A seguito dell'ennesimo aumento deciso dalla Banca centrale Europea per il contrasto all'inflazione, avvenuto il 14 settembre 2023 che ha innalzato di 25 punti base il tasso di sconto TUR, portandolo al 4,50%, l'istituto nazionale di previdenza comunica che
- il tasso di interesse per il differimento e la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di contribuzione previdenza e assistenza, (art. 116 legge 388 2022), sale al 10,50%
- la misura delle sanzioni civili passa dal 9,50% al 9,75% (tasso del 4,50% maggiorato di 5,5 punti).
Le nuove aliquote entrano in vigore domani 20 settembre 2023.
Vediamo di seguito maggiori dettagli comunicati, come di consueto, dall'INPS con la circolare 81 del 18 settembre 2023.
Tasso interesse per differimento e rateazione contributi INPS
- con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 20 settembre 2023 si applica il tasso di interesse del 10,50%.
- I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
- Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione del mese di settembre 2023.
Sanzioni civili per mancati versamenti
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 10,00% in ragione d’anno (tasso del 4,50% maggiorato di 5,5 punti).
Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
La stessa misura si applica nelle ipotesi di mancato versamento per oggettiva incertezza normativa ( comma 10 art 116).
Sanzioni INPS ridotte per procedure concorsuali
La circolare precisa infine che resta invariata l’applicazione:
- della riduzione massima pari al tasso legale (5%) e
- della riduzione minima pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%)
Come stabilito infatti con la delibera del CDA INPS n. 1 dell’8 gennaio 2002, in caso di procedure concorsuali la riduzione delle sanzioni , subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese, ha limite massimo non inferiore alla misura dell’interesse legale e che, pertanto, “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.