HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

FONDI PENSIONE: FISSATO IL CONTRIBUTO 2018 ALLA COVIP

2 minuti, Redazione , 10/05/2018

Fondi pensione: fissato il contributo 2018 alla COVIP

Importo e modalità di versamento del contributo alla commissione di vigilanza COVIP dai Fondi pensione. Scadenza 31 maggio 2018

Ascolta la versione audio dell'articolo

E stata pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la delibera del 21.3.2018 della COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE contenente  la Determinazione  della  misura,  dei  termini  e  delle  modalita'  di  versamento del contributo dovuto alla  COVIP  da  parte  delle  forme  pensionistiche complementari nell'anno 2018, ai  sensi  dell'articolo  1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (GU n.105 del 8-5-2018)

Il documento precisa che il contributo annuale dovuto per il 2018 deve  essere  calcolato  dalle forme  pensionistiche complementari  nella misura  dello  0,5  per  mille  dell'ammontare  complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo nell'anno 2017.

 Dal calcolo  vanno esclusi:

  •  i  flussi  in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni  maturate  presso  altre forme pensionistiche complementari, nonche' 
  • i  contributi  non  finalizzati alla  costituzione  delle  posizioni  pensionistiche,  ma  relativi a prestazioni accessorie quali premi  di  assicurazione  per  invalidita' o premorienza.

Inoltre , per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di societa' o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della societa' o ente, la base di calcolo   dovra'  tenere  anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare  la  copertura  della   riserva   matematica   rappresentativa   delle  obbligazioni previdenziali.

 I fondi pensione interessati sono  quelli che risultano  al  31  dicembre  2017 risultino iscritti all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.
 Riguardo il versamento, si specifica che :

  • Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di societa' o enti, il versamento del contributo di cui all'art. 1 e' effettuato dalla societa' o dall'ente stesso.
  • Sono esclusi  i  versamenti inferiori a €  10,00.

Il contributo deve essere versato entro il  31  maggio 2018 sul conto corrente  bancario  n.  IT85B0569603211000006150X43   intestato   alla   Commissione   di  vigilanza sui fondi pensione presso la  Banca  Popolare  di  Sondrio, sede di Roma.  La  causale  da  indicare  per  il  versamento  e'  la seguente: «Fondo pensione n. .... - Versamento contributo di vigilanza anno 2018».

A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2018,  tutti  i soggetti interessati sono tenuti a  trasmettere  alla  COVIP  i dati  relativi  al  contributo  compilando   le   pagine appositamente dedicate sul sito internet (www.covip.it).   I soggetti esclusi dal versamento sono comunque tenuti, entro la stessa data a comunicare le motivazioni dell'esclusione.

La normativa COVIP è scaricabile dalla Banca dati della Circolare settimanale del lavoro. Scopri la convenienza dell'abbonamento

E' disponibile  il completo manuale Previdenza 2017 (libro di carta - 262 pagine - Maggioli Editore)

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO TFR E FONDI PENSIONE TFR E FONDI PENSIONE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 03/05/2024 Licenziamento GMO: valido il verbale di conciliazione fallita

IL verbale di esito negativo della procedura conciliativa può essere considerato una comunicazione adeguata del licenziamento. Cassazione 10734 2024

Licenziamento  GMO: valido  il verbale di  conciliazione fallita

IL verbale di esito negativo della procedura conciliativa può essere considerato una comunicazione adeguata del licenziamento. Cassazione 10734 2024

Concorso ASMEL 2024: maxi bando confermato

L'associazione di enti locali ASMEL conferma, malgrado la recente delibera ANAC , l'arrivo di nuovo bando di concorso per selezionare candidati idonei all'assunzione

CCNL terziario Confesercenti 2024: testo e  nuovo accordo

Contratto TDS CONFESERCENTI Testo e tabelle aumenti nel CCNL 2024-2027 e Accordo Integrativo del 28.3.24.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.