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Autovetture

A

alberto

Ospite
Riferimento: AUTOVETTURE

assenza del presupposto.. piu non inerente di una fattura falsa..
e ragionevolezza..

beh, in merito alla ragionevolezza la corte di cassazione 09/05/2002 sent. 6599 ha sancito che è precluso al fisco di sindacare la congruità del compenso amministratori in società di persone (contra: cass. La Corte di Cassazione ( Sezione tributaria, sentenza n. 12813 del 27-9-2000 ), riferendosi peraltro al regime anteriore al TUIR., ha riconosciuto valido il principio secondo cui l'Amministrazione finanziaria può sindacare la congruità del compenso agli amministratori rispetto alle dimensioni dell'azienda, al fine di individuarne le finalità elusive.) in assenza di norma che preveda che tale compenso sia adeguato a criteri di ragionevolezza in relazione alle dimensioni, struttura ed redditività della società.
Quindi non è del tutto, o semrpe vero che il fisco può disconoscere secondo ragionevolezza, ma deve sempre motivare cmq perchè disconosce i costi..

5 auto non le guido contemporaneamente..
5 auto però vanno al 100% senza ragguagli negli sds..
e così i carburanti..
la congruenza sale..
se mi dici che non la utilizzo .. mi devi disconoscere i costi.. e me lo devi adeguatamente motivare..
chi mi vieta di usare l'auto rossa 3 giorni e la blu 3?
non sarà ragionevole, ma non è che non sia fiscalmente ripagata (almeno sin al 2005..) in termini di imponibile..
e il discorso fatto in riferimento a 5 vale per una
 
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T

turi

Ospite
Riferimento: AUTOVETTURE

Non ti allargare troppo perché rischi di introdurre una diversa ipotesi del caso in questione… ed io non potrei venirti dietro;-))

dici che “per lo stretto rapporto di strumentalità, allora nessuna auto sarebbe detraibile e non 5, ma manco una..”
Il concetto di inerenza è quello da me enunciato ed è perciò che l’autovettura è un bene a deducibilità limitata… Secondo il tuo concetto di inerenza potrebbero essere cinque, allora, scusa, perché due!
Il lunedì potrei usare la punto colore grigio perla per andare a trovare il fornitore Pinco, chi potrebbe impedirmelo? Nessuno!
Il martedì potrei usare la Smart colore Nero per andare a trovare la fornitrice Alice. Chi potrebbe impedirmelo? Nessuno!
Il mercoledì la fiat uno perché è una giornataccia, una giornata grigia, uggiosa e non ho una particolare simpatia col fornitore Pallino.
Il giovedì la spider madza colore rosso ferrari… è dedicata alla mia fornitrice prediletta... una ragazza toscana... Chi potrebbe impedirmelo? Nessuno!
Il venerdì l’ambulanza perché mia moglie mi manderebbe all’ospedale…;-))))
Chi potrebbe, allora, impedirmi di detrarre l'iva per le 5 autovetture? Nessuno? No, io credo l’Agenzia delle Entrate con le rettifiche che effettuerebbe alle detrazioni iva operate::: ;-))))
Okay, Alberto, ora chiudo perché prima di mandarmi all’ospedale mi licenzierebbero dallo studio…;)))))
Un saluto a tutti.
T.
 
A

alberto

Ospite
Riferimento: AUTOVETTURE

la diversa ipotesi è stata introdotta per fare un paragone:
la norma non fissa l'ammontare del compenso all'amministratore
la norma non fissa il numero delle auto

e visto che si parlava di ragionevolezza, la norma non dice che il fisco può ricondurre il compenso nella ragionevolezza in base al tipo di attività, così come non è richiesto per le auto ..


