Riferimento: Chiarimenti conto corrente dedicato Legge 136/2010
Caio todo bien Mauri in Granda, invece il caro amico se ne sta' tra crucchi e crucche.....
ocio eh?
In effetti la norma abbisogna di chirimenti defniti e seri poi se andiamo ad anlizzare la finalita' prevenire infiltrazioni criminali, nella filiera delle imprese appaltatori,subappaltatori,e subcontraenti qui la vedo dura...
Ma veniamo a noi questo e' lamito di applicazione oggettivo e soggettivo.
La norma determina l’obbligo di costituzione di uno o più conti correnti dedicati a ricevere i corrispettivi delle stazioni appaltanti derivanti da contratti per lavori, servizi o forniture pubblici, configurati come:
a) appalti, conseguenti all’aggiudicazione di gara mediante procedure aperte o ristrette,nonché ad aggiudicazioni mediante procedure negoziate, dirette o precedute da gara informale(articoli 57 e 122, commi 7 e 7-bis del d.lgs. n. 163/2006);
b) cottimi fiduciari, conseguenti all’affidamento mediante procedure in economia (art. 125 deld.lgs. n. 163/2006);
c) subappalti, quando correlati ad appalti pubblici di lavori, servizi o forniture (art. 118 deld.lgs. n. 163/2006);
d) subforniture entro il 2%, quando correlate ad appalti pubblici di lavori, servizi o forniture (art. 118, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006).
L’ampia portata applicativa sotto il profilo oggettivo comprende anche i contratti relativi a piccole forniture o a servizi di importo limitato, formalizzati a seguito di procedure in economia.
L’accezione soggettiva è molto ampia ed è riferibile ai contratti per lavori, servizi o forniture pubblici formalizzati da:
a) amministrazioni pubbliche (secondo la classificazione riconducibile all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001);
b) organismi di diritto pubblico (ad es. società partecipate), secondo i parametri desumibilidall’art. 3, comma 26 del d.lgs. n.163/2006.
Il dato sancito dall’art. 3 della legge n. 136/2010 coinvolge tuttavia anche le numerosecasistiche inerenti soggetti privati che affidano appalti pubblici, desumibili dalle fattispecie enucleate dall’art. 32, comma 1, lettere d) e) g) del d.lgs. n. 163/2006.
In tale novero rientrano, pertanto, anche gli appalti aggiudicati da soggetti privati per l’esecuzione di lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
La disposizione prevede l’obbligo di costituzione dei conti correnti dedicati anche per i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, tra i quali rientrano:
a) i concessionari di lavori pubblici (in forza, in particolare, degli obblighi per gli stessi di gestire gli appalti secondo le regole del Codice dei contratti pubblici, come previsto dall’art. 142, comma 4 dello stesso d.lgs. n. 163/2006);
b) i concessionari di servizi (peraltro anch’essi tenuti al rispetto della normativa generale in materia di appalti pubblici in funzione, ad esempio, di quanto statuito dall’art. 32,comma 1,lett. f del d.lgs. n. 163/2006);
c) i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici e configurati come stazioni appaltanti per appalti pubblici in funzione dell’utilizzo di tali risorse per la realizzazione del finanziamento (peraltro di norma assoggettato a rendicontazione dettagliata obbligatoria).
La disposizione non risulta di semplice interpretazione in relazione a quei soggetti ai quali le amministrazioni pubbliche (soprattutto quelle locali) erogano finanziamenti:
a) in forma di contributo, per la realizzazione (in piena autonomia) di programmi di attività o di progetti specifici, quali possono essere configurate le associazioni senza scopo di lucro;
b) in forma di rimborso spese, a fronte della realizzazione di attività assoggettate ad una convenzione, come nel caso delle associazioni di volontariato o di promozione sociale.
In entrambe queste ipotesi si rilevano elementi che connotano la corresponsione di risorse come finanziamenti pubblici, ma non immediatamente riconducibili alla resa di forniture, servizi o lavori strettamente intesi.
Gli affidamenti in gestione ad associazioni sportive dilettantistiche di impianti sportivi rientrano invece nel modello della concessione di servizi e, pertanto, ricadono nella sfera applicativa della norma in funzione della stretta riconducibilità alla fattispecie prevista dall’art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006.
Una gran stretta di mano e buona continuazione!:sun: