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RAVVEDIMENTO PER ADERENTI AL CPB 2025-2026: SI PAGA DAL 1° GENNAIO PROSSIMO

Ravvedimento per aderenti al CPB 2025-2026: si paga dal 1° gennaio prossimo

Tutte le regole per il ravvedimento speciale per gli aderenti al CPB: provvedimento delle Entrate

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Con il Provvedimento n 350617 del 19 settembre le Entrate fissano le regole per aderire al ravvedimento speciale 2019-2023, riservato ai soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026, e i relativi termini per pagare.

In particolare, l’opzione di adesione deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026.
Nel caso di pagamento rateale esso è possibile in un massimo di dieci rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

Vediamo chi può aderire e come.

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1) Ravvedimento per aderenti al CPB 2025-2026: chi può aderire

Possono adottare il ravvedimento i soggetti che aderiscono entro i termini di legge al concordato ossia entro il 30 settembre, ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e che nelle annualità:

  • hanno applicato gli ISA;
  • ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19,
    introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del
    decreto-legge n. 50 del 2017;
  • ovvero, hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non
    rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data

di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. 

Nell’Allegato n. 1 al presente provvedimento sono riportati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte da versare per adottare il ravvedimento.

I soggetti che hanno conseguito, nell’annualità di imposta interessata dal ravvedimento, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono

adottare tale istituto solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

2) Ravvedimento per aderenti al CPB 2025-2026: modalità di adesione

Per l’adozione del ravvedimento l’opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della
prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” di una delle annualità cui si riferisce il versamento, del numero complessivo delle rate e dei codici tributo che verranno istituiti con successiva
risoluzione.
Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata:

  • dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive
    da parte della società o associazione;
  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati ovvero, in luogo di questi, da parte della
    società o associazione, ai sensi dell’articolo 12-ter, comma 11 del decreto-legge.

In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Il ravvedimento non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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