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Naspi in caso di dimissioni nel primo anno di maternità

Elenag

Utente
Mi fa piacere leggere la sua autorevole sicurezza.
Purtroppo le sedi INPS questa sicurezza non ce l'hanno e aspettano chiarimenti da Roma, sostenendo che la legge a cui lei fa riferimento soddisfa solo uno dei requsiti richiesti da NASPI, che invece nel decreto pubblicato il 7 marzo (io me lo sino letto, lei anche ?) :

" 1. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione e che presentino
congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno
rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della
procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del
2012"


io come tutte le donne in questo limbo , ci auguriamo che Lei abbia ragione, ma francamente non capisco da dove derivi tutta la sua sicurezza.

Io (ed altre) continuo ad insistere sui 30 giorni, però perdoni, a girare intorno alla richiesta specifica, forse è lei...
 
Ultima modifica:

anna lu

Utente
E` gia` cosi come e' scritta ora devono essere 30 giornate di lavoro effettivo, almeno che inps non dia un altra interpretazione come aveva gia fatto nel 2000 anche li erano richieste giornate effettive vi riporto cosa diceva:

—almeno 78 giornate di lavoroeffettivamente svolte nell’anno precedente (per l’indennità del 1999, quindi, si deve possedere questo requisito nel 1999 stesso).

Sul requisito delle 78 giornate l’Inps (circolare 273 del 31 dicembre 1998) ha fornito un’importante precisazione. In un primo tempo (circolare 139 del 20 giugno 1988) l’Istituto di previdenza aveva sostenuto che le 78 giornate dovevano essere di effettivo svolgimento di attività lavorativa, con esclusione, quindi, delle giornate di assenza per ferie, per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio o per altra causa. Il criteriointerpretativo dell’Inps, però, è stato ripetutamentecontestato dalla giurisprudenza di legittimità (a cominciare dalle sentenze della Cassazione 4676 e 4677 del 13 maggio 1994 fino a quelle 12262/95 e 9059/96). Il principiocostantemente affermato dalla Cassazione è sostanzialmente il seguente: non vi è dubbio, dovendo aversi riguardo all’intera durata del rapporto, che giornate utili ai fini dell’acq
uisizione del beneficio oggetto della contestazione siano non soltanto quelle effettivamente lavorate ma anche quelle comunque interne a un periodo complessivamente lavorato e per le quali esista obbligo di contribuzione.

L’Inps ha così fatto marcia indietro, riconoscendo il diritto a usufruire all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti anche a quei lavoratori che facciano valere 78 giornate di lavoro tenendo conto, oltre che delle giornate di lavoro effettivamente prestate, anche di quelle relative ad assenze per festività, ferie, riposi ordinari e compensativi, periodi di malattia e maternità e situazioni assimilabili, purché retribuite, coperte di contribuzione obbligatoria e comunque riguardanti un periodo complessivamente considerato come lavorativo. Questo nuovo criterio scatta, però, ai soli fini dell’accertamento del diritto alla prestazione e non anche per la determinazione del numero delle giornate da indennizzare. E ciò in quanto i lavoratori interessati hanno diritto a essere indennizzati per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate.

Speriamo che interpreti cosi anche questa, non ci resta che attendere la circolare inps sperando esca presto in maniera da chiarire questo maledetto dubbio.
 

Elenag

Utente
E` gia` cosi come e' scritta ora devono essere 30 giornate di lavoro effettivo, almeno che inps non dia un altra interpretazione come aveva gia fatto nel 2000 anche li erano richieste giornate effettive vi riporto cosa diceva:

—almeno 78 giornate di lavoroeffettivamente svolte nell’anno precedente (per l’indennità del 1999, quindi, si deve possedere questo requisito nel 1999 stesso).

Sul requisito delle 78 giornate l’Inps (circolare 273 del 31 dicembre 1998) ha fornito un’importante precisazione. In un primo tempo (circolare 139 del 20 giugno 1988) l’Istituto di previdenza aveva sostenuto che le 78 giornate dovevano essere di effettivo svolgimento di attività lavorativa, con esclusione, quindi, delle giornate di assenza per ferie, per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio o per altra causa. Il criteriointerpretativo dell’Inps, però, è stato ripetutamentecontestato dalla giurisprudenza di legittimità (a cominciare dalle sentenze della Cassazione 4676 e 4677 del 13 maggio 1994 fino a quelle 12262/95 e 9059/96). Il principiocostantemente affermato dalla Cassazione è sostanzialmente il seguente: non vi è dubbio, dovendo aversi riguardo all’intera durata del rapporto, che giornate utili ai fini dell’acq
uisizione del beneficio oggetto della contestazione siano non soltanto quelle effettivamente lavorate ma anche quelle comunque interne a un periodo complessivamente lavorato e per le quali esista obbligo di contribuzione.

