Salve Domenico, all' INPS a me hanno detto che la comunicazione deve essere fatta sempre, anche per voucher con importo inferiore ai 3.000 euro netti (4.000 lordi) anche se entro tale importo non si ha nessuna riduzione della naspi.
Anche se in realtà la comunicazione la deve fare il Committente, vedi Art. 49 comma 3 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Grazie Ale per la comunicazione.
Tuttavia, quanto ti è stato detto dall'impiegato/ta riguardo ambedue le comunicazioni ( lavoratore e committente) sono completamente inesatte:
Confortato rispettivamente dalla Circolare Inps nr. 142-2015 e nr.170-2015, dove è chiaramente è precisato che la comunicazione va effettuata solo qualora sia superato il limite dei 3mila euro e fino a 7mila, mentre non è necessaria per l'importo fino a 3mila euro, comunicazione con onere a tuo carico;
con riferimento alla comunicazione del committente, si è fatta un pò di confusione, infatti quest'ultima e riferita alla comunicazione preventiva, cioè prima dell'inizio della collaborazione incombenza questa che nulla a che vedere con la fattispecie.
Comunque, per non sapere ne leggere ne scrivere, vorrai attenerti a quanto è stato riferito dall'interlocutore, pur sapendo tuttavia che non ne hai l'obbligo.
Saluti domenico
https://www.inps.it/bussola/Visuali... del 29-07-2015.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
https://www.inps.it/bussola/Visuali... del 13-10-2015.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
Art. 49 -D-lgs- 81-2015
Disciplina del lavoro accessorio :
comma 3:
3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a
prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima
dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione
territoriale del lavoro competente, attraverso modalita' telematiche,
ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice
fiscale del lavoratore, indicando, altresi', il luogo della
prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai
trenta giorni successivi.