E Book

Compensazioni 2024 (eBook)

16,90€ + IVA

IN SCONTO 18,90

E Book

Acconto IMU 2024 (eBook)

16,90€ + IVA

IN SCONTO 17,90
HOME

/

LAVORO

/

LAVORO ESTERO 2023

/

IMPATRIATI: SE LA RESIDENZA RESTA ALL'ESTERO NIENTE SGRAVI

2 minuti, Redazione , 12/10/2018

Impatriati: se la residenza resta all'estero niente sgravi

Due nuove risposte dell'Agenzia sull'applicazione degli sgravi per il rientro dei cervelli - Interpelli n. 32 e 33 del 11 ottobre 2018

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ancora due risposte dell'Agenzia delle entrate in tema di detassazione  di ricercatori  e docenti che rientrano in Italia. Nell'interpello n 33 del 11 ottobre 2018  l'Agenzia afferma che se il ricercatore italiano che rientra in Italia per un nuovo contratto di lavoro ma non acquisisce la residenza  fiscale italiano non puo godere degli incentivi fiscali previsti dal DL 78 2010.

Si tratta lo ricordiamo della detassazione del 90%  sui redditi prodotti sia con lavoro autonomo che dipendente, per laureati che abbiano svolto , prima del rientro in Italia per almeno due anni  attività di ricerca presso universita straniere. La norma richiede però che si acquisisca la residenza fiscale italiana. Non viene pero chiarito nel testo normativa se c'è un periodo massimo di tempo entro il quale  si debba effettuare l'iscrizione all'anagrafe del Comune italiano. Il dubbio riguardava infatti un ricercatore dipendente di una societa che dall'assunzione nel 2015 aveva svolto atti ità di ricerca sia all'estero che in Italia,  spostando  la residenza solo nel 2018 . L'agenzia quindi afferma che non è applicabile la detassazione in quanto non c'è consequenzialità fra il contratto con la società italiana e  il rientro effettivo in Italia.

L'agenzia ricorda  in proposito  la  circolare 17/2017 per la quale  “la norma prevede espressamente che il docente o il ricercatore acquisisca la residenza fiscale nel territorio dello Stato e ciò avvenga in conseguenza dello svolgimento della attività lavorativa in Italia”. Dunque, il rientro in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca deve necessariamente essere seguito dall’acquisizione della residenza fiscale, in quanto - dispone la norma in esame - “… acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato”.

La risposta ad interpello n. 32 2018 invece fa riferimento da un caso di applicazione della norma pressoche analoga contenuta nel D.Lgs 147 2015 che ha introdotto il  “regime speciale per lavoratori impatriati” con uno sgravio del 50% sempre per favorire il trasferimento in  Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e "favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro paese".  Si tratta di un’agevolazione temporanea, applicabile per un  quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la  residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Sul caso prospettato di un laureato lavoratore dipendente  iscritto all'AIRE dal  2012 al 2017 e  trasferito in Italia nel 2018, l' Agenzia  dà parere positivo  sull'applicazione dell'agevolazione,  precisando  che la norma  non indica espressamente un periodo minimo di residenza estera. Ricorda anche che con risoluzione n. 51/E del 7 luglio 2018, aveva  già affermato che: “considerato, tuttavia, che il comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, la scrivente ritiene che, per tali soggetti,  la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisca il periodo  minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l’accesso al regime agevolativo”.  Detti soggetti possono accedere all’agevolazione a condizione che trasferiscano la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2, del TUIR, e si impegnino a permanervi per almeno due anni.

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 LAVORO ESTERO 2023 LAVORO ESTERO 2023 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO REDDITI ESTERI 2023 REDDITI ESTERI 2023 INCENTIVI ASSUNZIONI E SGRAVI CONTRIBUTIVI 2023 INCENTIVI ASSUNZIONI E SGRAVI CONTRIBUTIVI 2023

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LAVORO ESTERO 2023 · 18/04/2024 Retribuzioni convenzionali le istruzioni INAIL

Pubblicata la circolare di istruzioni INAIL sull'applicazione delle retribuzioni convenzionali per l'estero 2024

Retribuzioni convenzionali le istruzioni INAIL

Pubblicata la circolare di istruzioni INAIL sull'applicazione delle retribuzioni convenzionali per l'estero 2024

Disoccupazione lavoratori rimpatriati: le regole INPS

Riepilogo delle istruzioni per l'indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati nel messaggio INPS 1328/2024

Lavoro da remoto e nomadi digitali: come funziona il nuovo visto?

Chi sono i nomadi digitali? le nuove regole per il lavoro altamente qualificato da remoto con il NOMAD DIGITAL VISA Italiano

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.