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PERMESSI LEGGE 104 E CONGEDO STRAORDINARIO: LA PRESCRIZIONE È DI 10 ANNI

1 minuto, Redazione , 14/06/2021

Permessi Legge 104 e congedo straordinario: la prescrizione è di 10 anni

Prescrizione ordinaria decennale per l'utilizzo dei permessi art. 33 legge 104 1992 e del congedo straordinario art. 42 d.lgs.151 2001 per assistenza a disabili

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Inps ha comunicato nel messaggio 2204 del 8 giugno 2021 i termini di prescrizione per l'utilizzo dei  permessi art. 33 legge 104 1992 e  del Congedo straordinario art. 42 d.lgs.151 2001 garantiti per le persone disabili  e per l' assistenza  da parte dei loro familiari .

Secondo l'Istituto  tali prestazioni devono ritenersi soggette alla prescrizione ordinaria decennale  in quanto la normativa non prevede  termini specifici .

Inoltre , essendo  posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali,  sono esclusi dalle previsioni di cui all'art 47 del DPR n. 639/1970 in materia di decadenza "sostanziale" dall'azione giudiziaria.

Vale la pena ricordare che la  legge 104  1992  (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)  prevede permessi speciali  indennizzati dall'INPS  per i lavoratori disabili o per familiari che  devono prestare assistenza a congiunt in situazione di disabilità grave  con tre modalità di utilizzo:

  1.     3 giorni di permesso al mese, frazionabili anche in ore ( 2 ore di permesso  se orario di lavoro pari o superiore a 6 ore ovvero 1 ora di permesso  se inferiore a 6 ore per tutti i giorni del mese).
  2.     2 anni di congedo  straordinario nell’intero arco della vita lavorativa, che può anche  essere richiesto in modalità frazionata,
  3.     il prolungamento del congedo parentale per figli disabili con la durata massima di 3 anni, da fruire come  2 ore di permesso giornaliero indennizzato, oppure  di 3 giorni mensili di permesso retribuito,  sino al compimento del dodicesimo anno d’età del bambino.

Al congedo retribuito di 2 anni come modificato ddal dgls 151 2001 aanno diritto, nell'ordine :

  1. il coniuge convivente o parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità
  2. padre o madre, anche adottivi o affidatari anche non conviventi , della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge
  3. figlio convivente 
  4. fratello o sorella convivente
  5. parente o affine entro il terzo grado convivente

Il congedo e i permessi non possono essere richiesti da più di una persona per l’assistenza dello stesso disabile.

Spettano due anni di congedo retribuito per ciascuna persona  disabile  e nell’arco di tutta la carriera lavorativa del dipendente.

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