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Autovetture

T

turi

Ospite
Riferimento: AUTOVETTURE

“per detrarre l'iva mi rifaccio alla presunzione imposte sui redditi..” (questo l’hai dedotto tu)
Ecco perché con te non bastano 70 post per affermare il principio che il sole sorge sempre ad est… Perché non è vero che sono io a manifestare nebulosità nell’esprimere il mio pensiero… questo è solo un eufemismo per non dire alla gente che non ha capito quello che legge...
Ora, a prescindere che io ho sempre affermato che la deduzione dell’iva va fatta tenuto conto delle disposizioni dettate dall’art. 19, comma 4, individuare la percentuale del 50% non significa applicare al comparto iva la normativa dettata ai fini delle imposte dirette, ma vuole significare individuare nella detta percentuale del 50% (anziché del 40%) quella che l’agenzia delle entrate potrebbe ritenere inerente tenuto conto che le autovetture, così come i telefonini, sono beni ad utilizzazione promiscua…
Se continui ancora a non capire io non posso farci niente!
Per tua conoscenza io dal 14 settembre 2006 per le spese di manutenzione ed impiego dell’autovettura che utilizzo per l’attività professionale, deduco l’iva nella misura percentuale del 100% in quanto è nella detta percentuale che ho individuato l’inerenza, certo di potermi difendere in caso di contestazioni…

“ma chi ha mai detto che per detrarre l'iva non ci debba esser il presupposto di inerenza.. a me pare che tu dica tutto e poi il contrario di tutto. (questo l’hai scritto tu).

l'inerenza? la norma parla di utilizzo.. e io dico che le utilizzo, semplice..
poi si vedrà”
(ed anche questo l’hai scritto tu)

Non credo necessiti un qualche commento… a prescindere che era abbastanza evidente che non ci si intendesse sul concetto di inerenza, così come da altri rilevato…

Ora ti saluto perché non credo d'avere più voglia di continuare a discutere su questa questione...
T.
 
A

alberto

Ospite
Riferimento: AUTOVETTURE

turi, non ci si è capiti.. semplice.. non t'avrò capito io ma non hai capito manco tu.. e se le cose non stanno cosi non ci si è capiti ulteriormente..
la norma parla di auto UTILIZZATE in impresa, leggi l'articolo in merito alla deducibilità costi autoveicoli e una volta che sono UTILIZZATE nell'impresa poi non viene valutata la loro inerenza, stante la presunzione legale ad uso promiscuo.

quanto al fatto che ti rifai alle imposte dirette, rileggiti bene.. l'hai scritto tu, io l'ho solo citato.
che poi io le utilizzi o meno, lo dicevo in privato a chi avesse capito, punto.
e sottolineando con "questo l'hai scritto tu" il punto inerenza in merito ad iva e "questo l'hai scritto tu" in merito a imposte dirette, significa che non hai colto la differenza che inerenza ai fini iva può essere una cosa e imposte dirette un'altra, che per le auto è richiesto l'effettivo utilizzo per l'attività di impresa diretta alla produzione di operazioni soggette all'iva, per le imposte dirette è richiesto l'utilizzo da parte di soggetto esercente attività di impresa in impresa, stop, senza strumentalità all'impresa stessa.
l'art. 164 dpr 917 è norma prevista proprio per questi veicoli, mentre per i veicoli diversi da questi son previste le normali regole di deducibilità ma soggetta all'inerenza e cioè deduzione del costo se diretto alla produzione di costo e ricavo.. ma come fa una automobile essere diretta alla produzione di scarpe? la norma richiede solo l'utilizzazione della stessa in impresa, non che sia diretta alla produzione di beni o servizi come invece gli autocarri, come i taxi, come le auto delle pompe funebri.

