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CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS 2016: LE NUOVE ALIQUOTE

Contributi Gestione Separata Inps 2016: le nuove aliquote

Contributi Gestione Separata Inps 2016 al 31,72% per i collaboratori. Resta, invece, al 27,72% l'aliquota per i soggetti con partita IVA

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Con la Circolare Inps n. 13 del 29 gennaio 2016 sono state rese note le nuove aliquote contributive dovute alla Gestione Separata Inps per l’anno 2016.

La Gestione Separata Inps è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1996 per estendere l'assicurazione generale obbligatoria IVS (per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) anche ai soggetti che esercitano abitualmente l’attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria e ai lavoratori parasubordinati. Dal 2007 i soggetti tenuti alla Gestione Separata Inps sono stati distinti in due categorie:

  • i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria;
  • i pensionati o i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Ma vediamo più nel dettaglio il sistema contributivo della Gestione Separata Inps per il 2016.

1) Contributi Gestione Separata Inps 2016: i soggetti obbligati

Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata Inps e a versarvi i relativi contributi i seguenti soggetti:
  • i c.d. “professionisti senza cassa”, ovvero i lavoratori autonomi non iscritti alle apposite Casse di previdenza di categoria;
  • i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta.
  • i collaboratori coordinati e continuativi (compresi i collaboratori occasionali);
  • i lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo superiore a € 5.000;
  • i venditori porta a porta con reddito annuo superiore a € 6.410,26;
  • gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo professionale);
  • i soci-amministratori di Srl che, partecipando contemporaneamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprendo anche la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso, sono obbligati al doppio obbligo di iscrizione:
    • alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore;
    • alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore.

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2) Contributi Gestione Separata Inps 2016: le aliquote

Per il 2016 le aliquote contributive della Gestione Separata Inps sono pari a:
  • 31,72% per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria NON titolari di partita IVA, quali ad esempio: co.co.co. e associati in partecipazione (31% + 0,72% a titolo di contributo aggiuntivo per il sostegno della maternità, dell’assegno al nucleo familiare, della malattia, della degenza ospedaliera e del congedo parentale);
  • 27,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e titolari di partita IVA (27% + 0,72% a titolo di contributo aggiuntivo per il sostegno della maternità, dell’assegno al nucleo familiare, della malattia, della degenza ospedaliera e del congedo parentale);
  • 24% per tutti gli altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).

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3) Contributi Gestione Separata Inps 2016: massimale e minimale di reddito

Le aliquote contributive sopraindicate sono applicabili fino ad un massimale di reddito, che per l’anno 2016 è pari a € 100.324.
Il minimale di reddito valido per l’accredito dei contributi è, invece, pari per il 2016 a € 15.548. Pertanto:
  • i soggetti NON titolari di partita IVA privi di altra copertura previdenziale obbligatoria (aliquota 31,72%): avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.931,83 (di cui € 4.819,99 ai fini pensionistici);
  • i liberi professionisti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria (aliquota 27,72%): avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.309,91 (di cui € 4.197,96 ai fini pensionistici);
  • i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (aliquota 24,00%): avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.731,52.
Si precisa che, ai compensi erogati ai collaboratori entro il 12 gennaio 2016 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015, si applicano le aliquote contributive in vigore nel 2015 (per via del c. d. “principio di cassa allargato” – Circolare Inps n. 10 del 18.01.2002).

4) Contributi Gestione Separata Inps 2016: ripartizione dell’onere e modalità di versamento

L’onere contributivo, nel caso di collaboratore, lavoratore autonomo occasionale o venditore porta a porta, è ripartito tra prestatore e committente nella misura pari a:
  • 1/3 a carico del prestatore/collaboratore;
  • 2/3 a carico del committente.
Nel caso di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, l’onere è, invece, ripartito nel seguente modo:
  • 45% a carico dell’associato;
  • 55% a carico dell’associante.
In queste due ipotesi (collaboratore e associato), il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 cartaceo o telematico nel caso dei titolari di partita IVA.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, invece, l’onere contributivo è al 100% a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi con le modalità dell’acconto e del saldo (saldo 2015, 1° acconto 2016 e 2° acconto 2016).
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Commenti

Angelo - 05/04/2017

sono un dipendente privato full time. A breve diventerò socio lavoratore (al di fuori dell'orario di lavoro full time) al 50% di una srls. Ho l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti o semplicemente alla gestione separata? In caso di iscrizione alla gestione separata dovrò versare il 24% sull'utile eventualmente distribuito? E se invece non ci sarà distribuzione dell'utile quale sarebbe il mio contributo alla gestione separata?

