HOME

/

IL DIVIETO DI FERMO AMMINISTRATIVO PER LE AUTO AZIENDALI

Il divieto di fermo amministrativo per le auto aziendali

La novità introdotta dall'art. 53 della Legge del Fare n.98/2013 è in vigore dal 21 agosto.

Ascolta la versione audio dell'articolo
Un importante novità apportata con la conversione in legge del Decreto del fare, (art. 52 comma 1 lett. m-bis D.l. 69/2013 conv. in L. 98/2013) riguarda il divieto della procedura di iscrizione del fermo di beni mobili nel caso in cui il debitore possano dimostrare che il bene è strumentale all'attività d'impresa o della professione.
Il fermo amministrativo di beni mobili registrati, c.d. ganasce fiscali, è una misura cautelare utilizzata dagli agenti della riscossione a seguito di mancato pagamento di somme dovute su tutti i beni mobili registrati. La novità ha una grande rilevanza ovviamente per il fermo che riguarda gli autoveicoli come bene strumentale maggiormente utilizzato dai lavoratori, siano artigiani professionisti agenti, ecc.
Prima della modifica e della sua entrata in vigore avvenuta il 21 agosto 2013 il fermo amministrativo dell'auto si attuava a seguito di notifica di una cartella di pagamento (o di accertamento esecutivo), se il contribuente non provvedevano al versamento delle somme contestate entro rispettivamente 60 o 90 gg. Dopo questo termine veniva notificato un fermo amministrativo con invito a saldare il dovuto entro i 20 giorni successivi. Decorso inutilmente anche questo termine Equitalia, o il concessionario competente, iscriveva nei registri mobiliari il provvedimento, comunicandolo al debitore. In particolare quindi gli autoveicoli sottoposti alla misura restrittiva vengono iscritti in uno speciale lista al Pra e non dovevono circolare fino al saldo delle somme dovute : pena una sanzione di oltre 2.500 euro.
Ora, con le modifiche apportate in sede di conversione del decreto del fare si introduce invece la possibilità per i contribuenti che utilizzano il bene per il proprio lavoro, di evitare la procedura del fermo amministrativo se, entro il nuovo termine di 30 giorni dalla comunicazione preventiva,  possono offrire prova all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.
Va specificato che la procedura di comunicazione preventiva diventa legge con la modifica dell'art. 86 comma 2 del Dpr 602/1973 sul fermo amministrativo, mentre prima era una procedura consolidata dalla prassi (nota 54713 del 9.4.2003 dell'Agenzia delle Entrate). Nel nuovo testo di legge vengono inoltre, aumentati da 20 a 30 i giorni entro cui il contribuente deve saldare gli importi richiesti dopo la comunicazione, fatti salvi appunto i casi in cui il bene sia utilizzato per il lavoro da un professionista o titolare di partita IVA o professionista , che dimostrando la necessità di uso del bene strumentale può scongiurare il fermo .

1) Trovi sutte le altre novità sul Decreto del Fare convertito in legge in :

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

domenico - 28/11/2015

ho un fermo amministrativo dal 2003 su un'autoveicolo aziendale, unico viecolo .Equitalia non mi ha accettato la richiesta di annullamento. grazie

cristiano - 08/01/2014

caio, qualcuno sa dirmi se il divieto del fermo amministrativo in base al decreto del fare e valido anche per chi ha un mezzo (sempre bene strumentale) già con fermo da 4 anni. o non è retroattiva. a chi dovrei rivolgermi per farmelo togliere il fermo? e necessario un legale? grazie

massimo - 11/10/2013

salve. mi e stata ritirata la carta di circolazione dell'unico mezzo di lavoro, con relativo fermo del veicolo( art 82 uso diverso del veicolo da conto prorpio a conto terzi. tengo a precisare ke tutta la documentazione in mio possesso e risultata regolare ( licenza e iscrizioni varie per trasporto conto terzi). qualcuno sa dirmi se esiste una legge per il recupero dellla carta di circolazione prima del mese previsto, essendo l'unico mezzo di sostentamento della mia famiglia?

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.