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LICENZIAMENTO: VALIDO CON RACCOMANDATA RESPINTA AL MITTENTE

Licenziamento: valido con raccomandata respinta al mittente

La Cassazione chiarisce la validità della notifica del licenziamento con raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza. Sentenza n. 15397/2023 del 31 maggio 2023

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 Con la sentenza n. 15937  del 31 maggio 2023  in tema di comunicazione del licenziamento  individuale, la Corte di Cassazione   chiarisce  l'orientamento  sulla validità   della comunicazione tramite raccomandata, in particolare nel caso di rinvio  della lettera al mittente per compiuta giacenza  in posta.

Il caso riguardava l'impugnativa del licenziamento da parte di una lavoratrice,   giunta oltre il termine di 60 giorni dalla data di notifica del recesso da parte del datore di lavoro. 

La dipendente  contestava di non aver  mai ricevuto la lettera di licenziamento mentre il datore di lavoro  produceva in giudizio copia della ricevuta di invio tramite raccomandata   ma non copia dell'avviso di ricevimento firmato dal destinatario,   in quanto la lettera era ritornata al mittente per compiuta giacenza   in ufficio postale. 

La Cassazione in passato ( con le sentenze sez. III, 27/10/2022, n. 31845;  sez. VI, 11/01/2019, n. 511)  ha affermato che   la ricevuta  postale di invio della raccomandata non è sufficiente per presumere la conoscenza dell'atto da parte del lavoratore.

Lettera licenziamento: presunzione di conoscenza  e onere della prova

La presunzione di conoscenza   di un atto unilaterale recettizio è  descritta dall' 1334 e 1335 del codice civile  che recitano:   "La presunzione legale di  conoscenza     opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo all’indirizzo del destinatario della comunicazione"  e  "gli atti unilaterali  recettizi  si reputano conosciuti  al destinatario  nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario".

 La norma prevede anche che sul destinatario  grava l'onere di provare di non avere   responsabilità per la mancata conoscenza.

I giudizi di merito in primo e secondo grado   nel caso in commento avevano respinto le domande della lavoratrice  giudicando valida la comunicazione del licenziamento avvenuta  per  raccomandata al domicilio della lavoratrice,  anche in assenza della  copia dell’avviso di ricevimento  in  quanto il datore di lavoro ha  allegato agli atti    alcune  schede informative estratte dai dati informatici di Poste Italiane  che provavano  che:

  •   la notifica della mancata consegna  era avvenuta all'indirizzo fornito dalla lavoratrice, che non ha mai comunicato variazioni  
  • la raccomandata era stata regolarmente depositata presso l’ufficio postale  con notifica alla destinataria e
  •  la  restituzione al mittente era avvenuta  all’esito della compiuta giacenza.

 Per parte sua la lavoratrice non ha provato  l'assenza di responsabilità nel non avere notizia della comunicazione  e i giudici non hanno ritenuto sufficiente la sua mera  dichiarazione di non conoscenza 

 Su queste basi i giudici di legittimità hanno  ritenuto  dimostrata l’operatività della presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 del codice civile.

Nella sentenza di Cassazione non vengono rilevati errori di valutazione da parte della Corte di appello e la sentenza  che convalida il licenziamento è  sta quindi  confermata.


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