Mauro - 04/04/2017

buongiorno sono un lavoratore dipendente privato full time e faccio delle prestazioni occasionali di consulenza ad un unico committente per 5000 euro/anno. se volessi aumentare le mie prestazioni lo posso fare? devo iscrivermi alla gestione separata? cosa andrei a pagare? Grazie

Silvia - 18/06/2016

Buongiorno, non mi è chiara una cosa. Se io aprissi la partita iva, ma guadagnassi meno di 5000 euro annui, devo comunque pagare l'inps o sotto questa cifra non lo si paga? Grazie

Salvatore - 04/07/2016

Ciao Silvia, se aprissi una partita Iva e non avessi una cassa previdenziale di riferimento avresti l'obbligo d'iscriverti alla gestione separata dell'Inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. I versamenti dei contributi verrebbero calcolati sull'Imponibile fiscale, senza soglie minimali di reddito. La soglia dei 5.000 euro vale per le prestazioni occasionali, non per quelle professionali abituali. Ti allego due letture veloci. http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Norme%20e%20Tributi/2010/annuario-contribuente/lavori-atipici/1-04_iscrizione-gestione-separata-inps.shtml?uuid=de864678-36a6-11df-b7ae-e50d8dadb287&refresh_ce=1 http://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=5648&iMenu=1&iNodo=5648&p4=2

simona - 08/05/2016

Buongiorno, dovrò effettuare una prestazione occasionale all'estero, di 4800 euro con un unico committente; posso iscrivermi preventivamente alla gestione separata Inps? A quanto capisco leggendo in giro non è obbligatorio e finché non supero la soglia dei 5000 euro non sono tenuta al versamento delle aliquote, ma io vorrei farlo per avere una certificazione da presentare al committente. Grazie anticipatamente

ochiment - 15/03/2016

QUESITO. UN SOGGETTO (60ANNI) apre (marzo2016) partita iva (regime "dei minimi") intendendo svolgere la professione di amministratore di condominio. Al momento ha solo un condominio da amministrare (eu3000/anno). DOMANDA N.1: non avendo alcuna cassa previdenziale egli è obbligato all'iscrizione INPS - gestione separata? Il soggetto intende svolgere la suddetta attività utilizzando promiscuamente alcune camere dell'immobile adibito ad abitazione principale. Per far fronte all'esiguo introito iniziale, egli intende affittare due delle predette camere ad un piccola ditta (TIZIO srl). DOMANDA N.2 - COME REGOLARE IL CONTRATTO D'AFFITTO? Considerando che siamo in presenza di 2 soggetti IVA (il neo-amministratore e la TIZIO srl), si ipotizza la formula di locazione dei c.d. "spazi attrezzati" (senza obbligo di registrazione del contratto). Ne segue che il locatore emetterà fattura mensile es.: eu1000/mese verso l'inquilino (TIZIO srl). Ciò comporta ovviamente ai fini IRPEF un reddito che si cumula ai 3000eu dell'onorario di amministratore. DOMANDA N. 3- il calcolo del 27,72% ai fini INPS si deve operare solo sul reddito da lavoro (ossia 3000eu/anno) o anche sul reddito fondiario (ossia 12000/anno) ?

