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BONUS IRPEF 2020 IN BUSTA PAGA: ECCO I CODICI TRIBUTO

2 minuti, Redazione , 01/07/2020

Bonus Irpef 2020 in busta paga: ecco i codici tributo

Pubblicati dall'Agenzia delle Entrate i codici di tributo da utilizzare per la compensazione del bonus Irpef 2020: il nuovo "trattamento integrativo" in busta paga

Ascolta la versione audio dell'articolo

E' stata pubblicata la Risoluzione  35/E con l' Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei  sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo  ai lavoratori dipendenti e assimilati, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del  decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 (Bonus Irpef 2020 , in sostituzione del Bonus Renzi)
Come noto, la norma  prevede il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e  assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione
del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno  2021, alle condizioni indicate dallo stesso articolo 1 e dall’articolo 128 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica  ripartendolo tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, ovvero  dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di  conguaglio.
I codici da utilizzare per la compensazione in F24 sono i seguenti:
Per il modello F24:

  • “1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.  da esporre nella  sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):

  • “170E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione  del trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio  2020, n. 3”   che va esposto nella  sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a  credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati,  rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo,  nei formati “00MM” e “AAAA”.

L'Agenzia ricorda come di consueto che  i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’utilizzo in compensazione, invece,  non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Per approfondire vedi anche "Dal 1 luglio la riduzione del cuneo fiscale a chi spetta e quanto" -

Della stessa autrice è  disponibile il completo manuale "Paghe e contributi" aggiornato a maggio 2020 (libro di carta - 400 pagine -Maggioli editore )

Allegato

Risoluzione 35 E 2020 Bonus Irpef

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