Il superminimo è una quota di retribuzione eventuale (cioè che può anche non essere presente) che supera il minimo tabellare previsto dal contratto nazionale per un determinato livello di inquadramento del dipendente.
Il superminimo viene erogato sulla base di specifici accordi .Può essere sia individuale che collettivo:
- nel primo caso l'importo del superminimo è erogato al singolo per meriti particolari o altre valutazioni del datore di lavoro, sulla base di un accordo individuale,
- nel secondo caso è previsto dalla contrattazione collettiva.
In entrambi i casi gli accordi possono prevedere che l'importo del superminimo concordato tra le parti sia o non sia assorbibile cioè sia destinato ad essere compreso nei successivi scatti di aumento che si possono verificare quando il lavoratore passa ad una qualifica superiore oppure a seguito di rinnovo contrattuale collettivo. L'assorbibilità comporta che in caso di un aumento pari al superminimo la retribuzione complessiva di fatto non si modifichi.
Nella lettera di assunzione deve essere specificato se il superminimo sarà assorbibile oppure no.
Solitamente non sono assorbibili il supermininimo individuale legato alla specifica professionalità e al merito del dipendente .
L'assorbimento può anche essere espressamente vietato dal CCNL, come nel caso del Contratto Commercio Terziario che in caso di aumenti ad personam prevede la non assorbibilità..
Superminimo: la prova del diritto alla "non assorbibilità"
In una sentenza di Cassazione è stato specificato che il superminimo è di norma soggetto al principio dell'assorbimento e in caso di contestazioni il lavoratore è tenuto a provare il suo diritto al mantenimento .
Però nell'ordinanza 10561 del 21 aprile 2021 la Corte afferma anche che in caso di difficoltà ad interpretare i documenti contrattuali, per la ricostruzione della volontà negoziale delle parti deve essere valutato il loro comportamento complessivo, anche successivo alla conclusione del patto. Nel caso specifico conclude che la prassi aziendale può costituire una prova di tale diritto . Infatti viene respinto il ricorso e confermato il diritto dei lavoratori a ottenere il pagamento del superminimo che era stato in precedenza negato, sulla base del fatto che esso era rimasto inalterato a lungo nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro, con rinnovi contrattuali.
Assorbibilità superminimo come uso aziendale: nuova pronuncia
Nell' ordinanza n. 12473 del 11 maggio 2025,la Cassazione ha ulteriormente precisato che l'uso aziendale di non assorbibilità del superminimo va formalmente disdetto.
Nel caso specifico alcuni dipendenti di Telecom Italia S.p.A., assunti a tempo indeterminato avevano contestato l’illegittima riduzione dei superminimi individuali “assorbibili” a partire dal gennaio 2018. La riduzione era stata operata dalla società in compensazione con gli aumenti previsti dall’Accordo di programma per il rinnovo del CCNL Telecomunicazioni.
I lavoratori hanno proposto ricorso in Cassazione sostenendo che, pur essendo i superminimi inizialmente assorbibili, si era formato un uso aziendale di non assorbimento, vincolante per l’azienda, mai formalmente disdetto.
La Corte ha accolto il ricorso principale dei lavoratori e ha ribadito che:
- l’uso aziendale, in quanto fonte sociale, non può essere disdetto unilateralmente dal datore di lavoro con comportamento implicito o ambiguo;
- la revoca dell’uso richiede una formale dichiarazione motivata diretta alla generalità dei lavoratori, fondata su circostanze sopravvenute, come una significativa modifica del trattamento economico;
Superminimo non assorbibile nel nuovo inquadramento
Come detto la regola generale dell'assorbibilità del superminimo può essere derogata se le parti, nel contratto individuale o nella lettera di conferimento del superminimo, hanno specificato diversamente. In tal caso, vale quanto espressamente concordato.
Su questo punto è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11771 del 5 maggio 2025, che ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Milano.
Il caso riguardava un lavoratore che aveva ottenuto l’inquadramento al II livello del CCNL Terziario, con conseguente aumento di retribuzione. L’azienda sosteneva che il superminimo percepito in precedenza dovesse essere assorbito nel nuovo stipendio.
I giudici, però, hanno ritenuto che la clausola firmata tra le parti prevedeva l’assorbimento solo per eventuali futuri aumenti dei minimi tabellari e non per l’attribuzione di un livello superiore, dando ragione quindi alla richiesta del dipendente.
La Cassazione ha ribadito che quando una clausola definisce in modo limitato i casi di assorbibilità, non è possibile estendere tale effetto ad altre ipotesi, come il miglioramento del livello professionale. La previsione pattizia, quindi, vincola le parti.
In altre parole il superminimo è assorbibile solo se non c’è un accordo scritto in merito. Se l’accordo firmato prevede l’assorbimento solo in specifici casi (es. aumenti da CCNL), allora non è possibile assorbirlo in casi diversi, come in caso di passaggio a un livello superiore.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Segui il nostro dossier La busta paga per le notizie e approfondimenti sul tema delle retribuzioni .
Ti possono interessare anche i pratici e book di M.C. Prudente:
La busta paga, lettura e compilazione