PEr l'iva ci VUOLE l'inerenza e per l'imposte dirette ci vuole l'UTILIZZAZIONE

risoluzione n. 59/E del 23 marzo 2007

trattamento ai fini imposte dirette
L'Agenzia delle Entrate esprime, quindi, l'avviso che gli autoveicoli in questione debbano essere considerati quali beni che, seppur utilizzati da parte di un soggetto esercente attività di impresa, non risultano "strumentali" all'attività dalla stessa esercitata nel senso esplicitato dalle menzionate circolari n. 48/E/1998 e n. 1/E/2007.

dalla circolare 48/98:
Va preliminarmente sottolineato che la disciplina dettata
dall'articolo 121-bis del TUIR E' applicabile esclusivamente a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

quali veicoli? le automobili.. soggette a presunzione legale di uso promiscuo.. solo a queste si applica l'art. 121bis ora 164

per i veicoli non compresi si applica il concetto di inerenza, quale intendi tu e quale si intende comunemente, ma per quei veicoli non è richiesto, punto.


e leggila la circolare 48 perchè richiede l'inerenza così come la intendi tu (
Relativamente alle spese e agli altri componenti negativi sostenuti
per l'utilizzazione di veicoli non disciplinati dall'articolo 121-bis del
TUIR, si fa presente che la loro deducibilita' e' ammessa sempreche' risulti
soddisfatto, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il principio
generale dettato dall'articolo 75, comma 5, del TUIR per il quale le spese e
gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si
riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che
concorrono alla formazione del reddito, mentre per gli esercenti arti e
professioni, in base all'articolo 50, comma 1,")
per quei veicoli diversi da quelli compresi nell'art. ex 121 bis ora 164 e cioè GLI AUTOCARRI (per fare un esempio)

Per quanto riguarda il detto regime dei veicoli non strumentali, il D.L. n. 262/2006 ha previsto un regime di totale indeducibilità sia in merito al costo di acquisto che alle relative spese di gestione. (questo dal 2006)

e la riprova sta nel fatto che non ne ha fissato un numero come per il lavoratore autonomo, che vanno prese in considerazione TUTTE per i parametri società di comodo (e quindi anche per gli sds)


Trattamento IVA
Per quanto riguarda, infine, la corretta applicazione dell'IVA e premesso in linea generale che la detrazione spettante è comunque commisurata all'effettivo utilizzo del mezzo per finalità aziendali,

ai fini iva è richiesta invece la destinazione del bene alla produzione di operazioni soggette all'imposta

a me paiono due concetti diversi.

oh, può darsi io abbia interpretato male, ma per me la differenza c'è eccome.:D

e quindi.. se l'imprenditore mette 5 auto in impresa, come possono disconoscergli i costi detratti secondo le norme fiscali? (al di la dell'iva?)
visto che la norma richiede il loro utilizzo in azienda ma svincolato dal principio di inerenza quale costo sostenuto per la produzione costi ricavi? (la circolare è chiara no?) io ora a te dico che le "utilizzo".. tu ora a me che dici? :p ;)

ciao, buon lavoro..
ps: è sempre cmq utile discutere pur con toni accesi, poter ragionare sulle cose, sapessi in quante cose mi ha aperto gli occhi, ciao :yes2:
 
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T

turi

Ospite
Riferimento: AUTOVETTURE

dici (ora) che:
"PEr l'iva ci VUOLE l'inerenza e per l'imposte dirette ci vuole l'UTILIZZAZIONE"

E se non ricordo male mi pare che si stesse discutendo di iva... si deduceva, cioè, sulla possibile percentuale di detrazione dell’iva per l’autovettura… e se c’era qualcuno che sosteneva il presupposto dell’inerenza ai fini della detrazione dell’iva, se non ricordo male, questo qualcuno ero io e gli altri amici che sono intervenuti...

Va be’, Alberto, non ci saremo capiti… forse per via del fatto che in una risposta di qualche rigo, a cui sottendono mille considerazioni, non sia possibile sciorinare tutto lo scibile umano…

Ciao, buon lavoro
T.
 
