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Naspi, maternità, disoccupazione..

Buonasera a tutti,
e grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi nel superare le mie difficoltà..
Ho un contratto da addetta alle vendite part time (20 ore) a tempo indeterminato dal mese di settembre 2010.
Nel mese di Dicembre 2014 è iniziata la maternità anticipata, giugno 2015 maternità obbligatoria e novembre 2015 maternità facoltativa.
A maggio 2016 ho intenzione di dare le dimissioni.. mio figlio compirà un anno a luglio 2016, quindi vorrei chiedere l'indennità di disoccupazione NASPI.
Ora iniziano le domande:
1)Rispetto i requisiti per l'approvazione?
2)Quanto preavviso devo dare alla mia azienda?(se presento le dimissioni a maggio faccio in tempo a richiedere la naspi o la procedura richiede più tempo?)
3)i 30 giorni di lavoro effettivo verranno ricercati prima di dicembre 2014?
4)Quanti mesi di disoccupazione mi spettano?
5)Le dimissioni possono essere rifiutate? cioè, l'azienda può rifiutarsi di controfirmare la mia richiesta di dimissioni?
Grazie mille e buona serata. :D
 

domenico

Utente
Salve giadagiada:

1) affermativo;

2) nella fattispecie non deve garantire il preavviso, il datore di lavoro è tenuto a corrisponderti l'indennità di mancato preavviso,

3) affermativo

4) la durata della indennità è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni;
con particolare riguardo alla durata, alcune sedi Inps escludono le settimane c.d. figurative dovute all'assenza per maternità obbligatoria e facoltativa, per cui il riferimento alla durata della indennità pari alla metà delle settimane di contribuzione, risulta essere solo teorica, come in altre circostanze simili, suggerisco "sentire” l'inps di riferimento sul punto.

5) le dimissioni non possono essere rifiutate, è bene qui ricordare che le dimissioni durante il primo anno del bambino hanno necessità di essere convalidate c/o le DTL, si tenga conto a questo proposito il nuovo modello di convalida utilizzato dall'anno 2016.

A questo proposito, segnalo la comunicazione del ministero del lavoro.

Saluti domenico

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2016/01/MLLettcirc22350-2015.pdf
 
Salve giadagiada:

1) affermativo;

2) nella fattispecie non deve garantire il preavviso, il datore di lavoro è tenuto a corrisponderti l'indennità di mancato preavviso,

3) affermativo

4) la durata della indennità è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni;
con particolare riguardo alla durata, alcune sedi Inps escludono le settimane c.d. figurative dovute all'assenza per maternità obbligatoria e facoltativa, per cui il riferimento alla durata della indennità pari alla metà delle settimane di contribuzione, risulta essere solo teorica, come in altre circostanze simili, suggerisco "sentire” l'inps di riferimento sul punto.

5) le dimissioni non possono essere rifiutate, è bene qui ricordare che le dimissioni durante il primo anno del bambino hanno necessità di essere convalidate c/o le DTL, si tenga conto a questo proposito il nuovo modello di convalida utilizzato dall'anno 2016.

A questo proposito, segnalo la comunicazione del ministero del lavoro.

Saluti domenico

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2016/01/MLLettcirc22350-2015.pdf
Grazie mille Domenico, è stato davvero sintetico e pragmatico..era la risposta che cercavo..
Mi è rimasto un solo dubbio.. nella lettera di dimissioni cosa devo indicare? È sufficiente indicare che per problemi personali presento le mie dimissioni entro l'anno del bambino?
E nella DTL possono rifiutarsi di vidimare le dimissioni? Grazie e mi scusi se abuso della sua disponibilità.
 
Ultima modifica di un moderatore:
Grazie mille Domenico.. è stato davvero prezioso il suo parere e avevo bisogno di risposte sintetiche e chiare.. mi è rimasto qualche dubbio.. nella lettera di dimissione(per il datorr di lavoro e di conseguenza per la dtl)
è sufficiente scrivere "rassegno le mie dimissioni entro l'anno del bambino per motivi personali"?qual è la forma migliore per dare le dimissioni in vista della richiesta della naspi?
la dtl può rifiutarsi di vidimare le mie dimissioni?
Mi scusi se sono tediosa ma non vorrei sbagliare la procedura e perdere la disoccupazione..
 

domenico

Utente
Allora giadagiada, si tenga conto che la convalida delle dimissioni c/o i servizi ispettivi è un passaggio obbligato, in caso contrario le dimissioni determinano l'effetto della sospensione delle stesse.

Aggiungo, nella lettera di dimissioni si dovrà fare riferimento alla data da cui si intende far cessare il rapporto di lavoro.

Per la comunicazione si hanno due alternative:

al datore si potranno comunicare le dimissioni anche prima della convalida, recandosi successivamente alla dtl, ovvero ( suggerisco) per inutili perdite di tempo, convalidare le dimissioni allegando quest'ultime alla lettera di dimissioni e inviarla al datore di lavoro.

