News Pubblicata il 01/04/2020

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Sospensioni da Covid 19: ecco l’elenco per l’IVA

Nessuna sanzione per i ritardi degli adempimenti IVA. Vediamo un riepilogo di cosa prevede il Decreto Cura Italia



Tutti i soggetti con domicilio fiscale, sede legale ovvero sede operativa nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 62 del decreto Cura Italia possono, senza l’applicazione di sanzioni né interessi, sospendere gli adempimenti IVA con scadenza compresa tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 e in particolare sono sospesi:

  1. i mesi di febbraio, marzo e aprile 2020, in scadenza il 25 marzo 2020, il 27 aprile 2020 e il 25 maggio 2020;
  2. il primo trimestre 2020, in scadenza il 27 aprile 2020;

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, pur essendo possibile eseguire spontaneamente gli adempimenti oggetto di rinvio prima del 30 giugno 2020, sia anche dopo la scadenza ordinaria, senza incorrere in sanzioni.

Per i soggetti non residenti nel territorio italiano e in particolare i soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA in Italia:

in via interpretativa, NON dovrebbe valere la sospensione ma bensì restare valide le date ordinarie.

Per i residenti nel territorio dello stato NON sono sospesi invece:

Fonte: Fisco e Tasse



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