Pubblicato il 27/08/2010
Energia rinnovabile: tariffa fissa onnicomprensiva non soggetta a Iva se l’energia è prodotta per scopi personali
I chiarimenti delle Entrate sul trattamento fiscale della tariffa fissa onnicomprensiva per l’energia rinnovabile
Un privato o un ente non commerciale che vende al Gestore dei servizi energetici (Gse), per la successiva immissione in rete, l’energia eolica o derivante da altre fonti rinnovabili prodotta a scopi “personali”, cioè per alimentare la propria abitazione o la sede dell’organizzazione, attraverso impianti di potenza fino a 20 Kw e non autoconsumata, non svolge attività commerciale. Il compenso derivante al privato o all’ente non commerciale da tale vendita, ovvero la c.d. “tariffa fissa onnicomprensiva”, non è, quindi, imponibile ai fini Iva, mentre ai fini reddituali costituisce reddito diverso.
Se, invece, l’energia immessa in rete è prodotta da privati o enti non commerciali tramite impianti di potenza fino a 20 Kw ma non per scopi personali ovvero tramite impianti di potenza superiore a 20 Kw, oppure è prodotta da soggetti che svolgono attività commerciale o lavoro autonomo, la tariffa pagata dal Gse è imponibile ai fini Iva ed il reddito percepito dal soggetto a seguito del pagamento della tariffa costituisce reddito d’impresa.
La tariffa fissa onnicomprensiva, inoltre, è un corrispettivo e non un contributo, quindi non si applica la ritenuta del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973. Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 88/E del 25 agosto 2010.
Se, invece, l’energia immessa in rete è prodotta da privati o enti non commerciali tramite impianti di potenza fino a 20 Kw ma non per scopi personali ovvero tramite impianti di potenza superiore a 20 Kw, oppure è prodotta da soggetti che svolgono attività commerciale o lavoro autonomo, la tariffa pagata dal Gse è imponibile ai fini Iva ed il reddito percepito dal soggetto a seguito del pagamento della tariffa costituisce reddito d’impresa.
La tariffa fissa onnicomprensiva, inoltre, è un corrispettivo e non un contributo, quindi non si applica la ritenuta del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973. Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 88/E del 25 agosto 2010.
Fonte: Fisco Oggi
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