L’Inps ha così fatto marcia indietro, riconoscendo il diritto a usufruire all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti anche a quei lavoratori che facciano valere 78 giornate di lavoro tenendo conto, oltre che delle giornate di lavoro effettivamente prestate, anche di quelle relative ad assenze per festività, ferie, riposi ordinari e compensativi, periodi di malattia e maternità e situazioni assimilabili, purché retribuite, coperte di contribuzione obbligatoria e comunque riguardanti un periodo complessivamente considerato come lavorativo. Questo nuovo criterio scatta, però, ai soli fini dell’accertamento del diritto alla prestazione e non anche per la determinazione del numero delle giornate da indennizzare. E ciò in quanto i lavoratori interessati hanno diritto a essere indennizzati per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate.

Speriamo che interpreti cosi anche questa, non ci resta che attendere la circolare inps sperando esca presto in maniera da chiarire questo maledetto dubbio.
Effettivamente il requisito richiesto per mini-aspi di 78gg lavorati era dichiaratamente risolto in caso di maternità, in quanto mi pare di aver capito che le giornate di malattia, come quelle di maternità e ferie, sono da considerarsi in quel caso al pari di giornate effettivamente lavorate.

I dubbi nascono dal fatto che decreto Naspi la cosa non è stata esplicitata nonostante le richieste delle varie commissioni.

Chiediamo conferma a Domenico se le sue certezze derivano anche da questo precedente.
 
Ultima modifica:
ma po scusate....la maternità...almeno quella obbligatoria...è lavoro effettivo O cmq CONSIDERATO TALE...visto che versiamo contributi, maturiamo ferie e permessi e tfr......spero!dubbi semmai sulla facoltativa...domenicooo illuminacii

Effettivamente il requisito richiesto per mini-aspi di 78gg lavorati era dichiaratamente risolto in caso di maternità, in quanto mi pare di aver capito che le giornate di malattia, come quelle di maternità e ferie, sono da considerarsi in quel caso al pari di giornate effettivamente lavorate.

I dubbi nascono dal fatto che decreto Naspi la cosa non è stata esplicitata nonostante le richieste delle varie commissioni.

Chiediamo conferma a Domenico se le sue certezze derivano anche da questo precedente.
 

anna lu

Utente
In questo articolo sostengono che le dimissioni in maternità non danno diritto a NASPI !!! superficialità di chi scrive ? Boh...io non sono serena...

Jobs Act, in vigore i primi due decreti | Lavoro e orientamento | Rete Civica Iperbole
la normativa su questo parla chiaro non sembra ci sia stata alcuna modifica
Art. 12

(Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia dimissioni)

1. All’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”;

quindi l`unico dubbio resta sempre quello sui 30 giorni effettivi, ma per il resto la normativa parla chiaro. Non ci resta che aspettare la circolare inps per avere certezze.
 

Elenag

Utente
la normativa su questo parla chiaro non sembra ci sia stata alcuna modifica
Art. 12

(Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia dimissioni)

1. All’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”;

quindi l`unico dubbio resta sempre quello sui 30 giorni effettivi, ma per il resto la normativa parla chiaro. Non ci resta che aspettare la circolare inps per avere certezze.
L'unica certezza è che ci sono molte incertezze e troppi millantatori del sapere. A richor di logica, io la vedo come te, ok per le dimissioni, punto interrogativo per i 30gg.
Speriamo che l'INPS faccia chiarezza in tempi brevi....
 
elena guarda il post pubblicato oggi da domenico!!!!!!

secondo me la maternità obbligatoria è ritenuto al pari di lavoro effettivo.
cioè..spero.
L'unica certezza è che ci sono molte incertezze e troppi millantatori del sapere. A richor di logica, io la vedo come te, ok per le dimissioni, punto interrogativo per i 30gg.
Speriamo che l'INPS faccia chiarezza in tempi brevi....
 
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