Il giorno 16 giugno è scaduto il termine per pagare l'acconto IMU 2023.
Per tutti coloro che non lo hanno versato, c'è la possibilità di ravvedersi e pagare in ritardo tramite l'istituto del ravvedimento operoso.
L’istituto del ravvedimento evita i provvedimenti forzosi da parte dell'ente impositore ma il contribuente oltre all’imposta dovuta, pagherà anche una maggiorazione a titolo di:
- sanzioni,
- interessi.
Per calcolare la somma dovuta con il ravvedimento è necessario considerare i giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza del versamento. Naturalmente più si tarda il pagamento e maggiore sarà la somma da corrispondere.
IMU 2023: versamento in ritardo dell'acconto scaduto il 16 giugno
In generale, per il mancato pagamento dell’acconto IMU 2023, se accertato a seguito dei controlli dell’Agenzia delle Entrate, si dovrà provvedere al versamento:
- dell’intera imposta dovuta;
- della sanzione ordinaria che si attesta nella misura del 30 per cento dell’importo dovuto all’origine.
I contribuenti che intendono regolarizzare il ritardo con l’istituto del ravvedimento operoso hanno a disposizione diverse opzioni.
Sono diverse le tipologie previste e dipendono dal ritardo nel pagamento, ovvero dai giorni che separano il termine per il versamento dell’imposta e la data del versamento per la regolarizzazione.
Tenendo a riferimento il termine del versamento, possiamo distinguere:
- ravvedimento super breve, con pagamento entro 14 giorni dal termine fissato, le sanzioni sono ridotte allo 0,1% (equivalente ad 1/10 dell’1%) per ogni giorno di ritardo;
- ravvedimento breve, con pagamento dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal termine, le sanzioni sono pari all’1,5% (corrispondente ad 1/10 del 15%);
- ravvedimento medio, con pagamento oltre il 30° giorno ed entro 90 giorni dal termine, le sanzioni sono pari all’1,67% (pari ad 1/9 del 15%);
- ravvedimento lungo, con pagamento oltre il 90° giorno ed entro 1 anno dal termine di pagamento, le sanzioni sono ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%);
Inoltre si può pagare oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine, con sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%), mentre oltre 2 anni dal termine con sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%).
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