Comunque, si ha tutto il tempo per assumere le opportune informazioni, considerando che le dimissioni dovrebbero essere rassegnate nel mese di Maggio p.v.

Saluti domenico

Riporto un fac-simile di lettera di dimissioni per quanto di interesse ( fonte cdl):

Dimissioni della lavoratrice nel periodo di divieto di licenziamento per maternità

Da: ....(lavoratrice)
A: ....(datore di lavoro)


La sottoscritta …………. rassegna le dimissioni dal rapporto di lavoro intercorrente con codesta spettabile azienda.
Poiché le dimissioni intervengono nel periodo tutelato dall’art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001, consapevole che, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001, le dimissioni devono essere convalidate dal competente Servizio ispettivo del Ministero del lavoro per essere efficaci, mi rendo disponibile a confermare la volontà delle dimissioni presentate recandomi presso i competenti uffici.
Data e Luogo
La lavoratrice
 
Ultima modifica:
Buonasera signor Domenico,
dopo aver consultato la mia sede INPS e l'Ispettorato del lavoro così come Lei mi ha consigliato, Le vorrei esporre i miei dubbi:
All'inps mi hanno detto che ho i requisiti per accedere alla NASPI. Secondo loro, avendo un contratto di lavoro part-time, avrò un compenso inferiore al 75% previsto in caso di disoccupazione mentre rimane invariata la durata ( durata che per altro non mi hanno saputo quantificare!).. secondo lei è così?
Una ulteriore perplessità che ho è questa: devo presentare le dimissioni al datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro.. si tratta di una duplice copia da consegnare separatamente ai due oppure devo attendere la controfirma del mio datore di lavoro e portare questa alla dtl?
Abusando della sua pazienza, le dico cosa mi hanno consigliato di fare: dare le dimissioni al datore , convalidare al dtl, il giorno dopo della scadenza del congedo parentale( o maternità facoltativa) andare al centro per l'impiego per iscrivermi e poi andare al patronato per fare la richiesta NASPI... secondo lei l'iter è corretto?
Se il mio congedo parentale ha come termine ultimo il 10 maggio, nelle dimissioni devo scrivere la mia volontà di interrompere il contratto dal giorno 11 maggio? E le ferie non godute me le liquidano alla fine?
Grazie mille.
 

domenico

Utente
Salve giadagiada, semplificando, la naspi è rapportata alla retribuzione imponibile ai fi ni previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il totale delle settimane di contribuzione, moltiplicata per il coefficiente 4,33;

aggiungo, qualora il risultato dell'operazione sia pari o inferiore all'importo fissato di €. 1.195, l'indennità è pari al 75% di quest'ultimo importo;

se maggiore a €. 1.195, l'indennità pari al 75%, è aumentato dell'importo = al 25% della differenza tra la retribuziome mensile e l'importo di €. 1.195.

un esempio di calcolo potrebbe servire per meglio comprendere:

ipotizziamo una retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni ( precedenti la cessazione del rapporto) pari a 48.000 euro ( 12.000 * 4), con un totale di settimane contributive = a 130:

48.000 /130 = 369,23;

369,23 x 4,33 = 1.598,77;

poiché 1.598,77 è superiore a 1.195,00, calcoliamo il 75% di 1.195 = 896,25 + il 25% della differenza tra 1.598,77 e 1.195,00 ( 25% 403,77) = a 100,94.

Ricapitolando: 896,25 + 100,94 = 997,19 ( indennità naspi

sottoscrivo quanto è stato suggerito riguardo la convalida delle dimissioni;

se decidi di rassegnare le dimissioni ( che possono essere presentate in qualsiasi data purchè entro l'anno di età del bambino) coincidente con il termine del congedo parentale, la data da indicare è il giorno 10;

certamente alla cessazione del rapporto di lavoro, con la retribuzione del periodo dovranno liquidarsi le varie indennità previste dal ccnl, maturate e non godute come nel caso di specie le ferie.

Saluti domenico
 

VPote

Utente
Salve Domenico. Mi allaccio al topic per farle una domanda. Attualmente sono in disoccupazione e in gravidanza. A gennaio dovrò sospendere la disoccupazione e presentare all'Inps la domanda di maternità. Più volte all'Inps mi hanno detto che ho i requisiti per accedere alla maternità poiché nel momento in cui presento la domanda ho ancora diritto alla Naspi che scadrà nel Marzo 2017, non importa che La gravidanza sia arrivata oltre 60 giorni dopo l'evento di disoccupazione. Oggi al patronato mi hanno comunicato che non posso presentare la domanda perché disoccupata e che posso solo richiedere l'assegno di maternità al comune di Roma. Chi ha ragione?
 
Ultima modifica:
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