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LE NUOVE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA

Le nuove sanzioni per le violazioni del sostituto d’imposta

Riforma fiscale e novità in tema di sanzioni per le violazioni del sostituto d'imposta: dichiarazione omessa, infedele, integrativa e con documentazione falsa.

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La bozza di d.lgs. di riforma delle sanzioni riduce l’aspetto punitivo delle violazioni commesse in materia di sostituto di imposta intervenendo sull’art. 2 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471.

1) Violazioni sostituto d'imposta: dichiarazione annuale omessa

La dichiarazione annuale omessa è punita con la sanzione amministrativa prevista nella misura del 120% (e non più nella misura variabile dal minimo del 120% al massimo del 240%) delle ritenute non versate per il periodo d’imposta, con un minimo di € 250.

Qualora le ritenute relative ai compensi, agli interessi e alle altre somme, benché non dichiarate, siano state interamente versate, si applica la sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000.

Per “ritenute non versate” si intende la differenza tra l’ammontare delle maggiori ritenute che sono state accertate e quello che è liquidabile in base alle dichiarazioni automatizzate e formali di cui, rispettivamente, agli artt. 36-bis e 36-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600.

La nuova norma cancella il secondo periodo dell’art. 2 del d. lgs. 18.12.1997, n. 471, che prevede l’irrogazione della sanzione ridotta dal 60% al 120% delle ritenute se la dichiarazione annuale Modello 770 è presentata entro il termine che è previsto per tale adempimento per l’anno successivo, con un minimo di € 200. L’adempimento deve essere stato perfezionato prima dell’inizio di qualsiasi attività di accertamento.

Tuttavia, lo schema di riforma delle sanzioni prevede nuova modalità di regolarizzazione: si applica la sanzione del 75% (cioè la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, del d.l.gs. 18.12.1997, n. 471, cioè la sanzione del 25% aumentata al triplo) ma a condizione che la dichiarazione omessa sia presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma entro il termine del 31.12 del quinto anno successivo a quello di scadenza per la notifica dell’avviso di accertamento. Se non è dovuta l’imposta, si applica la sanzione minima di € 250. 

2) Violazioni sostituto d'imposta: dichiarazione infedele, integrativa e con documentazione falsa

Se dal controllo della dichiarazione risulta un ammontare di compensi, interessi e altre somme che sono stati dichiarati inferiori a quello che è stato accertato, la sanzione è irrogata nella misura del 70% (e non più dal 90% al 180%) della maggiore ritenuta dovuta o della differenza di credito che è stato utilizzato, con un minimo di € 250.


Il nuovo comma 2.1 prevede l’irrogazione della sanzione nella misura del 50% delle ritenute dovute (cioè l’aliquota del 25% aumentata al doppio), con un minimo di € 250, se il trasgressore presenta la dichiarazione integrativa non oltre il termine fissato dall’art. 43 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600. 

La procedura deve essere perfezionata prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo.


La nuova versione del comma 2-bis fissa la sanzione del 70% aumentata dalla metà al doppio, cioè dal 105% al 140%, se la dichiarazione infedele è stata influenzata dall’utilizzazione di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici, raggiri o condotte simulatorie o fraudolente.

3) Violazioni sostituto d'imposta: riduzione della sanzione

Fatta eccezione per quanto è previsto dal comma 2-bis, la sanzione del 70% è ridotta di un terzo se l’ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l’ammontare dei compensi, degli interessi e delle altre somme accertati è quello dichiarato per le stesse voci, è complessivamente inferiore al 3% delle ritenute che non sono state versate e, comunque di importo inferiore a € 30.000. In pratica, la sanzione è ridotta a due terzi del 70% delle imposte (e non più dal 60% al 120%).

4) Violazioni sostituto d'imposta: omessa indicazione dei percipienti

In aggiunta alle sanzioni previste dai commi 1,2, e 3, cioè relativamente alla dichiarazione omessa o infedele o integrativa presentata tardivamente non oltre i termini previsti dall’art. 43 del d.p.r. 29.9.1973, n.600, si applica la sanzione di € 50 per ogni percipiente che non è stato indicato nel Modello 770 che è stato presentato o che avrebbe dovuto essere presentato.

5) Violazioni sostituto d'imposta: prezzi di trasferimento con società

Resta invariato il comma 4-ter avente ad oggetto la rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, ai sensi dell’art. 110, comma 7, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917. 

Qualora emerga la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per l’esercizio della ritenuta di cui all’art. 25, quarto comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, la sanzione del 70% ( e non più del 90%) non si applica se, nel corso dell’accesso, dell’ispezione o della verifica o di altra attività istruttoria, all’amministrazione finanziaria sia consegnata la documentazione indicata nel Provvedimento 23.11.2000 che sia idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento che sono stati praticati

In assenza della comunicazione, viene irrogata la sanzione del 70%.

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6)Violazioni sostituto d'imposta: certificazioni rilasciate

Lo schema di d. lgs. non influisce sull’art. 4 del d.p.r. 22.7.188, n. 322, in materia di certificazione unica per cui si ricorda che le sanzioni sono irrogate nella misura:

  • di € 100 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata; il termine è fissato al giorno 16/3. Per le certificazioni relative a dipendenti, collaboratori e pensionati, va rilasciata entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato nel caso di cessazione del rapporto di lavoro. La trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante il modello 730 precompilato può essere differita dal 16/3 al termine di presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta, cioè entro il 31.10.
  • di € 33,33 per ogni certificazione che è stata trasmessa con valori errati ma che è stata sanata entro 60 giorni .

Nel primo caso il limite ammesso massimo è di € 50.000 e nel secondo di € 20.000. 

Se l’errata trasmissione è corretta entro cinque giorni dal 16.3 la sanzione non viene irrogata. 

Se la certificazione è trasmessa correttamente entro 60 giorni dalla scadenza del 16.3 ovvero del 31.10, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di € 20.000.

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Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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