se sbaglio. Per le dimissioni con richiesta indennità di preavviso, basta la solita lettera al datore di lavoro dove si fa esplicita richiesta o occorre seguire un iter particolare? Mi riferisco solo alla comunicazione in quanto so di dover comunque convalidare presso ispettorato le dimissioni. Ancora grazie. Buona serata ,Anna
 
Ultima modifica di un moderatore:

AnnaCell

Utente
Buonasera Domenico e grazie.

E' stato chiaro, esaustivo e gentilissimo. Se posso chiederle un suo personale parere e consiglio, nella situazione che le ho illustrato conviene che usufruisco della Naspi piuttosto che dell'Aspi? (dando quindi dimissioni a maggio piuttosto che ad aprile). Inoltre per la richiesta indennità all'azienda, basta la semplice lettere con richiesta indennità al datore di lavoro o occorre una procedura particolare? A parte la convalida delle dimissioni all'ispettorato che so di dover effettuare. La ringrazio ancora e le auguro buona serata.
Ann
 

AnnaCell

Utente
Buonasera Domenico, ancora io....:) l' art. 55, al comma 5 che mi menzionava sopra dice solo che la lavoratrice madre non è tenuta al preavviso ma nulla si menziona sull'indennità. intende quindi che la fonte a cui appigliarsi sarebbe la sentenza della cassazione o mi è sfuggito qualcosa? grazie,

Anna
 

domenico

Utente
Si Anna, le è sfuggito il comma 1 che pure è stato indicato all'inizio del precedente intervento, lei ha osservato solo il comma 5.

Il comma 1 stabilisce quanto segue.
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e' previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

La sentenza segnalata, ha solo confermato che nel caso di dimissioni presentate dalla lavoratrice madre prima del compimento di un anno di età del bambino è sempre dovuta ( quindi non per gentile concessione da parte del datore di lavoro) l’indennità sostitutiva del preavviso prevista dall’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001.

Mi domanda quale delle due indennità, Aspi o Naspi è più conveniente, non ho dubbi sul fatto che la seconda si fa preferire, sopratutto se in possesso di una determinata anzianità contributiva.

Faccio due calcoli veloci, simulando una retribuzione complessiva annua pari a 20mila euro * 2 = 40mila:

nel caso dell'aspi, riceverebbe l'imposto di circa 1.013 euro ( al lordo) al mese x 10 mesi ( ipotesi con età inferiore ai 50 anni) = 10.130 euro complessive;

tenga conto che successivamente ai primi sei mesi c'è una riduzione del 15% dell'importo percepito)



nel caso della naspi, simulando la stessa retribuzione costante nei 4 anni 20mila x 4 = 80.mila:

l'importo che riceverebbe al termine dei due anni è circa 24.324 euro.

Anche in questo caso, tenga conto che a partire dal 4 mese, l'indennità si riduce di un 3% per ogni mese successivo.


Saluti domenico
 
Si Anna, le è sfuggito il comma 1 che pure è stato indicato all'inizio del precedente intervento, lei ha osservato solo il comma 5.

Il comma 1 stabilisce quanto segue.
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e' previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

La sentenza segnalata, ha solo confermato che nel caso di dimissioni presentate dalla lavoratrice madre prima del compimento di un anno di età del bambino è sempre dovuta ( quindi non per gentile concessione da parte del datore di lavoro) l’indennità sostitutiva del preavviso prevista dall’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001.

Mi domanda quale delle due indennità, Aspi o Naspi è più conveniente, non ho dubbi sul fatto che la seconda si fa preferire, sopratutto se in possesso di una determinata anzianità contributiva.

Faccio due calcoli veloci, simulando una retribuzione complessiva annua pari a 20mila euro * 2 = 40mila:

nel caso dell'aspi, riceverebbe l'imposto di circa 1.013 euro ( al lordo) al mese x 10 mesi ( ipotesi con età inferiore ai 50 anni) = 10.130 euro complessive;

tenga conto che successivamente ai primi sei mesi c'è una riduzione del 15% dell'importo percepito)



nel caso della naspi, simulando la stessa retribuzione costante nei 4 anni 20mila x 4 = 80.mila:

l'importo che riceverebbe al termine dei due anni è circa 24.324 euro.

Anche in questo caso, tenga conto che a partire dal 4 mese, l'indennità si riduce di un 3% per ogni mese successivo.


Saluti domenico


insomma, care colleghe mamme, ci conviene sperare che i 30 gg non contino e chiedere la Naspi dopo il 1 maggio mi sa :)
 

anna lu

Utente
lo trovato girando per il web riguarda la spiegazione della naspi da parte del cisl :
Rischia di essere problematico il requisito delle 30 giornate di lavoro “effettivo”negli ultimi dodici mesi, che non tiene conto dei periodi di sospensione dal lavoro per cassa integrazione, maternità, malattia. Ci è stato assicurato, nel confronto con il Ministero del Lavoro, che con circolare interpretativa sarà chiarito che i periodi di sospensione che danno luogo a contribuzione figurativa saranno considerati periodi di lavoro effettivo, o saranno considerati comunque periodi neutri. Vi allego il link:)
https://www.google.com/url?sa=t&sou...zS4xi8CYffZ7UoRhw&sig2=Lz6aivex0vd70OXf9hqZLg
 

Elenag

Utente
lo trovato girando per il web riguarda la spiegazione della naspi da parte del cisl :
Rischia di essere problematico il requisito delle 30 giornate di lavoro “effettivo”negli ultimi dodici mesi, che non tiene conto dei periodi di sospensione dal lavoro per cassa integrazione, maternità, malattia. Ci è stato assicurato, nel confronto con il Ministero del Lavoro, che con circolare interpretativa sarà chiarito che i periodi di sospensione che danno luogo a contribuzione figurativa saranno considerati periodi di lavoro effettivo, o saranno considerati comunque periodi neutri. Vi allego il link:)
https://www.google.com/url?sa=t&sou...zS4xi8CYffZ7UoRhw&sig2=Lz6aivex0vd70OXf9hqZLg
Tutto (pareri di esperti in materia, buonsenso, collegamenti legislativi come ad es. l'art.14 di Naspi che riporta alla normativa Aspi, ecc...) parrebbe confermare il Nostro diritto a Naspi.
Per avere la certezza assoluta, dovremo aspettare le benedetti circolari INPS, anche perché l'INPS stessa sull'argomento non risponde.
 
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