e, appunto, chi mi può impedire di usarne 5? ed è quello che ho detto sin dall'inizio..
detraibilità iva?
ma visto che va fatta secondo inerenza (ma l'iva viaggia a se stante rispetto alle norme sui redditi), e ho 5 auto e dette 5 auto non le guido tutte assieme, per stabilire la percentuale inerente di detrazione iva la rapporto a giorni.
le auto non sono pur sempre beni strumentali? anche se soggetti a deducibilità limitata?
compro 5 torni, beni strumentali, poi mi accorgo (anche per calo di lavoro) che me ne bastavano 3, e però gli uso tutti e 5 a rotazione (o dico di usarli).. ma che il fisco mi può dire che non è ragionevole averne 5 visto che la medesima produzione posso farla benissimo con due e devo venderne tre?
ciao
 
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Rocco

Utente
Riferimento: AUTOVETTURE

Scusatemi ragazzi se mi intrometto nel vostro scambio di opinioni.
Volevo però dire ad Alberto che è vero che io posso tenere all'interno del patrimonio aziendale quanti beni voglio però è anche vero che questi devono necessariamente essere "consoni" al tipo e alle "dimensioni" dell'attività stessa.
Voglio dire con questo che se io ho in contabilità 10 autocarri (tutti veri) e svolgo ad es. un'attività artigianale con un locale di 80 mq e un fatturato irrisorio è chiaro che i 10 autocarri non posso giustificarli; a parte il fatto che applicando lo sds avrei sicuramente un'impennata dei ricavi ai quali divrei adeguarmi e poi ben può l'Amministrazione Finanziaria rettificare il mio reddito in caso di accertamento poiché potrebbe ritenere non congrui i costi in relazione al volume d'affari ed inoltre potrebbe ravvisare anche un comportamento antieconomico consistente nel sovraccarico di costi quando invece un imprenditore i costi divrebbe contenerli. Naturalmente l'Amministrazione finanziaria dovrebbe dimostrare tali tesi.
Scusate ancora per l'intromissione.
Ciao ragazzi e buon lavoro.
 
A

alberto

Ospite
Riferimento: AUTOVETTURE

mah.. invece io ho letto una cosa che mi fa restare della mia idea..
circ. 11/2007 p 6.1 (società di comodo)
Si chiede di conoscere, laddove tra i
beni rilevanti per l’applicazione della normativa in questione siano
compresi beni che non generano componenti negativi fiscalmente rilevanti
come ad esempio gli automezzi di cui all’articolo 164 del TUIR, se il costo
di tali beni debba essere assunto in misura pari a quanto contabilizzato,
ovvero in misura pari ai componenti negativi fiscalmente rilevanti che, nel
caso di specie, potrebbero essere anche pari a zero.

R.
La disciplina fiscale delle società “non operative” - che recentemente ha

subito modificazioni per effetto dell’articolo 35, commi 15 e 16, del decreto

legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
nonché dell’articolo 1, commi 109 e seguenti, della legge finanziaria 2007 -
si applica, al ricorrere di determinati presupposti soggettivi ed oggettivi, alle
società che abbiano conseguito nel periodo d’imposta un ammontare di
ricavi, di proventi (diversi da quelli con natura straordinaria) e di incrementi
di rimanenze inferiore a quelli minimi determinati come percentuale del
valore di alcuni beni patrimoniali.
Con riferimento al quesito proposto, si ritiene che debba assumersi, quale
valore dei beni cui applicare i coefficienti previsti dalla normativa in
questione, l’importo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del
TUIR, come espressamente prevede l’articolo 30, comma 2, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni.
28
In particolare, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera a), del TUIR, “il
costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte” ed è a
tale valore che occorre fare riferimento ai fini dell’applicazione delle
percentuali individuate dalle disposizioni concernenti le società non
operative, indipendentemente dalla deducibilità fiscale delle quote di
ammortamento dei beni sopra menzionati.

indi vanno considerate anche le autovetture..seppur fiscalmente non generanti costi deducibili..quindi perchè porre limiti numerici al possesso di auto? ne hai volute acquistare 4? zak.. considerale ugualmente per la "comodità" e non vorrei che il ragionamento fosse estensibile pure agli sds.

