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MEDIAZIONE TRIBUTARIA, PROMOSSA (PARZIALMENTE) DALLA CORTE COSTITUZIONALE

Mediazione tributaria, promossa (parzialmente) dalla Corte Costituzionale

Analisi completa e commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 16 Aprile 2014

Ascolta la versione audio dell'articolo
Secondo la Corte Costituzionale è illegittimo l’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevedeva l’inammissibilità del ricorso, in caso di mancata proposizione del reclamo, secondo l’incipit “La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”. Nessun dubbio invece sulla “terzietà” dell’Ufficio finanziario-legale, in quanto trattasi di procedimento conciliativo pre-giudiziale, il cui esito è rimesso al positivo accoglimento del contribuente, pertanto non registra nessuna violazione del diritto di difesa.

1) Il caso:

SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ISTITUTO DEL RECLAMO DEGLI ARTT. 3, 24, 25, 111 E 113 DELLA COSTITUZIONE
Con sei ordinanze, le Commissioni tributarie provinciali di Perugia, Campobasso, Benevento e Ravenna hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 113 della Costituzione, diverse questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale ha introdotto nella disciplina del processo tributario gli istituti del reclamo e della mediazione.
Con la prima ordinanza, pronunciata il 1° febbraio 2013 e depositata il 7 febbraio 2013 (registro ordinanze n. 68 del 2013), la Commissione tributaria provinciale di Perugia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questioni di legittimità dell’art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto, che: a) con ricorso del 5 luglio 2012, la contribuente ha impugnato una cartella «esattoriale» recante l’iscrizione a ruolo della somma di € 16.531,06, deducendo sia «alcuni errori formali concernenti» la stessa, sia «il mancato riconoscimento del credito IVA»; b) la «Amministrazione finanziaria» ha, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità del ricorso perché il ricorrente non aveva «adito l’istituto della mediazione» previsto dall’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, e, nel merito, chiesto il rigetto del gravame. La Commissione tributaria provinciale di Perugia ritiene di dovere anzitutto esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente. Al riguardo, afferma, tuttavia, che «sussistono seri dubbi di costituzionalità» della disposizione invocata dalla «Amministrazione finanziaria» e che gli stessi hanno «riflessi immediati sull’esito del ricorso». Secondo il giudice rimettente, l’art.17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 violerebbe, infatti, gli artt. 3, 24 e 25 Cost.
La Commissione tributaria rimettente premette, in punto di diritto, che l’articolo censurato:
  1. stabilendo che, «Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni» successive (comma 1) e che la presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso, la cui inammissibilità è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (comma 2), configura «la proposizione di tale reclamo [come] obbligatori[a] ed impedisce al contribuente di adire immediatamente la giustizia tributaria ricevendone la eventuale tutela»;
  2.  prevede che il reclamo in questione è esaminato da un organo dell’amministrazione, ancorché tramite apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili, al quale sono demandate sia la decisione in ordine all’accoglimento dello stesso e della proposta di mediazione che può esservi contenuta sia la formulazione di ufficio, nel caso di rigetto dei medesimi, di una proposta di mediazione (commi 5, 7 e 8).
La Commissione tributaria rimettente lamenta in primo luogo che «il Legislatore abbia usato l’istituto della mediazione in modo erroneo ed illogico». A tale conclusione si giungerebbe in base all’art. 3, lettera a), della direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale) − secondo cui «Tale procedimento [in cui la mediazione consiste] può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro» − dal quale si ricaverebbe che «l’organo della mediazione deve essere estraneo alle parti», mentre la disposizione impugnata affiderebbe il ruolo di mediatore, «in sostanza», a una delle parti della controversia (la Direzione provinciale o la Direzione regionale che ha emanato l’atto).
(...)

2) Il commento:

1. LE MODIFICHE APPORTATE DAL NUOVO QUADRO NORMATIVO PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI SUCCESSIVAMENTE AL 2 MARZO 2014
Lo scenario nel quale la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi ha risentito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sulla cd. mediazione tributaria, che, per espresso disposto della lett. b, dell'anzidetto comma 611, "si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge", avvenuta il 1° gennaio 2014, e quindi agli atti notificati dal 3 marzo 2014 (scadendo quindi detto sessantesimo giorno successivo il 2 marzo 2014, che è festivo e viene perciò prorogato ex lege a quello successivo). In punto di prassi si veda la circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate con la quale fornisce agli Uffici "chiarimenti e istruzioni operative".
Il primo punto, che dev'essere ben chiarito, attiene alla configurabilità o meno di una identica disciplina, tra il caso di chi, secondo il nuovo regime normativo, di fronte a controversia di valore non superiore a ventimila euro, si limiti a presentare ricorso secondo le forme di cui agli art. 18 ss. del D.Lgs. n. 546/1992, senza formulare alcuna istanza ex art. 17-bis, e il caso di chi, per contro, presenti reclamo/ricorso a sensi della disposizione ultimamente richiamata, ma, anziché accedere all'organo giurisdizionale dopo i fatidici 90 giorni (eventualmente prorogati per il periodo feriale), provveda a depositare ante tempus il reclamo/ricorso, con tutte le relative produzioni, alla segreteria della Commissione tributaria provinciale.

3) per approfondire scarica il Commento completo con il testo integrale della sentenza



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