Sindacato Inaredis - 25/05/2015

Con Decreto Legge 98/2011 convertito in Legge 111/2011 all'art. 18 comma 12 si è definitivamente chiarito che non sono tenuti all'iscrizione gestione separata INPS gli ingegneri iscritti all'Ordine, dovendo corrispondere all' Inarcassa (alla luce del vigente Regolamento) il solo il contributo integrativo. Molti colleghi accertati con l'operazione POSEIDONE si sono rivolti alla Magistratura e a tutt'oggi tutte le sentenze sono di condanna all'INPS di cancellazione dalla gestione separata. La prima di queste sentenze è la n. 339/2013 del Tribunale di Rieti ottenuta dall'Avv. Chiara Mestichelli (legale convenzionato con il Sindacato INAREDIS). A tutt'oggi, dopo numerosissime Sentenze in tutta Italia, non ho ricevuto notizia di disposizioni giudiziarie avverse. ISCRITTO AD ALBO = NON DEVI ISCRIVERTI A G.S. INPS I contributi andrebbero corrisposti ad Inarcassa, l'unica Cassa che può implementare la propria Gestione Separata. Ma, Inarcassa consapevolmente non hai provveduto a modificare ed aggiornare il proprio statuto, in maniera da consentire l'iscrizione di nuovi associati assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria, (essendo Inarcassa "privatizzata" con una propria gestione privata, ha eluso ed elude le previsioni normative, per le quali il D. Lgs 103/96, in attuazione della L. 335/95 (art. 2, c. 25), aveva previsto la costituzione di apposite casse professionali o l'inclusione in altre già esistenti (vedasi C.re INPS 201/96)). La GS INPS nasce come gestione assicurativa a carattere residuale, estendendo la copertura previdenziale obbligatoria, alle categorie che nè risultavano all'epoca prive. Tale Gestione Separata, creata in seno all’INPS con Legge 335/1995, opera a decorrere dal 1.01.1996, estendendo la tutela previdenziale ed assistenziale ai collaboratori ed a tutti gli altri lavoratori autonomi non appartenenti a categorie specifiche: chimici, agronomi e dottori forestali, geologi, attuari, infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia, psicologi, biologi, periti industriali, periti agrari ed agrotecnici, giornalisti professionisti e pubblicisti. Nell'ambito delle attività a sostegno della professione, Inarcassa ha istituito una Fondazione degli architetti e ingegneri liberi professionisti, preposta alla tutela, promozione, sviluppo e sostegno dell‟attività degli ingegneri e architetti che esercitano la libera professione in forma esclusiva. Il Sindacato Inaredis, intende implementare la propria Gestione Separata, andando a colmare il vuoto assicurativo lasciato dalla stessa Inarcassa, con l'obiettivo di estendere la copertura previdenziale obbligatoria anche ai liberi professionisti che svolgono l'attività professionale in forma non esclusiva. Di seguito, la Sentenza n.137/2015 del 07/05/2015, del Tribunale del Lavoro di Lanciano (Ch), si pronuncia, riconfermando l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla G.S. INPS. http://s11.postimg.org/v04w6xbb7/sentenza_Trib_lavoro_di_Lanciano1.jpg http://s8.postimg.org/jhco5hgfp/sentenza_Trib_lavoro_di_Lanciano2.jpg http://s22.postimg.org/5k1dwtlch/sentenza_Trib_lavoro_di_Lanciano3.jpg http://s24.postimg.org/noi3b9io5/sentenza_Trib_lavoro_di_Lanciano4.jpg

filippo - 03/10/2013

"LUigiA" ho visto adesso che avevo scritto di nuovo male. Un altra domanda: nel 2014 gli acconti li dovrò calcolare sul reddito del 2013 pur se questo è maturato in un anno non intero o dovrò fare una previsione sul reddito annuo dell'intero 2014 ?

filippo - 03/10/2013

due quesiti: 1) non mi è chiaro se il lavoratore autonomo che ha un reddito annuo inferiore al minimale è obbligato a versare il contributo sul reddito minimale oppure è una facoltà 2) il lavoratore autonomo che inizia attività successivamente al mese di giugno dovrà pagare entrambi gli acconti 2013 a novembre su un reddito presunto (nell'ipotesi in cui il minimale non è obbligatorio)? e nel caso in cui il minimale è obbligatorio, va riproporzionato in base alla frazione d'anno a partire dalla data di inizio attività ?

Luigia Lumia - 03/10/2013

I contributi vanno sempre versati sul reddito conseguito, senza nessuna soglia di franchigia. Il mnimale di cui si parla nell'articolo è per l'accredito dei contributi, cioè se un lavoratore autonomo ha un reddito di 5000 euro un anno e di 10357 il secondo anno, ai fini dell'accredito dei contributi è come se avesse versato solo per un anno. Niente acconti per il primo anno se l'anno precedente non vi erano contributi dovuti.

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