genera costi indeducibili? amen.. il valore è tot e tu tot inserisci negli sds



 
T

turi

Ospite
Riferimento: AUTOVETTURE

Non sono stato io a sollevare la questione, né mi sembra d’avere fatto affermazioni sulla limitazione all’utilizzo di più autovetture…

La questione l’hai sollevata tu sulla mia affermazione in ordine alla possibile detrazione dell’iva nella misura del 50% (se era questo l’argomento del contendere) da me ritenuta possibile nella considerazione della presunzione assoluta da parte del legislatore fiscale di utilizzo promiscuo al 50% per uso personale e al 50% per uso professionale o d’impresa… Ora, vero è che la detta presunzione non si rinviene nell’iva la cui detrazione, per i beni in parte utilizzati per fini privati, così come statuito dall'art. 19, co.4, non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni, ma dovendo stabilire la percentuale dell’iva detraibile io reputo abbastanza attendibile, quale parametro di commisurazione, quello adottato dal legislatore fiscale ai fini delle imposte dirette, con la precisazione dell’imprenscindibile generale principio di inerenza…

Io non trovo niente di errato in questo mio argomentare, lo reputo, anzi, di generale accettazione in quanto si fonda, a mio modo di vedere, su criteri oggettivi di riparto della quota dell’iva… reputo non vi sia percentuale di detrazione più accettabile di quella del 50% nel caso di uso di bene a presunta utilizzazione promiscua… Non essendo possibile adottare il bisturi per la ripartizione della quota di iva indetraibile, io credo che la detta percentuale del 50% possa essere applicata, tenuto conto delle statuizioni ex art. 19, co. 4, per estensione analogica anche nel diverso settore impositivo dell’ iva.

Per il resto mi pare d’avere argomentato sul concetto e sulla necessità dell’inerenza ai fini della detrazione dell’imposta e sui quali non mi sembra d'averti trovato anche in questo d'accordo, se non ricordo male...

Bene ora chiudo, devo rivedere una pratica, domani sarò in udienza in ctp… (estensione al cedente dell’azienda, ai fini delle imposte dirette, del maggior valore definito ai fini del registro dal cessionario).
Un saluto a tutti gli amici del forum… :D
Ciao a tutti
T.
 
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A

alberto

Ospite
Riferimento: AUTOVETTURE

scusa turi ma forse non ci siam capiti o ti ho interpretato male io, fatto sta che non esiste alcuna presunzione assoluta ai fini iva di uso promiscuo per le autovetture al 50%..
se così fosse non staremmo qui a parlare di art. 19 c. 4 e di percentuale forfetaria e non si può ai fini iva, prendere a riferimento la normativa ai fini delle imposte dirette anche perchè prende a base valori diversi.. 50% del costo ma fino a 9038,00, mentre l'iva fa riferimento alla totalità della base imponibile.. se posso dimostrare che l'auto è tutta inerente al 100% e la uso solo per lavoro ecc ecc ecc.. l'iva la detraggo al 100% così per come è esposta in fattura.. i costi van trattati diversamenti

"Per il resto mi pare d’avere argomentato sul concetto e sulla necessità dell’inerenza ai fini della detrazione dell’imposta e sui quali non mi sembra d'averti trovato anche in questo d'accordo, se non ricordo male... "

io argomentavo poi in fatto di costi, non di iva.. mi pareva fosse chiaro.




l'inerenza? la norma parla di utilizzo.. e io dico che le utilizzo, semplice..
poi si vedrà

ciao, buon lavoro
 
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A

alberto

Ospite
Riferimento: AUTOVETTURE

La saga continua.... :eek:
preso atto del contributo alla discussione, si ribadisce che a volte piace anche discutere di un argomento da ogni punto di vista che non sia quello preconcetto o scontato del ministero :eek:
 
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menia

Utente
Riferimento: AUTOVETTURE

per i professionisti? a parte la deducibilità del 25%, l'iva si detrae oppure no? e in che misura?
 
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