Salve
Circolare INPS 174 del 23/11/2017
2. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali
Il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, all’art. 54 bis pone la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, individuando i limiti e le modalità di svolgimento delle stesse.
In particolare, il comma 1, lett. a) del richiamato art. 54 bis dispone che è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.
Il successivo comma 4 del citato art. 54 bis prevede, tra l’altro, che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.
Si richiama infine il comma 8 dell’articolo 54 bis in esame il quale prevede, tra l’altro, che nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a dette prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.
Io ho svolto a luglio (comunicata con naspicom) una prestazione di lavoro occasionale.
Quindi non mi decurtano nulla???