Come noto, al fine di “liberalizzare” l’esercizio delle professioni il legislatore ha disposto recentemente i seguenti interventi normativi:
- DL 138/2011 (cd. "Manovra di Ferragosto"): dispone la revisione degli ordinamenti professionali;
- L.183/2011(cd Legge di stabilità): introduce, a partire dal 1° gennaio 2012, la possibilità di costituire società che abbiano per oggetto l’esercizio esclusivo di attività professionali, ferma restando l’attuale modalità dell’esercizio in forma associata.
- DL 201/2011(cd decreto salva Italia): fissa al 13.8.2012 il termine per l'attuazione della riforma delle professioni ed in 18 mesi, la durata massima del tirocinio formativo (professioni sanitarie escluse).
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1) La riforma delle professioni nelle recenti manovre
All’interno di una ampia “riforma delle professioni” prevista dal DL 138/2011, si evidenziano principi generali per cui, fermo restando l’esame di Stato per l’abilitazione, l’esercizio dell’attività professionale deve garantire:
- il principio della libera concorrenza (“l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere, ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”);
- la presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale;
- la differenziazione e pluralità di offerta.
Con la Legge di stabilità si è stabilita, inoltre, la possibilità di costituire società, secondo i modelli previsti dal codice civile, aventi per oggetto sociale l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. E’, dunque, consentita l'ammissione in qualità di soci della società oltre che dei professionisti, iscritti ad Ordini, Albi e Collegi anche di soggetti non professionisti, quali:
- cittadini europei purché in possesso del titolo di studio abilitante;
- soggetti non professionisti per svolgere solo prestazioni tecniche;
- soggetti non professionisti che hanno finalità di investimento nella società (i cd soci di capitale).
Infine, con l'art. 33 del DL 201/2011, il legislatore ha fissato al 13.8.2012 il termine entro il quale emanare apposito DPR di riforma. In caso contrario, scatterà l’abrogazione delle vigenti norme sugli ordinamenti professionali.
Modificando l'art. 10 della L. 183/2011 il Decreto “Salva Italia” interviene indirettamente anche sull'art. 3 del DL 138/2011 (cd Manovra di ferragosto) dimezzando la durata massima del tirocinio da 3 anni a 18 mesi (professioni sanitarie escluse).