HOME

/

LAVORO

/

LAVORO DIPENDENTE

/

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE: COMUNICAZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO

Contratti di somministrazione: comunicazione entro il 31 gennaio

Entro il 31 gennaio le aziende che hanno instaurato contratti con le agenzie di somministrazione dovranno darne comunicazione. Di seguito una breve sintesi della normativa e il fac-simile della comunicazione.

Ascolta la versione audio dell'articolo
Entro il 31 gennaio 2015, le Aziende che, nel corso dell’anno 2014, hanno instaurato contratti con le agenzie di somministrazione dovranno darne comunicazione alle RSU, ovvero alle RSA o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali provinciali di categoria dei lavoratori.
La contrattazione collettiva può individuare un termine diverso che vada oltre il 31 gennaio, in questo caso la disposizione contrattuale costituisce il termine effettivo anche ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio sotto riportato.

1) Cosa deve contenere la comunicazione per i lavori somministrati

La comunicazione, di cui alleghiamo facsimile, deve obbligatoriamente contenere:
• il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi
• la durata degli stessi;
• il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati.
Non è necessario indicare il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.
L’invio potrà avvenire tramite consegna a mano, posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica certificata.
La comunicazione annuale non è l’unica in quanto, prima del ricorso alla somministrazione, ovvero entro cinque giorni in caso di motivate ragioni di urgenza, l’Azienda è tenuta ad inviare un’informativa alle Organizzazioni Sindacali, contenente:
• il numero dei lavoratori somministrati;
• il motivo del ricorso alla somministrazione.
Pertanto, le comunicazioni obbligatorie sono due:
• una prima comunicazione alla stipula di ogni contratto di somministrazione, o entro i 5 giorni successivi in caso d’urgenza;
• una seconda comunicazione ogni 12 mesi, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, salvo diversa previsione contrattuale.
E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250,00 e 1.250,00 euro:
• sia in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione;
• sia in caso di non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione.
La responsabilità dell’obbligo di comunicazione è a carico dell’Azienda utilizzatrice.
Con l’occasione ricordiamo che i lavoratori somministrati devono essere registrati sul Libro Unico del Lavoro all’inizio e alla fine dell’impiego presso l’utilizzatore.

Ti potrebbero interessare anche i libri di carta 

2) Ecco il modello per la comunicazione dei contratti di somministrazione

Carta intestata all’azienda
                                                           Alla R.S.U./ R.S.A/ Organizzazioni Sindacali di categoria
                                                          
 
 
 
Oggetto: comunicazione dei contratti di somministrazione di lavoro sottoscritti.
Il sottoscritto .............................................., nato a ........................................ (........), il ................................., residente a ............................... (.....), in Via ........................................................................, n. .........., in qualità di Titolare/Legale rappresentate della su intestata azienda, esercente l’attività di ............................................................................................................................................,
comunica
ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, c. 4, lett. b), del D. Lgs. 276/2003, che nel periodo dal ....................... al ......................, ha fatto ricorso ai seguenti contratti di somministrazione di lavoro:
 
 
Numero contratti conclusi
Motivi
Durata
Numero lavoratori
Qualifica
lavoratori
Luogo e data, ...........................
Distinti saluti.
                                                                                             
                                                                                              Il titolare/legale rappresentante
                                                                                             ................................................

Per tanti altri prodotti editoriali visita la sezione dedicata agli E-book Lavoro e la Collana dei Pratici fiscali e la Collana Facile per tutti

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 10/05/2024 Dimissioni in periodo protetto revocabili dopo convalida

L'ispettorato chiarisce i tempi e le modalità per la revoca delle dimissioni rassegnate in periodo protetto da lavoratori con figli Nota 862 2024

Dimissioni in periodo protetto revocabili dopo  convalida

L'ispettorato chiarisce i tempi e le modalità per la revoca delle dimissioni rassegnate in periodo protetto da lavoratori con figli Nota 862 2024

Maxisanzioni lavoro nero 2024: aumenti  confermati

Riepilogo completo degli importi delle sanzioni per lavoro irregolare in aumento dal 2 marzo 2024 con il DL 19 2024. A chi si applicano e come

Detassazione  straordinari turismo e ristorazione 2024

Trattamento integrativo speciale in busta paga anche per bar e ristorazione periodi gennaio - giugno 2024. Le istruzioni, a chi spetta

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.