Dopo il decreto interministeriale che ha fissato le regole di applicazione delle agevolazioni contributive per le aziende che ottengono la certificazione di parità di genere (previsto dall' art 5 della legge 162-2021- Codice delle pari opportunità) INPS ha pubblicato la circolare 137 2022 con le istruzioni operative per richiedere lo sgravio e indicarlo in Uniemens.
Si ricorda che sono disponibili 50 milioni di euro annui per garantire uno sgravio per i costi contributivi di tutto il personale delle aziende certificate da enti accreditati sul tema della riduzione delle differenze di genere.
Con messaggio 1269 del 3 aprile l'istituto comunica la riapertura dei termini per nuove domande o per correggere quelle già inviate, con nuova scadenza fissata al 30 aprile 2023.( testo e ulteriori dettagli all'ultimo paragrafo)
Riepiloghiamo innanzitutto le principali indicazioni del decreto interministeriale e dell'INPS su criteri di concessione e modalità per le domande,
Requisiti e misura dello sgravio contributivo per la parità di genere
Le aziende che conseguiranno la certificazione sulla parità di genere (Qui i criteri UNI adottati a luglio 2022) vedranno riconosciuto:
- uno sgravio sul versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, esclusi premi e contributi INAIL
- per il periodo di validità della predetta certificazione,
- pari all'1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il personale impiegato nel periodo di validità della certificazione
- con limite massimo di 50.000 euro annui (La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12).
ATTENZIONE : se le risorse stanziate non fossero sufficienti in relazione al numero di domande ammissibili, il beneficio riconosciuto sarà proporzionalmente ridotto.
La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata anche alle seguenti condizioni
- possesso del DURC
- assenza provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro
In caso di revoca della certificazione le imprese interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità.
I datori di lavoro che beneficeranno indebitamente dell’esonero contributivo dovranno versare i contributi dovuti e pagare le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Esonero contributivo parità di genere: come fare domanda
i datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2022 e degli altri requisiti devono inoltrare in via telematica, apposita domanda all’INPS con il nuovo modulo di istanza on-line “PAR_GEN” nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del sito www.inps.it dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023 al 30 APRILE 2023.
Nella domanda andranno indicati
- i dati identificativi dell’azienda;
- la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere
- l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere
- la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere
- la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro
- il periodo di validità della certificazione di parità di genere.
L'istituto precisa tra l'altro che il beneficio
- non è sottoposto al regime de Minimis
- cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto .
Inoltre la circolare 137 fornisce le istruzioni per l'esposizione in Uniemens a partire dal flusso di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento sul modulo d’istanza On-Line all’interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)
Esonero parità di genere: chiarimenti INPS 3 aprile 2023
Nel messaggio 1269 del 3 aprile 2023 con riferimento alle modalità di compilazione delle richieste, INPS sottolinea che i soggetti interessati devono indicare:
- la retribuzione media mensile globale dell'organico aziendale
- NON quella del singolo lavoratore.
Pertanto, qualora fossero già state inviate richieste indicando una retribuzione media non coerente, i soggetti interessati, entro il termine indicato del 30 aprile 2023, potranno procedere con la correzione delle istanze, previa rinuncia a quelle erronee, e al successivo invio di una nuova richiesta contenente l’esatta stima della retribuzione mensile.