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IMU FABBRICATI RURALI NON STRUMENTALI: QUANDO SPETTA L'ALIQUOTA RIDOTTA O A ZERO

IMU fabbricati rurali non strumentali: quando spetta l'aliquota ridotta o a zero

Il MEF pubblica chiarimenti del 16 novembre sulla esenzione IMU per certe casistiche: vediamo i dettagli della Risoluzione n 4/2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risoluzione n 4 del 16 novembre il MEF ha replicato a tre quesiti in ordine alla imponibiità IMU relativamente:

  • a fabbricati collabenti,
  • a fabbricati rurali strumentali.
  • alla conduzione associata dei terreni agricoli.

Vediamo di seguito il caso dei fabbricati rurali, e il relativo quesito con chiarimenti del MEF.

IMU fabbricati rurali non strumentali: chiarimenti MEF sull'imponbilità

E' stato posto all'attenzione del MEF il fatto che alcuni comuni richiedono ulteriori requisiti rispetto a quanto normativamente previsto per l’applicazione dell’aliquota IMU ridotta pari allo 0,1 per cento (che i comuni stessi possono ridurre fino all’azzeramento) sui fabbricati rurali strumentali ai sensi dell’art. 1, comma 750 della legge n. 160 del 2019. 

I predetti enti richiedono la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile, una specifica documentazione attestante lo svolgimento dell’attività agricola e, infine, disconoscono il contratto di comodato come titolo idoneo alla conduzione del fabbricato strumentale. 

Il mef ha precisato quanto segue:

  • si ritiene priva di fondamento la pretesa dei comuni circa la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004 in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile ai fini dell’applicazione della suddetta agevolazione, riservata ai fabbricati rurali strumentali.

A tal proposito la Corte di Cassazione con la sentenza 24 agosto 2021, n. 23386, tra le altre, ha ribadito l’orientamento ormai consolidato, secondo il quale l'identificazione della ruralità dei fabbricati oggetto del beneficio fiscale si correla esclusivamente al dato catastale, anche dopo la nuova procedura di annotazione negli atti catastali, prevista dall’art. 13, comma 14-bis, del D. L. n. 201 del 2011 per il riconoscimento del requisito di ruralità per gli immobili strumentali. 

Inoltre, il Dipartimento delle finanze ha avuto già modo di chiarire tale orientamento nei rilievi pubblicati nel proprio sito istituzionale cui si rimanda, clicca qui per il file completo del MEF.

Allegato

Risoluzione MEF n 4 16.11.2023 Immobili collabenti

Tag: IVIE - IVAFE IVIE - IVAFE IMU 2024 IMU 2024 AGRICOLTURA E PESCA 2023 AGRICOLTURA E PESCA 2023

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