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LA MEDIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA DOPO IL DL 69/2013

La mediazione civile obbligatoria dopo il Dl 69/2013

Le novità sulla mediazione finalizzata alla conciliazione in materia civile e commerciale

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Il decreto legislativo n. 28 del 2010 contiene la disciplina organica del procedimento definito "mediazione finalizzata alla conciliazione" , reintrodotto dal Decreto del fare, ed  è in vigore dallo scorso 19 settembre 2013. Si tratta di un procedimento stragiudiziale (ossia estraneo al processo vero e proprio in cui la soluzione è affidata ad un giudice) applicabile a tutte le controversie civili e commerciali, con alcune eccezioni, che ha avuto una gestazione alquanto complicata prima di vedere la luce.
LE BASI NORMATIVE
L'importanza dello strumento della mediazione è andato crescendo a partire dagli anni '90 con la legge n.580 del 1993 sull'ordinamento delle  Camere di commercio e con la  L. 281 1998 sui diritti dei consumatori e degli utenti. 
La spinta finale all'emanazione di una disciplina organica si è avuta con la direttiva CE n. 52 del 2008 che imponeva agli stati membri una legislazione sulle controversie civili e commerciali  transfrontaliere  che ha obbligato l'Italia ad occuparsi ovviamente anche delle controversie interne,  con il d. lgs. n. 28 2010, attuato con decreto del Ministero della giustizia n. 180 del 2010. Successivamente però la Corte Costituzionale con sentenza n. 272 del 2012 ne ha abrogato alcuni articoli per eccesso di delega.
Il problema (di natura tecnico-legislativa) è stato sanato dal DL  69(2013 convertito in L. 9872013 che dunque reintroduce la mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione tra le parti . 

1) Mediazione obbligatoria: il procedimento

La sostanza che rimane immutata è nell'art. 77 del DLgs. 28/2010, che prescrive l'obbligo per il giudice di una causa civile di formulare alle parti entro la prima udienza una proposta di conciliazione o di transazione .
La mediazione, ai sensi dell' artt.1 del decreto legislativo istitutivo n. 28 2010, infatti è "l'attività svolta da un terzo imparziale (persona fisica) finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa" .
Il mediatore /conciliatore non ha il potere di decidere la controversia come un arbitro ma si assume solo il compito di aiutare le parti della ricerca dell'accordo e,  solo se questo non si raggiunge, di formulare una proposta di conciliazione che le parti possono accettare o meno.
Il procedimento di svolge presso un organismo pubblico o privato iscritto nel registro istituito dal decreto del Ministero della giustizia ( può essere istituito presso tribunali, ordini professionali, camere di commercio ecc. ) n. 180/2010 (v. http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_10_4.wp)
Oggetto di mediazione sono tutte le controversie civili e commerciali che hanno per oggetto diritti disponibili (ricordiamo che si tratta dei diritti che possono essere alienati dal titolare ad altri  o essere oggetto di rinuncia,t ipicamente i diritti patrimoniali come il diritto di proprietà e di obbligazione).
Le parti possono essere sia persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, società di persone associazioni consorzi ecc.
Le materie in cui il procedimento è obbligatorio sono:
• condominio
• diritti reali
• divisione
• successioni ereditarie
• patti di famiglia
• locazione
• comodato d'uso
• affitti d'azienda ma non cessione
• risarcimento danni per responsabilità sanitarie
• contratti assicurativi
• risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa, non relativa a procedimenti penali
Nel caso di mancato ricorso preventivo alla mediazione obbligatoria, si ha l'improcedibilità del giudizio ordinario che deve essere eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza .
I principi cui è improntato il procedimento sono:
  • informalità
  • imparzialità
  • celerità e
  • riservatezza
Si possono utilizzare anche le modalità telematiche se previste dal regolamento dell'organismo incaricato
Il procedimento ha inizio con il deposito di una istanza presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del giudice territorialmente competente la competenza territoriale ( art. da 18 a 30 bis cc) non può essere derogata
Il procedimento di mediazione deve avere una durata non superiore a tre mesi, a partire dalla data di deposito della domanda . Questo termine non è soggetto a sospensione feriale.
LE NOVITA' INTRODOTTE CON IL DECRETO DEL FARE:
Una novità sostanziale introdotta dal l 69 2013 è l'obbligo per le parti di farsi assistere da un avvocato. Gli avvocati sono mediatori ex lege ma hanno l'obbligo di frequentare un corso specifico come già previsto dal d.lgs 28/2010. Inoltre:
  • l'accordo sottoscritto dalle parti è titolo esecutivo anche senza l'omologazione del giudice
  •  non rientrano più tra le materie il risarcimento dei danni in dovuti a circolazione di veicoli a motore e natanti
  • il tentativo di mediazione si chiude gratuitamente per opposizione o anche solo per assenza di una delle due parti. 

2) per approfondire la disciplina aggiornata della mediazione obbligatoria Vedi:

La mediazione civile e commerciale E- book di G. VISCONTI - AGGIORNATO AL 15 SETTEMBRE 2013

Indice
1. La disciplina organica della mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali introdotta dal d.lgs. n. 28/2010. La sentenza della Corte costituzione n. 272 del 2012 e il d.l. n. 69/2013 convertito in l. n. 98/2013
2. Le definizioni di mediazione e di conciliazione e l’ambito di applicazione della disciplina
3. Il procedimento di mediazione: principi generali e rapporti col processo ordinario
4. Gli altri aspetti del procedimento di mediazione
5. L’esito del procedimento di mediazione: la conciliazione od il suo mancato raggiungimento.
6. La disciplina delle spese dell’eventuale processo successivo alla mediazione come incentivo all’utilizzo di essa
7. L’indennità di mediazione: la struttura, la quantificazione di essa e l’incentivo fiscale (credito d’imposta) per le parti che la versano
8. Gli organismi di mediazione e il loro registro. Il regolamento di procedura
9. I criteri per l’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione
10. Il procedimento di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione. La vigilanza su di essi
11. L’elenco degli enti di formazione per i mediatori
12. In particolare: il problema della responsabilità civile per fatto illecito commesso dal mediatore o dall’organismo di mediazione
 
Appendice normativa
- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (G.U. del 5 marzo 2010, n. 53) (aggiornato con le modifiche apportate dalla sentenza n. 272/2012 della Corte costituzionale e dell’art. 84, d.l. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013)
- Decreto del Ministero della giustizia, 18 ottobre 2010, n. 180, Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 280, (G.U. 4 novembre 2010, n. 258) (aggiornato con le nuove norme introdotte dal decreto del Ministero della giustizia n. 145 del 2011)
- Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, (G.U. 6 giugno 2011, n. 129)
- Codice deontologico forense
- Codice di procedura civile
 
Modulistica
Facsimile: Modello di istanza introduttiva della mediazione
Facsimile: Modello di informativa al cliente sulla mediazione
Facsimile: Modello di procura alle liti
13. In particolare: gli effetti della riforma sulla mediazione per le controversie in materia bancaria e finanziaria
14. In particolare: il tentativo obbligatorio di conciliazione (oggi mediazione) delle controversie relative al contratto di subfornitura disciplinato dalla legge n. 192 del 1998
15. In particolare: la mediazione per le controversie sui contratti di multiproprietà e su quelli relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine definiti dall’articolo 69 del Codice del consumo
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