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RILEVANZA DEL PATTEGGIAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI: CHIARIMENTI DEL CNDCEC

Rilevanza del patteggiamento dei procedimenti disciplinari: chiarimenti del CNDCEC

Riforma Cartabia: i Commercialisti con pronto ordini del 9 giugno fornisco chiarimenti sull'annullamentio della rilevanza del patteggiamento nei procedimenti disciplinari

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Con il pronto ordini del 9 giugno il CNDCEC replica in merito al'impatto sui provvedimenti disciplinari della modifica dell’art. 445 comma 1-bis del c.p.p. cosiddetta riforma Cartabia, in particolare viene precisato che a seguito della riforma la sentenza di patteggiamento è equiparabile a una pronuncia di condanna soltanto in ambito penale mentre perde tale qualità al di fuori di esso.

In particolare il CNDCEC specifica che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 25 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 , n. 150, riforma Cartabia del processo penalegli organi di disciplina, nelle decisioni disciplinari, devono dare applicazione all'articolo 445, comma 1-bis, c.p.p., introdotto da tale normativa, secondo il quale “la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.” (art. 445, comma 1 bis, c.p.p.). 

La norma è stata modificata a seguito di quanto previsto all’art. 1 comma 10, lett. a), n. 2 della legge delega 134/2021 che prevedeva: “ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi”.

E’ evidente, specifica il pronto ordini, la volontà di ridurre, fino a neutralizzarli, gli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento: infatti prima l’inefficacia si estendeva ai “soli giudizi civili ed amministrativi” mentre ora si estende anche a quelli disciplinari e ricomprende espressamente anche quelli tributari e contabili. 

Ne deriva quindi che la sentenza di patteggiamento è equiparabile ad una pronuncia di condanna esclusivamente nell’ambito penalistico sostanziale e processuale, mentre perde tale qualità al di fuori di esso. 

Pertanto, l’organo disciplinare non può più, in caso di sentenza penale irrevocabile di patteggiamento, ritenere accertato/i il/i fatto/i costituenti l’illecito penale per il quale è stata comminata la condanna, neppure quando tale/i fatto/i sono i medesimi contestati in sede di apertura del procedimento disciplinare, bensì dovrà procedere ad un autonomo accertamento dei fatti contestati.

L’organo di disciplina potrà peraltro ricavare elementi istruttori dagli atti del processo celebrato dal giudice penale analogamente a quanto avviene nei casi di procedimenti penali caratterizzati dalla pronuncia di sentenze di condanna non irrevocabili successivamente annullate solo per intervento, nelle more del processo, della scadenza di termini di prescrizione del reato.

Il pronto ordini sottolinea che si raccomanda tuttavia estrema cautela dal momento che, stante la novità della norma non si è ancora formato un orientamento della giurisprudenza dal quale poter desumere regole di carattere operativo caratterizzate da un sufficiente grado di stabilità. 

Si ritiene inoltre plausibile l’interpretazione secondo la quale l’art. 25, cit., non è, pur essendo contenuto nel codice di procedura penale, norma penale di miglior favore bensì norma attinente gli effetti non penali di sentenze penali. 

Ne deriva che esso non ha efficacia retroattiva, né, di conseguenza, si applica retroattivamente; i provvedimenti disciplinari adottati prima dell’entrata in vigore della disposizione in questione, e che non ne hanno (potuto) tenere(uto) conto, non meritano quindi di essere revocati né annullati in autotutela. 

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