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FATTURAZIONE ELETTRONICA: CHIARIMENTI SULL'IMPOSTA DI BOLLO

Fatturazione elettronica: chiarimenti sull'imposta di bollo

Le Entrate con interpello forniscono chiarimenti su imposta di bollo nel caso dei pagamenti da parte dell'Amministrazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta a interpello n. 7 del 10 gennaio 2021 le Entrate trattano ancora un caso inerente alla fatturazione elettronica e imposta di bollo.

L'istante nello specifico, chiede di conoscere: 

  • in quali casi vada applicata, dall'Amministrazione che effettua il pagamento, l'imposta di bollo tramite la decurtazione di Euro 2,00 dall'importo totale da fatturare; 
  • se per i pagamenti eseguiti in favore del professionista che nel procedimento assume contemporaneamente la veste di ricorrente e distrattario delle spese processuali, è sempre prevista l'emissione di fattura elettronica intestata all'Amministrazione che ha effettuato la liquidazione. 

Relativamente al primo quesito, l'agenzia ritiene che:

  1. le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni assoggettate ad Iva siano esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato B, al DPR n. 642 del 1972, denominato Tabella e recante l'elencazione degli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto,
  2. mentre sono soggette all'imposta di bollo, nella misura di 2,00 euro, solo se, oltre ad indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad Iva, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro. 

Con riferimento al secondo quesito, la stessa agenzia osserva che:

  • ogni qualvolta viene emessa una fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione, o per obbligo di legge o perché richiesta dalla stessa per documentare gli importi corrisposti, ancorché non assoggettati ad Iva, 
  • la stessa deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, come stabilito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 1, commi da 209 a 214 , come modificata dalla lettera a) del comma l3- duodecies dell'art. 10, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 .

L'agenzia ricorda che a partire dal 1° gennaio 2019 - per effetto di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 - tutti gli operatori economici, residenti o stabiliti in Italia, hanno l'obbligo di emettere la fattura elettronica (fatte poche eccezioni), sia nei rapporti "B2B" ("business to business") che "B2C" ("business to consumer"). 

Allegato

Risposta a interpello n 7 del 10 gennaio 2022

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