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CONTROVERSIE FISCALI UE: ECCO LE PRIME INDICAZIONI DELLE ENTRATE

3 minuti, Redazione , 21/12/2020

Controversie fiscali UE: ecco le prime indicazioni delle Entrate

Con provvedimento delle entrate si forniscono indicazioni per la risoluzione delle controversie fiscali UE quali ad esempio la procedura amichevole

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Con Provv. prot  381180 del 16 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate avvia la definizione delle modalità e delle procedure necessarie per rendere operative le disposizioni del Dlgs n. 49/2020 di attuazione della Direttiva UE 1852/2017 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione Europea. 

In particolare, i meccanismi di risoluzione delle controversie che derivano dall’interpretazione e dall’applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni e sorte tra l'auorità competente italiana ovvero l'Agenzia delle Entrate e le autorità competenti degli altri stati membri.

L’art 23 del DLgs 49/2020 recependo la direttiva Ue 2017/1852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, attua la previsione contenuta nell’articolo 8 della legge n. 117/2019, di delegazione europea.

Nel documento si esordisce dando delle definizioni utili alla successiva comprensione di quanto verrà trattato e in particolare si forniscono le definizioni di:

  1.  “questione controversa”,
  2. “competente ufficio dell’Agenzia delle entrate”,
  3. “procedura amichevole”,
  4. “risoluzione unilaterale della questione controversa”
  5.  “procedura di risoluzione delle controversie"

e altre.

Per accedere alla procedura amichevole gli interessati devono presentare:

  1. all’ufficio Risoluzione e prevenzione controversie internazionali, settore Controllo, della direzione centrale Grandi contribuenti, divisione Contribuenti
  2. alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati

un’istanza, relativa alla questione controversa contenente gli elementi informativi richiesti dal decreto (articolo 3, comma 9, lettere a), b), c), e) ed f), e comma 10), 

Le istanze compilate in lingue diverse vanno corredate da una traduzione ufficiale in italiano.  

La presentazione delle istanze può avvenire tramite:

  • Pec all’indirizzo [email protected]
  • raccomandata nazionale o internazionale in caso di non residenti privi di domiciliatario nazionale
  • consegna diretta all’ufficio (si avrà immediata ricevuta)

In caso di presentazione tramite consegna diretta o raccomandata occorre anche produrre l’istanza su supporto elettronico o inviata all’indirizzo [email protected]

L'istanza dovrà contenere una serie di allegati indicati in modo esaustivo nel provvedimento in esame che si allega.

Entro due mesi dal suo ricevimento l’ufficio comunica l’arrivo al mittente, mentre in caso di necessari documenti integrativi ha tempo tre mesi dalla ricezione della istanza per richiederli.

Il ricevente avrà a sua volta tre mesi di tempo per rispondere nelle modalità richieste.

Copia della risposta va trasmessa contemporaneamente alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.

L’Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla ricezione dell’istanza o delle informazioni supplementari, adotta una decisione in merito all’accoglimento o al rigetto della domanda e la notifica tempestivamente all’interessato, tramite Pec o raccomandata nazionale o internazionale.

È prevista la possibilità di incontrare anche in videoconferenza i rappresentanti della agenzia prima della presentazione dell’istanza in modo da ottenere chiarimenti e indicazioni sulla procedura amichevole.

La procedura amichevole deve concludersi entro due anni dalla data in cui è stata effettuata l’ultima notifica della decisione di accoglimento dell’istanza da parte di uno degli Stati membri, ma se arriva la richiesta motivata dell’Agenzia o dell’Autorità competente di un altro Paese membro a tale termine si aggiunge un anno. In tal caso, l’ufficio deve informare subito l’interessato. Anche durante tale periodo (che abbiamo detto varia da due a tre anni) l’ufficio può sollecitare l’invio di ulteriori informazioni che, in questa fase, devono essere trasmesse dagli interessati entro quindici giorni dalla richiesta.

Entro trenta giorni dal raggiunto accordo tra Agenzia e Autorità competente dello Stato membro interessato, l’ufficio, sempre attraverso gli stessi mezzi, comunica la decisione all’interessato, o al domiciliatario nazionale e contestualmente informa, tra le altre strutture, il Centro Operativo di Pescara, tenuto a dare esecuzione alla decisione.

Il destinatario, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, comunica all’ufficio la volontà di accettare la decisione raggiunta e comunica la rinuncia anche parziale al contenzioso, se instaurato e ad altri mezzi di impugnazione.

In caso di mancato accordo tra le Autorità, l’ufficio comunica all’interessato i motivi generali del mancato raggiungimento dell’accordo.

Nell’ipotesi di rigetto di apertura della procedura amichevole, da parte di una delle Autorità competenti o da parte di tutte, sia nel frattempo arrivata una sentenza favorevole all’interessato, oppure se le Autorità coinvolte non hanno trovato un’intesa, l’interessato può chiedere all’ufficio e all’Autorità dell’altro Stato membro di istituire una “Commissione consultiva” il cui funzionamento è disciplinata nel dettaglio nel provvedimento cui si rimanda.

Allegato

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16.12.2020 n. 381180
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