A

alberto

Ospite
Riferimento: AUTOVETTURE

no turi, non ora, l'ho detto da subito.. io parlavo di costi.. costi ed iva..
un conto è l'iva un conto i costi.. forse l'inghippo sta in questo.. non ci si è capiti su questo..

(in quanto all'iva non mi pare di aver detto che non ci vuole l'inerenza, io il tuo intervento, il primo, l'avevo quotato in toto, aggiungendo che non era voluta l'inerenza si, ma per i costi.. mi riferivo ai costi e fin al 2005 anche per l'iva non c'era bisogno che il bene fosse destinato alla produzione di beni e servizi se non erro.. era un autoveicolo? deducevi il 15%, stop..leggi il mio primo post quotante il tuo.. iva inerente, trattamento differente per i costi)

un 'errore però c'è.. ed è questo infatti..
si è parlato di costi con riferimento a norme 2005 e iva con riferimento a norme 2006..
ma per il 2005 era così pure per l'iva.. a meno che visto che la normativa interna era in contrasto da sempre con quella europea, non la si fosse voluta disapplicare fin da subito.

ciao, buon lavoro

chissà che dirà werner ora :)
 
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Contabile

Utente
Riferimento: AUTOVETTURE

Finalmente! Pace! Comunque dalla vs. "guerra" tutto abbiamo appreso qualcosa. E' stata utile ed il ns. "scibile" si è accresciuto. Grazie ad entrambi.:s-sault: :sun: :yes2:
 
A

alberto

Ospite
Riferimento: AUTOVETTURE

Finalmente! Pace! Comunque dalla vs. "guerra" tutto abbiamo appreso qualcosa. E' stata utile ed il ns. "scibile" si è accresciuto. Grazie ad entrambi.:s-sault: :sun: :yes2:
ma no, nessuna guerra con nessuno ci mancherebbe (a parte col solito esimio Srag notazzo ... ma quello è un caso patologico :D ), anzi, questi scambi di opinioni io stesso per me stesso, li trovo di enorme utilità..

buon lavoro, ciao..
 
Riferimento: AUTOVETTURE

Buon giorno!

Anche se i post sono vecchi, mi aggancio per una domanda di aggiornamento, anche alla luce della finanziaria:

Secondo Voi, se il dipendente ha un auto con fringe benefit, l'IVA è detraibile? Io propongo di si, perchè è usato al 100% come aziendale, in quanto fa parte delle spese del personale. Il mio collega dice no, perchè il fringe benefit implica l'uso anche privato della macchina (ma da parte del dipendente, non della ditta!) e perciò IVA 40%.

Altra domanda: Fringe benefit amministratori? Deducibile solo per la parte del fringe benefit?

Saluti
Michaela
 

doccarlo

Utente
Riferimento: AUTOVETTURE

Scusate se chiedo cose magari ovvie,

medico professionista, l'anno scorso deduzione al 25% di ammortamento e costi autovettura, per il 2007 deduzione al 40%.

La correzione al 30% dell'Ottobre 2007 prevedeva di poter recuperare relativamente al 2006 il 5% di questi costi, ma entro (mi pare) il versamento di acconto di Novembre 2007.

Se il versamento di tale acconto non c'è stato per una previsione di minor reddito, quel 5% lo si può aggiungere alla deduzione dei costi di quest'anno ?

Un ultimo quesito, l'auto la si ammortizza in quattro anni, se è stata acquistata a Ottobre 2003 e si sono per quell'anno dedotti i primi due mesi di ammortamento, è corretto terminare l'ammortamento con i primi nove mesi del 2007 ?

Grazie a tutti per le cortesi risposte

Piercarlo
 

auditor

Utente
Re: Riferimento: AUTOVETTURE

se utilizza l'auto come impresa individuale si presume l'uso promiscuo e quindi deducibile al 50% ai fini Irpef e al 40% ai fini Iva.
 
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